Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1578 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1578 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: FANTICINI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 21585-2015 proposto da:
RISOLI VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
CASTAGNETTI giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente 2017
2336

contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA , in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dagli avvocati

1

Data pubblicazione: 23/01/2018

MARINA MICHELESSI, GAETANO PULIATTI giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza n.

2191/2014

della

CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/10/2014;

consiglio del

29/11/2017

dal

GIOVANNI FANTICINI;

2

Consigliere

Dott.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

RILEVATO CHE:

– Valeria Risoli conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Piacenza la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Piacenza per
chiedere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso il 4
novembre 1998, determinato dall’improvviso attraversamento della

dell’attrice provocandole gravi lesioni personali e cagionando la
distruzione del mezzo;
– nel costituirsi in giudizio la Regione Emilia-Romagna
domandava, in via preliminare, l’accertamento del proprio difetto di
legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda attorea;
– anche la Provincia di Piacenza chiedeva di respingere le
istanze attoree, dovendosi escludere una sua responsabilità ex art.
2043 cod. civ.;
– con la sentenza n. 45 del 12 gennaio 2008 il Tribunale di
Piacenza condannava la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di
Piacenza, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla Risoli,
liquidati nella somma di Euro 22.266,52, oltre a interessi e spese di
lite;
– proponeva appello, contestando la propria legittimazione
passiva, la Regione Emilia-Romagna; Valeria Risoli chiedeva la
conferma della decisione; la Provincia di Piacenza non avanzava
appello incidentale e richiamava le argomentazioni difensive svolte
nel primo grado;
– con sentenza n. 2191 del 22 ottobre 2014, la Corte d’appello
di Bologna accoglieva l’appello e, in riforma della pronuncia di primo
grado, accertava «la esclusiva responsabilità della Provincia di
Piacenza per il sinistro occorso a Risoli Valeria» e condannava
quest’ultima a rifondere alla Regione Emilia-Romagna le spese di
entrambi i gradi di giudizio;

i

sede stradale da parte di un branco di cinghiali, che urtava la vettura

- avverso la predetta decisione Valeria Risoli propone ricorso
per cassazione (fondato su un unico motivo) al quale resiste la
Regione Emilia-Romagna;
– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod.
proc. civ.

1. In via preliminare si deve esaminare il rilievo della Regione
Emilia-Romagna che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per
cassazione di Valeria Risoli per difetto di interesse (art. 100 cod. proc.
civ.) all’impugnazione avendo la ricorrente già ottenuto, in
accoglimento della sua iniziale domanda, il risarcimento dei danni
subiti e non risultando la stessa soccombente rispetto alla pronuncia
di appello.
L’eccezione è infondata poiché la sentenza impugnata, in riforma
della pronuncia di primo grado, ha escluso la responsabilità della
Regione affermata dalla Risoli e per tale ragione ha condannato la
medesima alla rifusione delle spese di lite sostenute per entrambi i
gradi di giudizio.
Sussiste, dunque, l’interesse della Risoli ad impugnare la
decisione per vedere riconosciuta l’affermata responsabilità della
Regione (dedotta con l’atto introduttivo della causa) e,
conseguentemente, per una revisione della statuizione sulle spese.
2.

Con l’unico motivo, formulato «in riferimento all’art. 360, nn.

3, 4 e 5, cod. proc. civ.», la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 117 Cost., 2043 e 2055 cod. civ. «e delle
norme della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e della legge regionale
Emilia-Romagna n. 8/1994» per avere la Corte di merito escluso la
responsabilità della Regione Emilia-Romagna in ragione della delega
alla Provincia delle funzioni di controllo e di gestione della fauna
selvatica.

2

CONSIDERATO CHE:

3. Si osserva che nel proprio ricorso la Risoli ha riportato solo
poche parole («l’unica questione da esaminare è quella della
legittimazione della Regione Emilia-Romagna») della sentenza della
Corte d’appello di Bologna qui impugnata.
Nel resto dell’atto si censurano le decisioni assunte dalla Corte

contenuto (né tantomeno il loro fondamento logico-giuridico), dando
così per scontata la conoscenza delle stesse e delle argomentazioni in
fatto e in diritto poste a sostegno della sentenza.
Il ricorso non soddisfa il requisito di autosufficienza prescritto, a
pena di inammissibilità, dall’art. 366 cod. proc. civ.
Il menzionato requisito ex art. 366, n. 3, c.p.c. è considerato dal
legislatore come un’attività di narrazione del difensore, che, in
ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva
come sommaria, postula una rappresentazione funzionale a
riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, sia lo
svolgimento del processo, sicché il ricorrente è onerato di operare
una sintesi specificamente finalizzata alla piena comprensione e
valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata (Cass., Sez.
2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016, Rv. 641554-01).
Per soddisfare il menzionato requisito il ricorso per cassazione
deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non
analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono
risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e
le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le
deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo
svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le
argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la
sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione,
nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa
da quella, asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.

3

territoriale senza riportarne il testo e senza neanche riassumerne il

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso
contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in
grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo
oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle
specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la

la sentenza stessa (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del
03/02/2015, Rv. 634266-01; analogamente, Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 18623 del 22/09/2016, Rv. 642617-01).
In particolare, nell’esposizione del fatto processuale il ricorrente è
tenuto ad agevolare la comprensione delle motivazioni della sentenza
impugnata e a dimostrare, mediante specifiche argomentazioni
intellegibili ed esaurienti, in qual modo determinate affermazioni in
diritto contenute nella decisione censurata debbano ritenersi in
contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità
(tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016, Rv.
642805-02: «Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo
giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con
l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e
soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed
esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo
determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza
impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite
dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte
regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il
fondamento della lamentata violazione.»).
Appare dunque evidente che una carente prospettazione
dell’oggetto dell’impugnazione – che, logicamente, costituisce il punto

4

necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa

di partenza per sviluppare critiche al provvedimento stesso impedisce alla Corte di legittimità di formulare qualsivoglia giudizio
sulle censure rivolte dalla ricorrente.
4. Anche a voler trascurare la palese violazione del principio di
autosufficienza, l’impugnazione è comunque infondata.
Nella diffusa motivazione della sentenza la Corte d’appello di

conseguente esclusione di quella della Regione) sulla scorta delle
norme statali e regionali (segnatamente, la Legge Regionale n. 8 del
1994, sulla cui violazione si incentra il ricorso) relative alla delega
delle funzioni di gestione e controllo della fauna selvatica e, nel caso
specifico (puntualmente analizzato anche con riferimento alle
risultanze istruttorie), ha ritenuto che le generali direttive di controllo
e monitoraggio provenienti dall’ente delegante non potessero incidere
sulle «misure preventive, trattandosi di attività meramente
amministrativa, di esclusiva competenza del delegato».
L’interpretazione normativa compiuta dalla Corte territoriale è
conforme a quella operata dal giudice di legittimità:
«Tenendo conto di questi riferimenti normativi in relazione, in
particolare, all’ambito regionale Emilia Romagna, sembra di poter così
ricostruire la problematica della individuazione del soggetto nei
confronti del quale il soggetto danneggiato dalla irruzione della fauna
selvatica sul suo fondo possa rivolgere la domanda volta ad ottenere
una riparazione:
– dei danni provocati dalla fauna selvatica – che fa parte del
patrimonio indisponibile dello Stato — è astrattamente risponde lo
Stato, se la legge non individua nessun altro soggetto responsabile;
– del danno non altrimenti risarcibile arrecato alla produzione
agricola e all’allevamento dalla fauna selvatica, risponde la Regione
se non è individuato dalla legge altro soggetto responsabile ( ex art.
26 della legge n. 157 del 1992);

5

Bologna ha ricostruito l’esclusiva responsabilità della Provincia (e la

- qualora con la legislazione regionale, la Regione abbia
trattenuto solo le funzioni di indirizzo e coordinamento ed abbia a sua
volta delegato le funzioni amministrative e di controllo alla Provincia,
la domanda va indirizzata nei confronti della Provincia.
Nel caso dell’Emilia Romagna, sulla base della normativa sopra

Regione ha mantenuto essenzialmente un compito di
regolamentazione normativa e di programmazione allargata, mentre
alle Province spetta – in autonomia – l’esplicazione delle concrete
funzioni amministrative, nonché di controllo e programmazione dello
sviluppo della fauna selvatica sul territorio. La normativa richiamata
individua i compiti delle province in materia di organizzazione,
programmazione e protezione della fauna selvatica, nonché di tutela
del territorio in relazione alla eventuale presenza di fauna selvatica.
A fronte di una attribuzione completa dei compiti di
programmazione e controllo sul suo territorio, nonché della
attribuzione del potere di gestione del fondo regionale istituito per
consentire di riparare i pregiudizi causati dalla fauna selvatica, la
Provincia appare individuata dalla legislazione regionale dell’Emilia
Romagna come l’unico soggetto legittimato passivamente a fronte di
azioni proposte dai terzi per ottenere la riparazione degli eventuali
danni provocati dalla fauna selvatica.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
2375 dell’8/2/2016, in motivazione).
5.

La soccombenza della ricorrente comporta la sua condanna a

rifondere alla controricorrente costituita le spese di questo giudizio di
cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo
secondo i parametri del d.m. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55.
6.

Infine, sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 13, comma 1-

quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

6

richiamata [Legge Regione Emilia-Romagna n. 8 del 1994], la

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente Regione

oltre a Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 29 novembre 2017.
/

Il Prelidente
A
(A elq
“rito)

Ì

Emilia-Romagna le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00,

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