Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15779 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. I, 02/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DI D.S.G., nella qualita’ di

titolare della ditta Nuova Edilizia 98 (p.i. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Dott.ssa G.M.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BASTIONI MICHELANGELO 5A, presso

l’avvocato SAVONI MONICA (c/o Studio Legale DIURNI), rappresentata e

difesa dall’avvocato MARINO LUIGI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DELLA CIOCIARIA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CENEDA 39-D, presso l’avvocato STEGA TIZIANA,

rappresentata e difesa dagli avvocati CHIAPPINI SANDRO, CHIAPPINI

DANIELA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

P.A., BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4772/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LUIGI MARINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 22.4.95 la Banca della Ciociaria s.p.a. ha chiesto al Tribunale di Latina di revocare ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato a rogito del notaio Massimo Lattini in data (OMISSIS) fra P.A. e D.S.G., nei cui confronti vantava crediti per complessive L. 126.707.674 per fideiussioni prestate a garanzia del debito della societa’ Precop Edilizia sas..

Contumaci i convenuti ed intervenuta volontariamente la Banca Popolare di Aprilia, il Tribunale ha accolto la domanda con sentenza dell’8.25 – 10.2002.

I coniugi P. e D.S. hanno impugnato la decisione innanzi alla Corte d’appello di Roma. Interrotto a causa del fallimento della D.S., il giudizio e’ stato l riassunto dal curatore fallimentare che ha chiesto la conferma della decisione impugnata per sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto controverso nei confronti della massa.

La Corte d’appello, con sentenza n. 4772 depositata 115 novembre 2007, per quel che rileva, pur ammettendo la legittimazione del curatore fallimentare concorrente con quella del creditore ha dichiarato inammissibile la sua domanda perche’ nuova, avendo ad oggetto petitum diverso da quella dedotto nella domanda del creditore. Ha confermato nel resto l’impugnata statuizione.

Avverso questa decisione la curatela del fallimento D.S. ha proposto il presente ricorso per Cassazione con unico motivo resistito con controricorso dalla Banca della Ciociaria ed illustrato altresi’ con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare va dichiarata l’inammissibilita’ del controricorso. La sua notifica e’ avvenuta in data 5 dicembre 2008, oltre i termini sanciti nell’art. 370 c.p.c. aventi scadenza precedente atteso che il ricorso principale e’ stato notificato alla banca controricorrente il precedente 21 ottobre. Le difese ivi spiegate vengono nondimeno esaminate: in quanto sono state ribadite dal difensore della parte anzidetta in sede di pubblica discussione.

Il ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. e della L. Fall., artt. 43, 51, 52, 66 e 107 deducendo che se e’ stato dichiarato ammissibile il suo intervento e’ un’aporia ritenere nuova la domanda, delegittimandolo dalla sua funzione rappresentativa degli interessi di tutti e non solo di un creditore. Formula pertinente conclusivo quesito di diritto. Il motivo deve essere accolto.

La questione posta col ricorso e’ stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 29420 del 2008 che, dirimendo precedente contrasto, ha enunciato il principio, applicato anche con successiva sentenza n. 3906 del 2009, secondo cui “Qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio”.

Alla luce di tale principio, va rilevato che nel caso di specie il curatore del sopravvenuto fallimento si e’ costituito per chiedere al giudice d’appello la conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado che aveva accolto la domanda di revoca proposta dalla Banca della Ciociaria. Chiedendo estendersi alla massa gli effetti della pronunzia eventualmente favorevole ha percio’ espressamente esercitato la legittimazione ad agire che la sezione 3A del capo 3A del titolo 2A della L. Fall. gli attribuisce secondo espressa previsione della L. Fall., art. 66.

A far data dalla sentenza di fallimento il singolo creditore, pregiudicato dall’atto di disposizione patrimoniale del debitore idoneo ad incidere sulla sua garanzia patrimoniale depauperandola, perde l’interesse ad agire posto che anche ove ottenesse, in caso di esito vittorioso della lite, il recupero del bene, non potrebbe sottoporlo all’azione esecutiva individuale cui l’azione conservativa esperita e’ strumentale. Il curatore assorbe la legittimazione ad esercitare i mezzi ordinari posti a tutela delle ragioni dei singoli creditori in quanto portatore dell’interesse di tutti e di ciascuno di essi. Appare pertanto evidente l’errore in cui e’ incorso il giudice d’appello, che ha ritenuto proposta dal curatore fallimentare un’autonoma domanda, nuova e percio’ inammissibile, laddove invece l’organo fallimentare aveva inteso esercitare il suo potere di subentro nella posizione del creditore, le cui stesse ragioni ha inteso far valere nell’interesse dell’intero ceto creditorio, secondo la regola del concorso sostanziale.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale che dovra’ esaminare il merito delle questioni ad esse devolute, e provvedera’ anche al governo delle spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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