Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15781 del 10/07/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 15781 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
SENTENZA
sul ricorso 20881-2013 proposto da:
FALL NDIOGOU MDACBL87B17Z313P, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato
FERRARA SILVIO, giusta procura a nargine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO
DEI I ?IN fERNO 80185690585 – Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Caserta;
– intimato –
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Data pubblicazione: 10/07/2014
avverso la sentenza n. 2306/2013 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 3.5.2013, depositata il 06/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
PREMESSO
segue:
<<1. — Il sig. Ndiogou Fall, senegalese, ricorse il 19 aprile 2012
al Tribunale di Napoli avverso il diniego di riconoscimento della
protezione internazionale da parte della competente Commissione
territoriale. Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte della stessa città
ha poi respinto l'appello del soccombente.
La Corte, premesso che l'appellante richiedeva protezione in
quanto temeva la vendetta dei secessionisti della regione senegalese di
Casamance, in cui viveva, i quali avevano già sterminato la sua famiglia
perché suo padre aveva collaborato con le autorità governative, ha
osservato che, anche ammettendo che l'appellante avesse raccontato la
verità, lo status di rifugiato non poteva essergli riconosciuto sia perché
(a) i fatti di persecuzione allegati erano risalenti nel tempo, essendo
stata la sua famiglia sterminata nel 1997, allorché egli, appena
undicenne, era riuscito a fuggire dal proprio paese riparando prima in
Gambia, poi in Libia e infine, nel 2011, in Italia; sia perché (b)
l'appellante ben avrebbe potuto sottrarsi alla persecuzione trasferendosi in altra zona del Senegal. Per questa seconda ragione non
poteva essergli riconosciuta neppure la protezione sussidiaria.
Il sig. Fall ha presentato ricorso per cassazione articolando tre
motivi di censura, cui non ha resistito l'amministrazione intimata. Ric. 2013 n. 20881 sez. M1 - ud. 16-04-2014
-2- Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto 2. — I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in
quanto connessi e parzialmente ripetitivi, sono fondati nei limiti che
seguono.
Quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, va osservato
che la prima delle due rationes decidendi della sentenza impugnata non è pur lunga esposizione dei motivi di ricorso, l'unica pertinente critica
rivolta alla ratio di cui si tratta — la quale si sostanzia, come si è visto,
nell'accertamento in fatto della inattualità della minaccia denunciata
dal ricorrente — consiste nell'affermazione della irrilevanza causale del
carattere remoto dei fatti narrati se non accompagnato "da altra e ben
più approfondita istruttoria, tale da denotare un'effettiva assenza di
alcun concreto pericolo di vita in caso di rimpatrio nel Paese di
origine" (v. secondo motivo di ricorso): critica inammissibile non
potendo affatto negarsi che il carattere remoto dei fatti causativi del
pericolo possa incidere in qualche misura sull'attualità del pericolo
stesso, restando semmai da valutare il livello di probabilità di tale
inferenza, che però è compito esclusivo del giudice di merito.
Essendo inammissibile la critica della prima delle due rationes decidendi, non occorre esaminare, ai fini del riconoscimento dello status
di rifugiato, la critica rivolta alla seconda. Tale critica, però, riacquista
rilevanza allorché la si riferisca alla subordinata domanda di
riconoscimento della protezione sussidiaria, il cui rigetto è basato
esclusivamente su tale ratio, ossia sulla possibilità per il richiedente
protezione di trasferirsi in altra regione del suo paese ove non si
presenti la dedotta minaccia. La critica, a tal riguardo, oltre che
ammissibile è altresì fondata, alla luce della giurisprudenza di questa
Corte secondo cui il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di
rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria,
Ric. 2013 n. 20881 sez. MI - ud. 16-04-2014
-3- stata attinta da ammissibili censure da parte del ricorrente. Infatti, nella non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della
ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del
territorio del paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di
temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire
danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 direttiva 251, essendo una facoltà rimessa agli stati membri inserirla nell'atto
normativo di attuazione della direttiva (Cass. 2294/2012).>>;
che detta relazione è stata notificata all’avvocato della parte
costituita e comunicata al P.M.;
che non sono state depositate memorie o conclusioni scritte;
che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione;
che pertanto il ricorso va accolto nei sensi di cui alle medesime e
la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in
dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato nel
capoverso finale della relazione sopra trascritta e provvederà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa
la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile
2014.
2004/83/CE, non è stata trasposta nel digs. 19 novembre 2007, n.