Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15780 del 10/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15780 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Gruppo Albatros

Il

s.r.1.,

Filo

elettivamente

domiciliata in Roma, via Nomentana 263, presso lo
studio degli avv.ti Francesco Rea e Gianluca De Angelis
che la rappresentano e difendono per procura in calce
alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio
n. 1165/12 r.g. del Tribunale di Viterbo che dichiarano
di voler ricevere le comunicazioni relative al processo
al

fax

n.

06/92912199

e

all’indirizzo

p.e.c.

francescorea@ordineavvocatiroma.org ;

ricorrente –

nei confronti di
Fulvio Colasanto;
– intimato avverso la ordinanza in data 28 maggio 2013 del

Data pubblicazione: 10/07/2014

Tribunale di Viterbo, n. R.G. 1165/12;

Letta la requisitoria scritta del P.G. del 4
dicembre 2013 che conclude per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso;
Rilevato che la controversia ha per oggetto la

di Fulvio Colasanto dalla Gruppo Albatros Il Filo
s.r.l. e la conseguente richiesta di liquidazione della
quota ex art. 2473 c.c.;

Il

giudice

investito

della

eccezione

di

incompetenza per territorio della società convenuta
l’ha respinta rilevando che, non trattandosi di causa
inerente il semplice pagamento di una aomma già
determinata ma di una controversia societaria soggetta
all’applicazione dell’art. 19, è rilevante ai fini del
radicamento della competenza presso il tribunale adito
l’esistenza di uno stabilimento e la domiciliazione
dell’amministratore unico nel circondario del tribunale
viterbese;
ricorre per regolamento necessario di competenza
la Gruppo Albatros Il Filo s.r.l. e contesta che nella
specie possa ritenersi la presenza di uno st abilimento
e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio
trattandosi in realtà di un magazzino rispetto al quale
non sussiste alcuna necessità della presenza di un
rappresentante domiciliato nel comune in cui si trova
l’immobile.

2

domanda di accertamento della legittimità del recesso

Ritenuto che
Il provvedimento impugnato è stato emesso, in
esito all’udienza fissata per la prima comparizione
delle parti e la trattazione, previa assegnazione di un
termine per note e ha avuto per contenuto oltre al
rigetto dell’eccezione di incompetenza anche la

in quanto tale il provvedimento non può essere
ritenuto una pronuncia definitiva sulla competenza ma
una mera delibazione sommaria allo stato degli atti;
il ricorso per regolamento di competenza deve
pertanto essere dichiarato inammissibile perché, anche
successivamente alla modifica degli artt. 42 e 279,
comma primo, cod. proc. civ. operata con l’art. 45
della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile “ratione
temporis”), è necessario che il giudice abbia adottato
– sia pure con la forma dell’ordinanza, da emettersi a
seguito della rimessione della causa in decisione – un
provvedimento di carattere decisorio e a tal fine è
sempre necessaria la rimessione in decisione della
causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ.
(ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in
relazione all’art. 281-quinquies cod. proc. civ. per il
procedimento di decisione del giudice monocratico)
preceduta dall’invito a precisare le conclusioni.
Laddove invece il giudice esterni espressamente od
implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto
agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla
competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del

3

concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c.;

giudizio, tale ordinanza non ha natura di * decisione
affermativa sulla

competenza impugnabile ai

sensi

dell’art. 42 cod. proc. civ., sicché il ricorso per
regolamento di competenza avverso detto atto deve
ritenersi inammissibile. (cfr. da ultimo

Cass. civ.

sezione VI-3 n. 24509 del 30 ottobre 2013, n. 2376 del

2014)
La Corte ritiene che pertanto il ricorso vada
dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle
spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi
dell’art. 13 comma l quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della società ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo .unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
l bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 marzo 2014.

4 febbraio 2014 e sezione VI-1 n. 7191 del 26 marzo

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