Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15781 del 23/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1064-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

G.L.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2297/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado, annullando l’avviso di accertamento emesso a carico di B.L. in quanto affetto da nullità per illegittimità della delega conferita al sottoscrittore dell’atto.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

I due motivi, che meritano un esame congiunto, sono infondati.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purchè venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato. E non è sufficiente sia in caso di delega di firma, sia in caso di delega di funzione, l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anche “ratione officii” prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo – cfr. Cass. n. 25017/2015 -, fermo in ogni caso l’onere dell’amministrazione di fornire la prova, in caso di contestazione, della valida delega conferita al sottoscrittore -Cass. n. 18758/2014, Cass. n. 12781/2016, Cass. n. 9736/2016, Cass. n. 22800/2015 -.

A tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello, ritenendo illegittima la delega rilasciata a persona incerta.

Tanto è sufficiente per disattendere le censure esposte dall’Ufficio.

Il ricorso va per l’effetto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 3500,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, spese generali in misura del 15 % dei compensi, oltre accessori.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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