Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15778 del 24/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 15778 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 18471-2008 proposto da:
RICCI ANTONIETTA, già elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato
PALAMARA

ANTONINO,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato IACOVINO VINCENZO, giusta delega in
atti e da ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA
2013

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

1902

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 24/06/2013

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 82/2008 della CORTE D’APPELLO

104/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO ì che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

di CAMPOBASSO, depositata il 02/04/2008 R.G.N.

18471.08

Udienza

23 maggio 2013

Pres. F. Roselli
Rei V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che:
la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza di prime cure, ha respinto la
domanda, proposta da Antonietta Ricci nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto
la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 2 ottobre
2002 intercorso fra le parti;
per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso; Poste Italiane s.p.a. ha
resistito con controricorso;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente
la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato,
oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un
accordo transattivo concernente la controversia

de qua, dandosi atto dell’intervenuta

amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di

fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse;

3

La Corte

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche
regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare
integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA