Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15778 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5571-2013 proposto da:

T.A., (OMISSIS), C.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA, 6, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA, rappresentati e

difesi dall’avvocato ILARIA CASTELLANI giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

B.P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPECCI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA PARIGI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 945/2012 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il

04/07/2012, R.G.N. 2746/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato FRANCESCO CAPECCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In riforma della decisione emessa dal Giudice di Pace di Prato in data 14.1.2009 n. 48, il Tribunale Ordinario di Prato con sentenza 4.7.2012 n. 945, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., condannava T.A. e C.A. a risarcire il danno pari ad Euro 700,00 – cagionato all’appartamento di proprietà di B.P.E. in seguito alla esecuzione di lavori di realizzazione degli impianti elettrici a servizio delle unità immobiliari in proprietà privata, lavori che avevano interessato anche parti comuni dello stabile condominiale.

Il Giudice di appello, all’esito della c.t.u. che aveva accertato danni ad una parete dell’appartamento della B. ed altresì danni ai muri maestri dello stabile condominiale conseguenti alla esecuzione dei lavori, riteneva raggiunta la prova che i lavori fossero stati commissionati dal T. e dalla C. e non dall’Amministrazione condominiale, in considerazione sia dell’utilità esclusiva – a vantaggio dei proprietari dell’appartamento – degli impianti installati, sia della assenza di una delibera dell’assemblea di approvazione di tali lavori e di riparto delle spese, sia ancora del pagamento integrale del costo dei lavori, eseguito direttamente alla ditta da parte dei predetti proprietari ai quali l’amministratore del Condominio si era limitato a rimettere le fatture.

La sentenza è stata impugnata per cassazione da T.A. e C.A. con ricorso ritualmente notificato ed affidato a due motivi con i quali vengono dedotti vizi di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione.

Resiste con controricorso B.P.E..

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per nullità della procura speciale ad litem.

Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata in calce o margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua dello stesso art. 83 c.p.c., comma 2 (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 13537 del 12/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 9462 del 18/04/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015).

Ne consegue che è invalida la procura che (come nella specie) sia apposta in calce alla sentenza impugnata, non rechi la data in cui è stata rilasciata, prescinda dal riferimento alla volontà impugnatoria della parte (“deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento in ogni sua fase, l’avv. Ilaria Castellani del Foro di Prato, conferendole i poteri di legge, ivi compresi quelli di farsi sostituire in udienza, transigere, conciliare la lite, rinunciare agli atti ed accettare rinunce agli atti ed all’azione, nominare domiciliatari”) e sia richiamata genericamente nell’intestazione del ricorso per cassazione (“…giusta procura ad litem in calce alla copia autentica della sentenza…”), in quanto è priva non solo del necessario requisito della specialità, atteso che la mancanza della materiale formazione di un corpo unico tra l’atto di conferimento della procura ed il ricorso per cassazione, impedisce di contestualizzare il mandato ad litem (anche se generico, privo di data, erroneamente riferito a gradi di merito, o se indica per errore materiale una sentenza diversa da quella impugnata o ancora se del tutto privo di riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5168 del 09/03/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 26233 del 02/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005; id. Sez. L, Sentenza n. 10539 del 09/05/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 29785 del 19/12/2008; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 25725 del 05/12/2014; id. Sez. 2, Sentenza n. 15538 del 23/07/2015), ma anche di quello dell’incontestata anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso ex art. 125 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 10446 del 08/08/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 14843 del 27/06/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 26835 del 14/12/2011).

La nullità della procura speciale, incidendo sulla validità stessa dell’instaurazione del rapporto processuale, va rilevata d’ufficio e comporta l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.100,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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