Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15780 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4774/2019 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ippolito

Nievo 61 Sc D Piano 6, presso lo studio dell’avvocato De Angelis

Rossella, rappresentato e difeso dall’avvocato Arculeo Laura, con

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 2.1.19, il Tribunale di Milano rigettò il ricorso proposto da I.O., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: non sussistevano i presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato data l’inattendibilità del racconto del ricorrente in ordine alle vicende di persecuzione che avrebbe subito in Nigeria e che non sono comunque riconducibili alla fattispecie legale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007; era da escludere la protezione sussidiaria, di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), stante l’inattendibilità del racconto del ricorrente, nonchè l’insussistenza della situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente, come desumibile dal report esaminato; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato fattori individuali di vulnerabilità, ma solo lo svolgimento di un’attività lavorativa.

I. ricorre in cassazione con quattro motivi. Il Ministero non si è costituito.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si deduce l’omessa audizione del ricorrente all’udienza di comparizione, nonchè violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, art. 111 Cost., art. 47Carta di Nizza, art. 46 Dir. n. 2013/32/UE, artt. 6 e 13 Cedu, per non aver il Tribunale disposto l’audizione del ricorrente nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione territoriale, considerando che la sua situazione personale potrebbe essere mutata con l’emersione di elementi nuovi da esporre. Il ricorrente lamenta altresì che il Tribunale, declinando il giudizio di non credibilità, abbia escluso ogni indice di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario senza considerare l’avvenuta integrazione sociale del ricorrente attraverso la documentata attività lavorativa.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale, che già nel decreto di fissazione dell’udienza aveva ritenuto non necessaria l’audizione del ricorrente, non abbia poi effettivamente proceduto ad essa, pur essendovi obbligato, essendosi invece limitato a raccogliere la dichiarazione del ricorrente di ricordare e confermare quando già dichiarato alla commissione territoriale.

Va osservato che, sebbene nel decreto di fissazione dell’udienza il giudice di primo grado si fosse espresso per la non necessità del rinnovo dell’audizione del richiedente, tale audizione è stata invece assunta dal Tribunale, essendo irrilevante, al riguardo, che l’interessato si sia limitato a confermare quanto già dichiarato alla Commissione. Giova altresì rilevare che il difensore del ricorrente ben avrebbe potuto – ma non risulta che lo abbia fatto o ne sia stato impedito – porgergli domande ove fosse stato necessario, dal punto di vista difensivo, ed arricchire la narrazione già svolta.

Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, per non aver il Tribunale assunto informazioni aggiornate sulla situazione socio-economica della Nigeria e, in particolare, sulla regione dell’Edo State da cui proviene il ricorrente, considerando che dal rapporto di Amnesty International si desumono arresti, detenzioni arbitrarie, ed uccisioni illegali in Nigeria.

Il motivo è infondato perchè il Tribunale ha invece assunto tali informazioni, dando atto, peraltro, puntualmente delle loro fonti nelle note in calce al testo del decreto. Il ricorrente, invece, non fa altro che sostituire agli accertamenti di fatto eseguiti dal tribunale una diversa versione dei medesimi fatti, articolando cioè critiche di puro merito.

Con il terzo motivo si deduce la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 3, avendo il Tribunale omesso la pronuncia sulla deduzione di nullità della delibera delle Commissione territoriale per non avere quest’ultima avvisato il richiedente del diritto a farsi assistere da un difensore di fiducia, a contattare l’UNHCR e a richiedere che il colloquio si svolgesse davanti al collegio.

Il motivo va respinto. Il Tribunale ha disatteso implicitamente ma chiaramente, la doglianza in questione allorchè, a pag. 3 del decreto impugnato, ha osservato che, non avendo il ricorso in questione carattere di impugnazione in senso tecnico, il Tribunale è comunque tenuto ad un completo riesame nel merito della domanda.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè omessa valutazione delle prove relative alle protezioni sussidiaria e umanitaria. In particolare, il ricorrente si duole dell’omessa valutazione della documentazione depositata circa il contratto di lavoro e le buste-paga, in ordine all’integrazione sociale raggiunta, e della mancata comparazione tra la situazione del paese d’origine e quella in cui attualmente versa in Italia.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. 4455/2018 e Cass. Sez. U. 29459/2019), non allega ragioni individuali di grave lesione in patria dei suoi diritti fondamentali, ma fa leva esclusivamente sulla situazione generale del suo paese di origine o solleva critiche di puro merito.

Al riguardo, giova osservare comunque che il Tribunale ha esaminato gli elementi probatori acquisiti ed escluso che l’attività lavorativa, di per sè, sia elemento sufficiente per il riconoscimento del permesso umanitario, nella mancanza di indici di una situazione individuale di vulnerabilità.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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