Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15781 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14296/2016 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Camilla n. 52, presso lo studio dell’avvocato Bartoletti Cristiano,

rappresentata e difesa dall’avvocato Grasso Francesco Paolo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Coltellerie F.F., Frosolone di F.F.

& Figli S.n.c., in persona del legale rappresentante pro

tempore, nonchè in proprio F.M.F.,

F.D., F.F., F.N., tutti elettivamente

domiciliati in Roma, Via Massimi n. 148, presso lo studio

dell’avvocato Balducci Ottavio Antonio, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata

il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Campobasso ha, con ordinanza, rigettato l’istanza di rimessione in termini riguardante la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza emessa ex artt. 702 bis e ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Isernia, avanzata da Banca Monte dei Paschi di Siena rilevandone il difetto dei requisiti.

Al provvedimento di rigetto è seguita statuizione sulle spese processuali.

Avverso tale provvedimento ha proposito ricorso per cassazione la Banca Monte dei Paschi di Siena deducendo l’erronea valutazione negativa della causa addotta a sostegno dell’istanza, da qualificarsi invece come non imputabile alla ricorrente. Ha resistito con controricorso la s.n.c. Coltellerie F.. La parte ricorrente ha anche depositato memoria.

Il provvedimento impugnato non ha natura decisoria, in quanto diretto esclusivamente all’esame dell’istanza di rimessione in termini, e neanche definitiva, essendo privo di attitudine al giudicato, in quanto limitato ad una specifica richiesta di natura endoprocessuale. La statuizione sulle spese processuali non è stata oggetto di ricorso. Ne consegue la non ricorribilità per Cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 e l’inammissibilità del ricorso. Le spese legali seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in E 4000 per compensi oltre ad Euro 200 per esborsi ed accessori di legge.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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