Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15780 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 07/06/2021), n.15780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11959/2019 proposto da:

I.F., domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo

studio dell’avv. Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 978/2019,

depositata il 6/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Cons. Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.F., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese perchè temeva per la propria incolumità a causa di forti contrasti familiari per questioni ereditarie.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che la narrazione del richiedente non fosse credibile e che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento del diritto alle forme di protezione internazionale richieste.

2. L’appello proposto dal richiedente asilo è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Roma, che ha rilevato come il gravame – quanto alla richiesta protezione umanitaria che costituiva l’unico aspetto residuale all’esito dell’acquiescenza prestata al rigetto delle altre domande – difettasse di specificità, non essendosi svolta alcuna censura in merito alle ragioni del rigetto.

3. Avverso la predetta sentenza il richiedente ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

L’intimata Amministrazione dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., per aver erroneamente la Corte di appello rilevato l’assenza di critiche all’ordinanza resa dal giudice di prime cure.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Nella sentenza impugnata, con una motivazione del tutto congrua, è stata escluso che l’appello proposto presentasse i richiesti requisiti di specificità, mancando del tutto una critica alle ragioni – espressamente indicate – poste alla base della decisione di primo grado.

4. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati nell’atto di appello. Invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per il principio di autosufficienza di esso (Cass., n. 29495 del 23.12.2020; Cass., n. 22880 del 29.9.2017; Cass., n. 9734 del 21.5.2004; Cass., 20405 del 20.9.2006).

4.1. Tanto premesso, osserva la Corte come il ricorrente non abbia in alcun modo indicato il contenuto integrale dell’atto di appello (ammettendo di aver riproposto le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo; limitandosi a indicare, in termini estremamente sommari, l’essenza dei motivi proposti e svolgendo rilievi di carattere generale sulla portata dell’art. 342 c.p.c.), così rendendo la doglianza generica ed irricevibile in questo giudizio di legittimità.

3. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

 

 

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