Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15781 del 10/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 15781 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso 20881-2013 proposto da:
FALL NDIOGOU MDACBL87B17Z313P, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato
FERRARA SILVIO, giusta procura a nargine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO

DEI I ?IN fERNO 80185690585 – Commissione

Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Caserta;
– intimato –

3%8 4

Data pubblicazione: 10/07/2014

avverso la sentenza n. 2306/2013 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 3.5.2013, depositata il 06/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
PREMESSO

segue:
<<1. — Il sig. Ndiogou Fall, senegalese, ricorse il 19 aprile 2012 al Tribunale di Napoli avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale. Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte della stessa città ha poi respinto l'appello del soccombente. La Corte, premesso che l'appellante richiedeva protezione in quanto temeva la vendetta dei secessionisti della regione senegalese di Casamance, in cui viveva, i quali avevano già sterminato la sua famiglia perché suo padre aveva collaborato con le autorità governative, ha osservato che, anche ammettendo che l'appellante avesse raccontato la verità, lo status di rifugiato non poteva essergli riconosciuto sia perché (a) i fatti di persecuzione allegati erano risalenti nel tempo, essendo stata la sua famiglia sterminata nel 1997, allorché egli, appena undicenne, era riuscito a fuggire dal proprio paese riparando prima in Gambia, poi in Libia e infine, nel 2011, in Italia; sia perché (b) l'appellante ben avrebbe potuto sottrarsi alla persecuzione trasferendosi in altra zona del Senegal. Per questa seconda ragione non poteva essergli riconosciuta neppure la protezione sussidiaria. Il sig. Fall ha presentato ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, cui non ha resistito l'amministrazione intimata. Ric. 2013 n. 20881 sez. M1 - ud. 16-04-2014 -2- Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto 2. — I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e parzialmente ripetitivi, sono fondati nei limiti che seguono. Quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, va osservato che la prima delle due rationes decidendi della sentenza impugnata non è pur lunga esposizione dei motivi di ricorso, l'unica pertinente critica rivolta alla ratio di cui si tratta — la quale si sostanzia, come si è visto, nell'accertamento in fatto della inattualità della minaccia denunciata dal ricorrente — consiste nell'affermazione della irrilevanza causale del carattere remoto dei fatti narrati se non accompagnato "da altra e ben più approfondita istruttoria, tale da denotare un'effettiva assenza di alcun concreto pericolo di vita in caso di rimpatrio nel Paese di origine" (v. secondo motivo di ricorso): critica inammissibile non potendo affatto negarsi che il carattere remoto dei fatti causativi del pericolo possa incidere in qualche misura sull'attualità del pericolo stesso, restando semmai da valutare il livello di probabilità di tale inferenza, che però è compito esclusivo del giudice di merito. Essendo inammissibile la critica della prima delle due rationes decidendi, non occorre esaminare, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la critica rivolta alla seconda. Tale critica, però, riacquista rilevanza allorché la si riferisca alla subordinata domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, il cui rigetto è basato esclusivamente su tale ratio, ossia sulla possibilità per il richiedente protezione di trasferirsi in altra regione del suo paese ove non si presenti la dedotta minaccia. La critica, a tal riguardo, oltre che ammissibile è altresì fondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, Ric. 2013 n. 20881 sez. MI - ud. 16-04-2014 -3- stata attinta da ammissibili censure da parte del ricorrente. Infatti, nella non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 direttiva 251, essendo una facoltà rimessa agli stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della direttiva (Cass. 2294/2012).>>;
che detta relazione è stata notificata all’avvocato della parte
costituita e comunicata al P.M.;
che non sono state depositate memorie o conclusioni scritte;
che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione;
che pertanto il ricorso va accolto nei sensi di cui alle medesime e
la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in
dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato nel
capoverso finale della relazione sopra trascritta e provvederà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa
la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile
2014.

2004/83/CE, non è stata trasposta nel digs. 19 novembre 2007, n.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA