Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15779 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24326/2007 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI Daniele, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARDONE MICHELE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

REGIONE PIEMONTE;

– intimata –

sul ricorso 28146/2007 proposto da:

REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 1, presso lo

studio dell’avvocato STUDIO LEGALE COCCONI & COCCONI

ASS.PROF.,

rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO SCISCIOT, COCCONI

GIOVANNI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARDONE MICHELE, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 847/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/06/2007 R.G.N. 154/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato DANIELE CIUTI;

udito l’Avvocato PIERFRANCESCO CUBEDDU per delega COCCONI GIOVANNI

M.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per rinvio alle SS.UU., rigetto

ricorso principale, assorbito ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.R., deducendo di aver subito un’infermità a causa di somministrazioni infette, ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute e la Regione Piemonte per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992.

Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda nei confronti del Ministero e l’ha respinta nei confronti della Regione, con decisione che la Corte di Appello di Torino, riuniti gli appelli proposti dal Ministero e dalla D., ha riformato dichiarando il difetto di legittimazione del Ministero della Salute e ritenendo di non poter pronunciare sentenza di condanna della Regione Piemonte poichè la D. non aveva riproposto la domanda nei confronti dell’ente territoriale.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione D. R. con tre motivi cui resistono con controricorso il Ministero della Salute e la Regione Piemonte, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

La D. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale della Regione.

Sia la D. che la Regione hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve disporsi la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

1.- Con il primo motivo di ricorso la D. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 26 maggio 2000, art. 2, chiedendo a questa Corte di stabilire se “per la corresponsione dell’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, il cui diritto sorga in capo al danneggiato a seguito di emotrasfusione deve aversi riguardo al momento in cui si è verificato l’evento dannoso per individuare l’Ente legittimato al risarcimento intendendosi tenuto lo Stato per i fatti occorsi anteriormente alla data di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia come stabilito dal D.P.C.M. 26 maggio 2000, n. 1006200, art. 2 (pubblicato in G.U. 11.10 n. 238)”.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 306 c.p.c., artt. 1363 e 1362 c.c., nonchè insufficiente motivazione circa la presunta mancata riproposizione in appello da parte della D. della domanda nei confronti della Regione Piemonte.

3.- Con il terzo motivo la D. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 306 e 100 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto presunto abbandono della domanda nei confronti della Regione Piemonte.

4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Regione Piemonte denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, artt. 4, 5 e 8, D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 114 e 123, artt. 2 e 3 Cost, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione dell’indennizzo L. n. 210 del 1992, ex art. 2, formulando il seguente quesito di diritto: “accertare e dichiarare che la legittimazione passiva in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi L. n. 210 del 1992, ex art. 2, spetta in via esclusiva allo Stato e per esso al Ministero della salute, e non già alle Regioni, atteso che il D.Lgs. n. 112 del 1998, non derogato dal D.P.C.M. 26 maggio 2000 e D.P.C.M. 8 gennaio 2002, ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione di detti indennizzi …”.

4.- Il quesito di cui al primo motivo del ricorso principale e quello di cui al ricorso incidentale devono trovare risposta nel principio enunciato in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui in tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123, nel conservare “allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f), prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alle disposizioni di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 (Cass. 13.10.2009, nn. 21703, 21704, 21706, 21707; Cass. 19.10.2009, n. 22111; Cass. 20.10.2009, n. 22166; Cass. 3.11.2009, nn. 23216 e 23217; Cass. 5.11.2009, n. 23434; Cass. 6.11.2009, n. 23588, cui adde Cass. 17.2.2011, n. 3864 e Cass. 21.2.2011, n. 4166).

Tale orientamento è stato più di recente confermato dalle Sezioni unite, che con la sentenza n. 12538 del 9.6.2011 hanno osservato, in sintesi, che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nel D.P.C.M. 26 maggio 2000, D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche una regola processuale sulla legittimazione passiva, nè potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la L. n. 210 del 1992, art. 5, continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M.24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato). Deve pertanto concludersi, secondo la citata sentenza, che, come il Ministero della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo.

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza di cui sopra è il seguente: “nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute”.

5.- La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio di diritto sopra richiamato, deve quindi essere cassata. Il giudice del rinvio, attenendosi al principio sopra enunciato, deciderà anche in ordine alla questione, rimasta assorbita nella pronuncia di rigetto del giudice d’appello, della riconducibilità o meno dell’infermità in questione alla settima categoria di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale della Regione, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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