Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15781 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2362-2014 proposto da:

C.U., ((OMISSIS)) e CANTIERE NAUTICO LO SQUERO S.R.L.

((OMISSIS)), in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante p.t. Sig. M.S., domiciliato ex lege presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato WALTER ZIDARICH giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA

4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PAOLO VOLLI, ENZIO VOLLI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 04/06/2013, R.G.N. 727 e 728/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ANGELUCCI per delega;

udito l’Avvocato BEATRICE RIZZACASA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità e, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – A seguito di ricorso del 30 gennaio 2009, S.M. ottenne, in data 12 febbraio 2009, decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte del Cantiere Nautico Lo Squero s.r.l. e di C.U., in solido tra loro, della somma di Euro 36.054,01, a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. per l’occupazione del capannone con annesso terreno, sito in (OMISSIS), oggetto del contratto di locazione stipulato il 1 luglio 1993 tra l’allora proprietario (e dante causa della creditrice) S.S. e l’anzidetta società, le cui obbligazioni contrattuali erano state garantite dal C..

Le separate opposizioni proposte dagli ingiunti contro tale decreto furono respinte, previa riunione dei procedimenti, dall’adito Tribunale di Trieste con sentenza del luglio 2011.

2. – Tale decisione era impugnata separatamente dal Cantiere Nautico Lo Squero s.r.l. e da C.U.; riuniti i gravami, la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza resa pubblica il 4 giugno 2013, li rigettava entrambi.

2.1. – La Corte territoriale, anzitutto, osservava che la società conduttrice, a seguito della cessazione de iure del contratto di locazione, “aveva l’obbligo giuridico di rilasciare l’immobile, senza che l’eventuale sua inagibilità potesse costituire un valido motivo per non farlo”, essendo l’asserita inutilizzabilità della cosa locata un’argomentazione del tutto inconferente rispetto al thema decidendum della causa, che verteva unicamente sul corrispettivo dovuto ex art. 1591 c.c. per il ritardo nella restituzione dell’immobile, una volta venuto a cessare il contratto di locazione.

2.2. – Quanto, poi, alla questione relativa alle lettere raccomandate del 4 luglio 2005, 5 settembre 2005 e del 13 ottobre 2005, con le quali la società appellante “ebbe a manifestare all’appellata la propria disponibilità al rilascio dell’immobile, subordinatamente al contestuale pagamento dell’indennità di avviamento”, la Corte d’appello riconosceva che il Cantiere Nautico Lo Squero s.r.l. era ugualmente tenuto a corrispondere alla locatrice la misura “minima” d’indennizzo per la ritardata restituzione, ai sensi dell’art. 1591 c.c. 2.3. – In relazione, altresì, all’asserita erroneità della liquidazione del detto indennizzo, il giudice di secondo grado, dopo aver rilevato che tale questione non era mai stata sollevata dagli appellanti con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, bensì solo con le note conclusive, dichiarava inammissibile il motivo d’opposizione proposto sul punto, stante l’applicabilità dell’art. 447-bis c.p.c. e, quindi, delle preclusioni che governano il rito del lavoro.

2.4. – La Corte di appello, poi, in considerazione del fatto che il contratto di locazione era garantito in solido da C.U. e che l’ampiezza dell’espressione “contratto” era tale da far ritenere che quest’ultimo si fosse reso fideiussore di tutte le obbligazione da esso nascenti, riconosceva che il suddetto fideiussore doveva essere chiamato a rispondere anche delle conseguenze patrimoniali della ritardata restituzione dell’immobile alla cessazione del rapporto, a nulla rilevando la circostanza che il mancato puntuale rilascio della cosa locata da parte del conduttore garantito era dipeso dall’omesso pagamento dell’indennità d’avviamento da parte del locatore.

2.5. – Quanto alle ulteriori doglianze del C., la Corte territoriale ne rilevava l’inammissibilità, in quando dedotte solamente con le note conclusive di primo grado, e, comunque, l’infondatezza.

Sotto tale ultimo profilo, il giudice di secondo grado escludeva non solo che la fideiussione fosse limitata ai primi sei anni di durata del contratto (stante l’automaticità del rinnovo della locazione alla prima scadenza), ma anche che la stessa avesse la natura di “fideiussione di obbligazione futura”, essendo stata prestata a garanzia di “tutte le obbligazioni nascenti da un contratto ben definito nel suo oggetto, sorto contestualmente alla fideiussione medesima”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, congiuntamente, il Cantiere Nautico Lo Squero s.r.l. e C.U., affidando le sorti dell’impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria, di cui i primi quattro sono comuni ad entrambi i ricorrenti, mentre gli ultimi tre riguardano il solo C..

3.1. – Resiste con controricorso S.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 34 e degli artt. 1410, 1220, 1227 e 1375 c.c., nonchè dedotto omesso esame di fatti decisivi e dibattuti del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale, non tenendo adeguatamente conto dell’orientamento giurisprudenziale delineatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite civili n. 1177 del 15 novembre 2000, alla stregua del quale il conduttore che offra la riconsegna dell’immobile locato mediante le modalità non formali di cui all’art. 1220 c.c. è esonerato dall’obbligo di pagare al locatore il canone pattuito sino all’effettivo rilascio, avrebbe erroneamente ritenuto dovuta l’indennità di occupazione reclamata dalla locatrice ai sensi dell’art. 1591 c.c., stante il rifiuto da quest’ultima opposto, immotivatamente ed in mala fede, alle plurime offerte di riconsegna dell’immobile locato, formulate in termini seri, concreti e tempestivi dalla conduttrice.

1.1. – Il motivo è infondato.

1.1.1. – Esso si incentra sulla questione relativa all’offerta di restituzione dell’immobile locato in dipendenza del pagamento dell’indennità di avviamento, assumendosi la sufficienza, ai fini dell’esonero del conduttore dal pagamento del canone per la protratta detenzione del bene, di un’offerta non formale, seppure seria.

Contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente, nella specie deve trovare applicazione, invece, il principio, enunciato da Cass., 20 gennaio 2016, n. 890, in motivata consonanza con quanto affermato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 1177 del 15 novembre 2000 – ed al quale il Collegio intende dare continuità – secondo cui “nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, disciplinate dalla L. n. 392 del 1978, artt. 27 e 34 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è esonerato solo dal risarcimento del maggior danno ex art. 1591 c.c., restando comunque obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, salvo che offra al locatore, con le modalità dell’offerta reale formale ex artt. 1216 c.c., comma 2, e art. 1209 c.c., la riconsegna del bene condizionandola al pagamento dell’indennità di avviamento medesima, atteso il forte legame strumentale che lega le due prestazioni”.

Di qui, per l’appunto, l’infondatezza del motivo, posto che la società conduttrice – come dalla medesima allegato ha effettuato soltanto un’offerta non formale di restituzione dell’immobile in locazione.

1.1.2. – Nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente deduce un contrasto tra quanto affermato dalla citata Cass. n. 890 del 2016 ed altri precedenti, invocando, quindi, una rimessione della anzidetta questione di diritto alle Sezioni Unite, ex art. 374 c.p.c..

Invero, non si riscontrano i presupposti per sollecitare l’intervento delle Sezioni Unite, giacchè l’accennato contrasto non è affatto ravvisabile nei termini evocati, palesandosi soltanto in relazione alla decisione assunta da Cass. n. 6090 del 2002, su cui però il precedente più recente ha già preso esplicita posizione, ribadendo gli assunti già in buona parte espressi dalle surrichiamate Sezioni Unite del 2000.

E, difatti, quanto ai precedenti rappresentati da Cass. n. 18496 del 2007, Cass. n. 1337 del 2011, Cass. n. 21004 del 2012 e Cass. n. 3616 del 2014, i principi ivi enunciati attengono a fattispecie nelle quali non viene in rilievo una questione di interdipendenza tra indennità di occupazione ed indennità di avviamento commerciale.

Quanto al precedente costituito da Cass. n. 15876 del 2013, esso, in motivazione (p. 12), afferma espressamente che il conduttore ha la “facoltà di evitare il pagamento del corrispettivo previa offerta di restituzione del bene a norma dell’art. 1216 c.c. in modo da costituire in mora il locatore in rapporto al suo obbligo di corrispondere l’indennità di avviamento”.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 34 e art. 1460 c.c., nonchè dell’art. 1218 c.c., art. 1575 c.c., n. 2, artt. 1578, 1580 e 1581 c.c., e dedotto omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte d’Appello, non avendo tenuto in debito conto la circostanza che l’accesso all’immobile de quo era stato interdetto a chiunque a seguito dei provvedimenti autoritativi emessi dai VV.FF. e dal Comune di Trieste, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e 13 gennaio 2006, avrebbe erroneamente ritenuto dovuta l’indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. anche per il periodo successivo all’adozione dei detti provvedimenti, nonostante, all’epoca dei fatti di causa, l’immobile risultasse ormai inutilizzabile sia materialmente, che giuridicamente.

3. – Con il terzo mezzo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, oggetto di dibattito in corso di causa, nonchè omessa e insufficiente valutazione delle prove documentali e orali acquisite in corso di causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale, nel ritenere dovuta l’indennità di occupazione, avrebbe omesso di considerare le prove documentali e testimoniali, acquisite in corso di causa, dalle quali emergeva chiaramente che, una volta risolto il contratto di locazione, l’immobile in questione, oltre ad essere inutilizzabile in virtù dei menzionati provvedimenti della P.A., non era stato nemmeno, in concreto, utilizzato, dall’odierno ricorrente.

3.1. – Il secondo e terzo motivo, da scrutinarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati alla luce di quanto già esposto in sede di scrutinio del primo motivo.

Difatti, è assorbente rilevare (anche in riferimento alle censure sub n. 5 dell’art. 360 c.p.c.) che, in assenza di offerta formale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1216 e 1209 c.c. da parte della s.r.l. Cantiere Nautico Lo Squero, quest’ultima a prescindere dalla possibilità di utilizzare o meno l’immobile locato (cfr. anche Cass., 21 novembre 2011, n. 14728) – era, per l’appunto, tenuta, in forza della mera detenzione del bene, al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, non essendosi liberata da tale obbligazione nei modi anzidetti.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 645 c.p.c., comma 3, nonchè dell’art. 426 c.p.c., e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai fini della determinazione del quantum debeatur, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano censurato l’erronea liquidazione dell’indennità di occupazione, nonostante tale questione avesse costituito oggetto di contestazione, non già per la prima volta in sede di note conclusive, bensì sin dalla memoria integrativa depositata dal Cantiere Lo Squero s.r.l. in data 20 novembre 2009, ai sensi dell’art. 426 c.p.c., in ossequio a quanto previsto con l’ordinanza del 17 luglio 2009 con la quale il giudice aveva disposto il mutamento del rito ex art. 447-bis c.p.c..

Conseguentemente, la Corte d’Appello non si sarebbe avveduta del fatto che il quantum debeatur avrebbe dovuto essere ridotto, atteso che l’ultimo canone rivalutato ammontava ad Euro 1.275,06, anzichè a Euro 1.315,54 come allegato dalla ricorrente, e che l’ingiunzione di pagamento era comprensiva dell’intera mensilità di novembre 2007, nonostante l’immobile fosse stato rilasciato in data 12 novembre 2007.

4.1. – Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Esso, nella sostanza, ma chiaramente, veicola (nel rispetto della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) una censura di error in procedendo da parte del giudice di appello e come tale è da scrutinare (cfr. in tale prospettiva, Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931), così da consentire a questa Corte, “giudice del fatto processuale”, il pieno accesso agli atti del giudizio di merito.

Ciò premesso, dalla memoria autorizzata ex art. 426 c.p.c., in ragione del passaggio al rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c., del 19 novembre 2009 (e non, quindi, dalle successive note conclusive del 2011), è riscontrabile la espressa contestazione specifica della società opponente sull’ammontare del canone e sulla durata dell’occupazione punto d.), pp. 9 e 10, ribadita in sede di gravame punto 2.1.), pp.14/16.

Sicchè, non possono affatto reputarsi tardive, e di conseguenza inammissibili, le predette allegazioni, rappresentando l’anzidetta memoria integrativa l’atto nel quale si fissano le posizioni delle parti, con la conseguenza che non può ritenersi concretata, prima del deposito dell’anzidetta memoria, una non contestazione di un fatto idonea ad esonerare la controparte dalla relativa prova (cfr. in tale ottica Cass., 16 dicembre 2014, n. 26356).

Tanto più che, nella specie, si verteva in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l’opposto rimane pur sempre attore sostanziale, tenuto a dar prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e, quindi, anche dell’ammontare del credito.

Pertanto, la complessiva contestazione circa l’ammontare del credito effettuata con la predetta memoria integrativa, autorizzata all’atto del mutamento del rito, non era da ritenersi preclusa ed il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare nel fondo il motivo di gravame.

5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1591 c.c., della L. n. 392 del 1978, art. 34 e art. 1460 c.c. Premesso che la garanzia con la quale il C. ebbe a garantire il contratto era venuta meno con la cessazione del contratto di locazione e che l’obbligazione di pagamento dell’indennità di occupazione aveva origine non già nel detto contratto, quanto, piuttosto, nel rapporto che si era instaurato ex lege tra le parti ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 34 successivamente alla cessazione del rapporto locatizio, la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere l’operatività della garanzia de qua con riferimento ad un’obbligazione, quale quella di pagamento dell’indennità di occupazione, che non era conseguenza di un inadempimento contrattuale, bensì della legittima ritenzione dell’immobile, in base al meccanismo di cui all’art. 1460 c.c., da parte dell’ex conduttore, nell’attesa della corresponsione dell’indennità di avviamento.

5.1. – Il motivo è infondato.

L’obbligazione di pagamento del canone di occupazione dell’immobile concesso in locazione e da doversi restituire al locatore, allorchè si opponga ad essa il credito per indennità di avviamento, trova fonte nella legge, ma è, pur sempre, geneticamente collegata al contratto.

Sicchè spetta al giudice del merito, in base al potere ad esso riservato di interpretazione della portata delle clausole negoziali, valutare l’estensione della fideiussione.

Tale interpretazione è stata compiuta dalla Corte territoriale, la quale è giunta a ritenere che il fideiussore dovesse essere chiamato a rispondere anche delle conseguenze patrimoniali della ritardata restituzione dell’immobile alla cessazione del rapporto (cfr. 2.4. del “Ritenuto in fatto” che precede). Ed il ricorrente – che impernia le censure secondo una diversa (e già esaminata) prospettiva – non ha censurato che un siffatto approdo interpretativo sia maturato in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss..

6. – Con il sesto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 426 c.p.c. e dell’art. 1598 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il gravame con il quale si eccepiva l’inestensibilità ex art. 1598 c.c. della garanzia per cui è causa alla fase in cui il rapporto si era protratto oltre la scadenza del contratto, nonostante tale questione fosse stata dedotta non già per la prima volta con le note conclusive di primo grado, come sostenuto dal giudice di secondo grado, bensì sin dalla memoria integrativa depositata in data 20 novembre 2009, ai sensi dell’art. 426 c.p.c., in ossequio a quanto disposto dal giudice con l’ordinanza del 17 luglio 2009.

Di conseguenza, la Corte d’Appello non avrebbe considerato che il disposto di cui all’art. 1598, ai sensi del quale “le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto”, escludeva l’operatività della garanzia de qua in relazione all’obbligazione di pagamento dell’indennità di occupazione, successivamente alla cessazione del contratto di locazione.

6.1. – Il motivo, seppure in parte fondato, non può condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

6.1.1. – Le censure con esso veicolate sono fondate là dove investono la declaratoria di inammissibilità dei motivi di gravame per asserita tardiva proposizione dell’eccezione (in senso lato) di non estensibilità della garanzia prestata ai sensi dell’art. 1598 c.c. Tardività che – alla stregua di quanto già in precedenza rilevato in rapporto alla posizione della società Cantiere Nautico Lo Squero (cfr. par. 4.1. che precede) – non è dato apprezzare anche per ciò che concerne il C., essendo stata, l’eccezione anzidetta, dedotta con la memoria autorizzata depositata in data 20 novembre 2009.

Ciò comporta che la motivazione sul fondo del motivo di appello svolta dalla Corte territoriale è da reputarsi soltanto ad abundantiam, tale dunque da non radicare alcun interesse alla relativa impugnazione, essendosi il giudice del merito già spogliato della propria potestas iudicandi (tra le tante, Cass., sez. un., 30 ottobre 2013, n. 24469.

6.1.2. – Tuttavia, non è necessario giungere alla cassazione della sentenza al fine di dar modo al giudice di appello di pronunciarsi sul fondo del motivo, giacchè, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, trattandosi di esaminare una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (in tale prospettiva, tra le altre, Cass., 28 ottobre 2015, n. 21968).

6.1.3. – Le ragioni addotte dal ricorrente con il motivo di gravame non possono trovare accoglimento perchè prive di fondamento, giacchè l’invocata disposizione di cui all’art. 1598 c.c. disciplina una fattispecie eterogenea rispetto a quella oggetto del presente giudizio.

Detta norma, infatti, stabilisce che “le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto” e a prescindere dal risalente dibattito sulla portata da ascrivere al concetto di “proroga” – non si dubita che essa trovi applicazione in riferimento ad una fase di fisiologica attuazione del rapporto locatizio, rinnovatosi tacitamente in nuovo rapporto avente il contenuto del primo (a questo soltanto sembra far riferimento Cass., sez. un., 16 maggio 2013, n. 11830, in motivazione) ovvero di prosecuzione (convenzionale o legale) del rapporto originario, intendendo il legislatore tutelare il garante (salvo diversa volontà delle parti contraenti la garanzia) affinchè non rimanga astretto nella propria obbligazione (distinta da quella delle parti del contratto di locazione), nonostante che la garanzia stessa sia stata convenuta in riferimento alle obbligazioni del solo rapporto originario, anche nella sua durata ab initio temporalmente delimitata o delimitabile ex lege.

Affatto differente, quindi, è la fattispecie in esame, attinente al periodo durante il quale il conduttore, dopo la scadenza del contratto, è rimasto in mora nel restituire la cosa locata ed è pertanto tenuto a pagare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, in forza della mera detenzione della cosa e non già del suo godimento.

Come già visto, una tale obbligazione ex lege – che prescinde del tutto dall’attuazione fisiologica del rapporto locatizio (rinnovato o prorogato), originandosi dall’inadempimento del rapporto originario (che non importa, ai fini specifici della questione in esame, se giustificabile ex art. 1460 c.c., in attesa della corresponsione dell’indennità di avviamento) – vive in stretto collegamento, per l’appunto, con il contratto di locazione originario, cosicchè non è dato giovarsi del concetto di “proroga del contratto”, rilevando semplicemente un ritardo nella consegna della cosa locata alla cessazione del contratto (in tal senso, anche Cass., 13 gennaio 1994, n. 295, in motivazione).

7. – Con il settimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 645 c.p.c., comma 3, nonchè dell’art. 426 c.p.c. e degli artt. 1421 e 1938 c.c. e dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il motivo d’impugnazione con il quale era stata dedotta la nullità della garanzia con riferimento agli importi dovuti a titolo d’indennità di occupazione, atteso che, diversamente da quanto assunto dal giudice del gravame, l’eccezione in parola erte non era stata svolta per la prima volta in sede di note conclusive, essendo, invece, già stata dedotta nella memoria integrativa di cui all’art. 426 c.p.c., depositata in cancelleria in data 20 novembre 2009.

Conseguentemente, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto valida la garanzia prestata dal C. in relazione all’obbligazione di pagare il canone sino all’effettivo rilascio dell’immobile locato, nonostante la stessa avesse la natura di fideiussione per obbligazione future, stante l’indeterminatezza dell’importo massimo garantito derivante dall’impossibilità di prevedere per quanto tempo si sarebbe protratta la mora del conduttore nella restituzione dell’immobile.

7.1. – Il motivo è, per le ragioni di seguito esposte, inammissibile.

7.1.1. – Sebbene, al pari di quanto sopra rilevato sub 6.1.1., abbiano consistenza le doglianze avverso la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile il motivo di appello – in base alla erronea premessa della tardiva proposizione in primo grado della questione di nullità della fideiussione -, non può tuttavia reputarsi che sia stata resa ad abundantiam la motivazione ulteriormente spesa dalla medesima Corte nel rigettare l’anzidetta questione, giacchè questa – fosse anche stata sollevata per la prima volta in appello – avrebbe dovuto comunque essere oggetto di rilevazione ex officio da parte del giudice del gravame e di esame (come alfine si è avuto) in guisa di eccezione di nullità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, (così Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243), fondandosi la pretesa dell’ingiungente proprio sulla validità del contratto di garanzia che vedeva il C. fideiussore delle obbligazione della conduttrice società Cantiere Nautico Lo Squero.

Dunque, le censure sulla statuizione di rigetto assunta dal giudice di appello sono da scrutinarsi nel fondo.

7.1.2. – La Corte territoriale ha negato che, nella specie, la fideiussione prestata dal C. avesse natura di “fideiussione di obbligazione futura”, essendo stata prestata a garanzia di “tutte le obbligazioni nascenti da un contratto ben definito nel suo oggetto, sorto contestualmente alla fideiussione medesima”. Ciò sul presupposto, esplicitato in sentenza, che la fideiussione del C. riguardava tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e – per quanto specificamente interessa anche quella “della puntuale restituzione dell’immobile alla cessazione del rapporto”, dovendo, quindi, il fideiussore rispondere dell’inadempimento di tale obbligazione e “delle relative conseguenze sul piano patrimoniale”.

Così precisato, dal giudice del merito, l’oggetto specifico della garanzia personale prestata dal C. (individuato, segnatamente, nell’adempimento di un’obbligazione restitutoria di un bene immobile, da cui, poi, le relative conseguenze in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita), le censure veicolate dal medesimo ricorrente con il motivo in esame non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, palesando un evidente iato rispetto a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, giacchè, con il motivo in esame, si assume che la fideiussione de qua avrebbe garantito direttamente l'”obbligazione legale di pagamento dell’indennità di occupazione nel periodo di ritenzione dell’immobile ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 34″ (p. 41 e ss. del ricorso), e, come tale, avrebbe difettato della fissazione di un “importo massimo garantito”. Di qui la nullità ai sensi dell’art. 1938 c.c. postulata dal ricorrente, che, invece, il giudice di appello ha escluso proprio muovendo dalla diversa premessa, sopra evidenziata, sulla portata dell’effettivo contenuto negoziale della fideiussione oggetto di cognizione.

Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del motivo.

5. – Va, dunque, accolto soltanto il quarto motivo di ricorso e rigettati i restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, che dovrà esaminare il motivo di appello della Cantiere Nautico Lo Squero s.r.l. concernente il quantum debeatur del credito della controparte, alla luce delle contestazioni mosse con la memoria integrativa del 19 novembre 2009.

Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i restanti motivi;

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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