Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15779 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4620/2019 proposto da:

W.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. Daniela

Vigliotti, dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 01/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto dell’1.1.2019 il Tribunale di Milano rigettò il ricorso di W.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: non era riconoscibile lo status di rifugiato essendo da escludere ogni pericolo di persecuzione o di minacce di matrice religiosa, data la non credibilità del racconto del ricorrente, mancando anche una denuncia alle autorità, e tenuto conto che i fatti riferiti (l’omicidio dello zio) risalivano a sette anni prima; non era riconoscibile la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex lett. c), data l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato fattori specifici di vulnerabilità, non essendo a tal fine sufficiente l’attività lavorativa svolta in Italia.

Il W. ricorre in cassazione con quattro motivi. Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 – in combinato disposto con l’art. 46, par. 3, dir. n. 32/13, art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, per aver il Tribunale rigettato il ricorso senza previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, nonostante la mancanza della videoregistrazione, impedendo l’interrogatorio del ricorrente al fine di consentire al collegio di verificare l’attendibilità delle sue dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale.

Il motivo è infondato.

L’audizione del richiedente da parte del giudice non è obbligatoria allorchè la domanda risulti manifestamente infondata già sulla base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione resa nel procedimento amministrativo (Cass. 5973/2019). E nel decreto impugnato si afferma appunto che la domanda del ricorrente sarebbe comunque infondata anche a ritenere veritiere le sue stesse allegazioni; peraltro, il ricorrente non aveva introdotto ulteriori temi d’indagine o fatti nuovi, come rilevato dal Tribunale.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la minaccia grave alla vita del ricorrente in ragione della situazione socio-politica esistente in Punjab, regione di provenienza del ricorrente, il, attesa la violenza generalizzata non controllata dalle Autorità locali, come desumibile dal report di Amnesty International e dal sito ministeriale.

Il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha escluso i presupposti della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base dell’esame del rapporto EASO, con esaustiva motivazione non sindacabile in questa sede.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non aver il Tribunale assolto l’onere di cooperazione istruttoria in ordine all’effettiva situazione socio-politica della regione di provenienza del ricorrente.

Il motivo è infondato poichè il Tribunale ha acquisito informazioni sulla situazione socio-politica del Pakistan acquisendo il suddetto report EASO aggiornato all’agosto del 2017.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUI per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria in ragione della compromissione dei diritti umani in caso di rimpatrio del ricorrente, e dell’integrazione sociale raggiunta con l’attività lavorativa svolta in Italia.

Il motivo è infondato perchè il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. 4455/2018 e Cass. Sez. U. 29459/2019), non indica ragioni individuali di grave lesione in patria dei suoi diritti fondamentali, ma fa leva esclusivamente sulla situazione generale del suo paese di origine. Nè può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. n. 17072/18).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato. Infine, va rigettata l’istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, presentata dal difensore del ricorrente, avv. Vigliotti, in conformità della giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto Decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Cass., n. 13806/18).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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