Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15779 del 10/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15779 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa,
domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea
Monti, per mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta del 25 giugno 2010 nel
giudizio, n. 199/2010 R.G., di opposizione al decreto
ingiuntivo, n. 1731/2009, emesso

dal Tribunale di

Ravenna du ricorso della Banca Popolare dell’Emilia
Romagna nei confronti di Oriano Giorgini;
ricorrente nei confronti di
Oriano Giorgini;
– intimato avverso la sentenza n. 566/13 del Tribunale di Ravenna;

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Data pubblicazione: 10/07/2014

Letta la requisitoria scritta del P.G. del 12
dicembre 2013 con la quale si chiede l’accoglimento del
ricorso:
Rilevato in fatto che
1. Oriano Giorgini ha proposto opposizione a
decreto ingiuntivo, emesso il 20 novembre 2009

Banca Popolare dell’Emilia Romagna, ‘eccependo
in

via

preliminare

l’incompetenza

per

territorio del Tribunale di Ravenna, adito in
via monitoria dalla Banca,

per essere

competente il Tribunale di Modena, nella cui
circoscrizione vi è la sede della Banca
ricorrente, o il Tribunale di Forlì, sezione
distaccata di Cesena, luogo in cui sono stati
conclusi i contratti da cui origina la
richiesta di ingiunzione.
2. L’opponente ha altresì eccepito la nullità per
indeterminatezza della clausola derogatoria
della competenza di cui all’art. 15 delle
disposizioni contrattuali, articolo inserito in
ognuno dei contratti stipulati con la Banca. La
competenza è infatti attribuita, dall’art. 15
delle citate disposizioni contrattuali, anche
all’autorità giudiziaria del luogo in cui si
trova una qualsiasi dipendenza della Banca,
esistente al momento in cui il rapporto è stato
aperto.
3. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza

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2

dal Tribunale di Ravenna, su richiesta della

n. 566/2013, ha revocato il decreto ingiuntivo
opposto, ex art. 653 c.p.c., per incompetenza
territoriale, essendo competente il Tribunale
di Modena o di Porlì e ha accertato la nullità
della clausola derogatoria della competenza
inserita nei contratti.

ex art. 47 c.p.c., la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna. Deduce la ricorrente che
la competenza del Tribunale di Ravenna deve
considerarsi consolidata per non aver
l’opponente al decreto ingiuntivo eccepito
l’incompetenza del tribunale adito anche con
riferimento, agli artt. 18 e 20 c.p.c., per ciò
che concerne il criterio di competenza
territoriale del domicilio del debitore e del
locus destínatae solutlonis che, in assenza di
qualsiasi deduzione sull’applicabilità
dell’art. 1182 comma 3 c.c., in tema di
adempimento presso il domicilio del creditore,
porta comunque a identificare il Tribunale di
Ravenna quale foro competente in quanto nel
circondario ravennate ricade il domicilio del
debitore e la sede della sua ditta individuale.
Rilevato in diritto che:
5. la giurisprudenza di questa Corte è unanime
nell’affermare che: a) in tema di competenza
territoriale, nelle cause relative a diritti di
obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38,

3

4. Ricorre per regolamento di competenza,

primo comma, cod. proc. civ., come sostituito
dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69
comporta che il convenuto sia tenuto ad
eccepire, a pena di decadenza nella comparsa di
risposta, l’incompetenza per territorio del
giudice adito con riferimento a tutti i

e 20 cod. proc. civ., b) grava sul convenuto
l’onere di indicare specificamente, in
relazione ai criteri medesimi, quale sia il
giudice che ritenga competente, senza che,
verificatasi la suddetta decadenza o ‘risultata
comunque inefficace l’eccezione per difetto di
specificazione, il giudice possa rilevare
d’ufficio profili di incompetenza non proposti;
c) la competenza del giudice, nel caso di
decadenza o inefficace proposizione
dell’eccezione,

resta radicata in base

al

profilo non contestato o contestato non
specificamente; d) vertendosi in tema di
eccezione di rito ed in senso stretto,
l’attività di formulazione dell’eccezione
richiede un’attività argomentativa esplicita
sotto entrambi gli indicati profili (cfr.

Cass.

civ. sezione VI-3 ordinanza n. 17020 del

4

agosto 2011);
Ritenuto che
6. nel caso in esame la mancata proposizione di
una eccezione di incompetenza anche con

4

concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19

riferimento ai criteri del domicilio del
convenuto e del

forum destinatae solutionis,

nella specie coincidente con il luogo di
domicilio del convenuto, debitore ingiunto, ha
determinato il consolidamento della competenza
del Tribunale di Ravenna;

conseguente cassazione della sentenza impugnata
e dichiarazione della competenza del Tribunale
di Ravenna davanti al quale vanno rimesse le
parti anche per la decisione in ordine alle
spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte

accoglie il ricorso,

cassa

il

provvedimento impugnato e dichiara la competenza del
Tribunale di Ravenna davanti al quale rimette le parti
anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 marzo 2014.

7. pertanto deve essere accolto il ricorso con

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