Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15780 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14155/2007 proposto da:

T.P., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 62, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI Vincenzo,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo

domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A., FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA

BANCA COMMERCIALE ITALIANA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo

studio dell’avvocato CICCOTTI Enrico, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ICHINO PIETRO, BURRAGATO GUGLIELMO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2624/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/05/2006 R.G.N. 5162/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato ICHINO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, T.F., dipendente della Banca Commerciale Italiana dal 1971 iscritto al Fondo pensioni interno fino al 31 dicembre 1999, quando l’iscrizione era cessata per sua volontà, lamentava che il 28 giugno 1999 il Fondo aveva deliberato una modifica peggiorativa delle prestazioni pensionistiche e che, non sussistendo le esigenze previste dalla legge, era stato leso il diritto quesito fondato sulla disciplina contrattuale in vigore fino al 1999; ciò premesso chiedeva la condanna del Fondo al risarcimento del danno, da quantificare con consulenza contabile, in relazione alla differenza corrisposta a titolo di “zainetto” e la maggior somma spettante.

Nel contraddittorio con il Fondo e con Banca Intesa, che si opponevano all’accoglimento della domanda, il Tribunale la rigettava e la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d’appello. La Corte territoriale – premesso che: 1) il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 7, aveva previsto, per i vecchi Fondi, che, in presenza di squilibri finanziari delle gestioni, i contratti e gli accordi collettivi possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che non abbiano ancora maturato i requisiti per la pensione; che 2) con l’accordo del 16 dicembre 1999, in presenza dello squilibrio finanziario ed a seguito di trattative con le OO.SS. è stata attuata la riforma della disciplina del Fondo per adeguare il vecchio sistema a prestazione definita al nuovo a contribuzione definita; 3) che l’accordo aveva consentito ai vecchi iscritti di conservare l’iscrizione al Fondo con le nuove regole, oppure di recedere con la liquidazione del c.d. zainetto; 4) che tale previsione era innovativa, perchè non contempla4ate dalla precedente normativa del Fondo, che rappresenta la posizione individuale capitalizzata individuata secondo criteri prefissati. Nella specie era incontroverso che il T. non aveva ancora maturato il diritto al trattamento pensionistico, essendo peraltro ancora dipendente, lo stesso quindi non poteva vantare un dritto quesito al trattamento pensionistico, leso dall’accordo, essendo solo titolare di una mera aspettativa alle future prestazioni. Ricorreva quindi la situazione di legittima modifica di cui alla citata disposizione del D.Lgs. n. 124 del 1993, fermo restando che la situazione soggettiva del ricorrente aveva ricevuto adeguata tutela attraverso l’assegnazione del c.d. zainetto, conseguente alla opzione per la liquidazione individuale. Era quindi contraddittoria la pretesa del ricorrente di avvalersi, quanto allo zainetto, della parte innovativa dell’accordo del dicembre 1999, che per la prima volta aveva consentito detta liquidazione, e contemporaneamente di contestare l’accordo medesimo nella determinazione dello zainetto.

Avverso detta sentenza il T. ricorre con sei motivi.

Resistono con controricorso e memoria la spa Intesa Sanpaolo ed il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993 in relazione all’art. 2117 cod. civ., si assume che il pattuito contributo straordinario a carico della Banca per attenuare gli effetti del cambiamento, non risultava impiegato in misura pari o proporzionale anche per la liquidazione dello zainetto; il suo ammontare era stato determinato unilateralmente dalla Banca e la liquidazione della posizione individuale comportava il mancato riconoscimento di provvidenze importanti previste dal Fondo (ossia dieci milioni di lire lordi, 7,65% sulla retribuzione dal gennaio 2000 e la esclusione delle soprawenienze attive imputabili al tempo precedente, anche se risultanti in seguito). Il contributo straordinario della Banca competerebbe anche a coloro che si dissociano, dal nuovo regime, in quanto parimenti portatori di diritti soggettivi.

Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, e dell’accordo sindacale in tema di pensioni integrative in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ..

Si assume che la Banca e il Fondo non potevano recedere dal regime integrativo precedente in quanto anche la previdenza integrativa rientra nel contratto individuale di lavoro, quindi non si sarebbe potuto escludere dallo zainetto nè il contributo straordinario della Banca, nè le sopravvenienze attive già maturate. Si duole quindi il ricorrente che non sia stata ammessa la richiesta consulenza contabile.

Con il terzo mezzo si denunzia violazione delle garanzie costituzionali in tema di diritti soggettivi.

La causa avrebbe ad oggetto non già la pensione, ma lo zainetto che esso ricorrente aveva diritto di percepire e che sarebbe stato illegittimamente decurtato.

Con il quarto motivo denunziando violazione dell’art. 414 cod. proc. civ., nn. 3 e 4 e art. 434 cod. proc. civ., il ricorrente contesta la argomentazione della sentenza impugnata sulla contraddittorietà della sua posizione, perchè esso avrebbe legittimamente receduto dal rapporto concernente la pensione integrativa a causa dell’inadempimento altrui.

Con il quinto motivo si denunzia omessa motivazione in punto di diritti quesiti. Vi sarebbe diritto quesito allo zainetto che era stato illegittimamente decurtato.

Con il sesto mezzo si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere considerato che per effetto dell’accordo del 1999 egli aveva perso vari vantaggi che erano stati invece riconosciuti a coloro che avevano aderito al nuovo regime pensionistico integrativo.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, non meritano accoglimento, come già deciso da questa Corte con le sentenze n. 21234 e n. 21235 del 2007.

1. Secondo il disposto del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 7 “per gli iscritti alle forme di previdenza complementare a prestazione definita, “in presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive … possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica”.

In questo quadro normativo si colloca l’accordo stipulato in sede sindacale in data 16 dicembre 1999, che, prevedendo anche per gli iscritti al fondo prima dell’entrata in vigore di tale normativa l’estensione del regime a capitalizzazione individuale, (con il passaggio dal regime a prestazione definita ad una forma previdenziale a contribuzione definita) ha riconosciuto a tali soggetti la facoltà di optare tra la conservazione dell’iscrizione nel nuovo regime con accredito iniziale di un capitale determinato secondo i criteri indicati nell’accordo stesso (quota di accantonamento denominata zainetto) con prosecuzione della contribuzione, e la liquidazione dello “zainetto” individuale con cessazione dell’iscrizione al Fondo.

2. La parte non ripropone in questa sede la questione della sussistenza del presupposto per l’applicazione della citata norma del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 7, inerente allo squilibrio finanziario della gestione del Fondo. Ciò premesso, l’assunto su cui si fonda la pretesa azionata, relativo all’esistenza di un diritto soggettivo perfetto alla erogazione di uno zainetto “nel giusto ammontare”, non può trovare fondamento nella regolamentazione prevista dallo Statuto del Fondo vigente fino al dicembre 1999, che riconosceva il diritto al riscatto della posizione previdenziale “solo” in caso di cessazione ante tempus del rapporto con la Banca (peraltro con l’attribuzione di un importo inferiore ai contributi versati). Non esisteva dunque, in tale assetto, alcun diritto quesito riferibile all’accantonamento di quote di capitale (come nei sistemi a capitalizzazione individuale). Il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, ha stabilito al comma 1, che “ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone i termini per l’esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’art. 9; c) il riscatto della posizione individuale”.

Posto che la facoltà di riscatto è attribuita solo “ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare”, se per questo presupposto si fa riferimento alla previgente disciplina del Fondo, anche in relazione alla previsione di legge deve negarsi (mancando il requisito della cessazione del rapporto di lavoro) la prospettata esistenza di un diritto al riscatto correlato ad un diritto soggettivo, attribuito dalla suddetta disciplina, avente ad oggetto una determinata prestazione previdenziale; in relazione a questa si configura solo una mera aspettativa dell’iscritto in attività.

3. Il diritto in questione sorge dunque, nella fattispecie in esame, solo nell’ambito della nuova disciplina del Fondo ristrutturato (con la trasformazione in fondo a capitalizzazione individuale), e nel quadro della previsione del citato D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 7, che consente la rideterminazione della disciplina delle prestazioni per coloro che non abbiano ancora maturato i requisiti previsti per il trattamento pensionistico. Va rilevata così l’evidente contraddizione logica tra le deduzioni di invalidità dell’accordo del dicembre 1999 e la formulazione di pretese che possono trovare il loro fondamento solo in tale regolamentazione, con cui è stato introdotto il regime di capitalizzazione individuale ed è stato riconosciuto il diritto al riscatto delle quote di accantonamento personale, con il recesso dal Fondo, in costanza di rapporto di lavoro.

Per questi rilievi la pretesa alla liquidazione di un determinato ammontare dello “zainetto” può essere verificata solo alla stregua della disciplina dell’accordo del 1999, e quindi con esclusivo riferimento ai parametri convenzionali scelti dai soggetti stipulanti detto accordo per determinare le quote di patrimonio del Fondo da attribuire a ciascun vecchio iscritto, parametri la cui validità può essere contestata solo sulla base del medesimo patto. La sentenza impugnata, che ha escluso la violazione dei criteri dettati da questa disciplina, resiste alle critiche mosse dal ricorrente, il quale, mentre lamenta genericamente la ingiusta decurtazione dell’ammontare della prestazione, non fornisce alcuna indicazione in ordine a specifiche previsioni della stessa regolamentazione sui quali possano fondarsi diversi criteri di determinazione della somma dovuta.

Dette argomentazioni valgono al rigetto del primo motivo giacchè il contratto prevedeva il contributo straordinario solo per coloro che restavano iscritti, ed è infondata la pretesa di ricavare diritti che derivano “solo” dall’accordo, ossia la liquidazione della posizione individuale, criticando nel contempo l’accordo medesimo perchè non include altre somme.

I medesimi rilievi smentiscono le censure di cui al terzo, quarto e quinto mezzo, non essendo ipotizzabile una decurtazione illegittima dello zainetto, non avendo il ricorrente alcun diritto alla liquidazione della quota individuale, se non nei termini di cui all’accordo del 1999, ed è quindi completamente infondata la tesi relativa alla violazione dei diritti quesiti. La infondatezza della pretesa, nei termini sopra illustrati, conduce al rigetto anche del sesto motivo, essendo logico la diversità di trattamento tra chi ottiene la liquidazione del conto individuale e chi invece ha aderito al nuovo regime pensionistico integrativo.

4. Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui si lamenta la illegittimità del recesso dal regime integrativo precedente, perchè questo rientrerebbe nel contratto individuale di lavoro; questa tesi è già stata disattesa dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale, con la citata sentenza n. 21234 del 10/10/2007 ha affermato che, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi – per cui le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti – il lavoratore stesso non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente e ciò in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicchè, nel caso di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale. Anche in quel caso venne confermata la sentenza di merito che aveva negato al lavoratore, il quale aveva rifiutato l’iscrizione al Fondo di previdenza complementare rinegoziato in base ad accordo collettivo, il diritto a beneficiare dei versamenti da parte del proprio datore di lavoro a titolo di contribuzione al Fondo stesso, giacchè siffatto obbligo, contemplato dalle preesistenti regole del Fondo, era venuto meno in forza dell’accordo collettivo di rinegoziazione.

5. Infine sembra incongruo il richiamo svolto nella parte finale del ricorso alla questione di legittimità costituzionale della normativa, invero non precisata, ma presumibilmente riferita alla legge n. 124 del 1993 per violazione degli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., giacchè la asserita violazione del suo diritto alla liquidazione della posizione individuale per una somma maggiore a quella erogata, non deriva da detta legge, che non prevede la possibilità di pagamento dello “zainetto” ma dall’accordo collettivo del 1999, senza il quale però il medesimo diritto non sarebbe mai sorto.

Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 22,00 per esborsi ed in Euro duemilacinquecento per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA