Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15780 del 23/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29708-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI, 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONE MANCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR delle Marche che, in accoglimento dell’appello proposto da M.F., ha annullato l’avviso di accertamento e il diniego di autotutela relativi alla ripresa a tassazione di IVA ed IRPEF per l’anno 2007.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2729 c.c. La CTR avrebbe erroneamente escluso valenza probatoria alla documentazione extracontabile acquisita presso la ditta fornitrice della parte contribuente.

La censura, ammissibile in rito, non tendendo al riesame nel merito dell’accertamento compiuto dalla CTR nè fondandosi su un indirizzo consolidato difforme di questa Corte, è manifestamente fondata.

Ed invero, questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la “contabilità in nero”, sebbene rinvenuta presso terzi e costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale – cfr. Cass. n. 14150/2016, Cass. n. 17420/2016, Cass. n. 20094/2014-.

A tale principio non si è conformato il giudice di appello, che ha invece annullato la pretesa fiscale svalutando totalmente la documentazione in nero acquisito presso terzi sulla quale si era fondato l’accertamento.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi della controricorrente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sessta civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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