Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15779 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29505-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., in qualità di Amministratore Unico della società

STR S.R.L., – C.F. e P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CALAMATTA 27, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GRECO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO CHIUSOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4436/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato alla STR s.r.l. a socio unico per vari tributi relativi all’anno 2008 la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di annullamento dell’avviso resa dalla CTP di Benevento, ritenendo il gravame inammissibile.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con le forme della motivazione semplificata.

La censura esposta in ricorso, con la quale si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, oltre ad essere in rito ammissibile in quanto puntualmente esposta dalla parte ricorrente, è manifestamente fondata, alla luce dei principi reiteratamente affermati da questa Corte (v. Cass. n. 1224/2007; Cass. n. 7393/2011; Cass. n. 8185/15; Cass. n. 14908/2014; Cass. n. 3064/12).

Peraltro, nel caso di specie, l’impugnazione dell’Agenzia aveva riguardato l’unica ratio decidendi posta a base della decisione di primo grado e precisamente l’omessa sottoscrizione da parte del Capo Ufficio dell’atto accertativo, ritenuta dalla CTP ragione idonea ad incidere sulla validità dell’atto e ad assorbire le altre eccezioni esposte dalla parte ricorrente.

Orbene, avendo l’Ufficio puntualmente contestato la decisione di primo grado, per il merito rimettendosi alle difese esposte innanzi alla CTP, lo stesso non aveva alcun altro onere di riproporre in modo specifico le difese anzidette, dovendo il giudice di appello vagliare la fondatezza dell’impugnazione e, nel caso di suo accoglimento, procedere all’esame delle eventuali altre doglianze esposte dalla parte contribuente in primo grado, proprio in ragione dell’effetto devolutivo prodotto dall’impugnazione in appello – cfr. Cass. 19 gennaio 2006, n. 974, Cass. 17 marzo 2010, n. 6481, Cass. 4 novembre 2011, n. 22954, Cass. 19 gennaio 2006, n. 974, Cass.17 marzo 2010, n. 6481 e Cass. 4 novembre 2011, n. 22954 -.

La sentenza impugnata, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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