Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15778 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20/2019 proposto da:

N.B., elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi

Migliaccio, che lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e

difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto del 21.11.18 il Tribunale di Milano rigettò la domanda di N.B., cittadino (OMISSIS), di protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: come già ritenuto dalla Commissione territoriale, il racconto del ricorrente non era attendibile in quanto generico, contraddittorio ed implausibile (riguardo al pericolo di essere ucciso dal proprietario della casa in cui viveva con la sua famiglia, che era andata incendiata); non era pertanto riconoscibile la protezione internazionale, in mancanza di persecuzione, e la sussidiaria, di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); era parimenti da escludere la protezione sussidiaria, ex lett. c), di cui al predetto art. 14 e la protezione umanitaria, in quanto non erano stati indicati profili ulteriori di vulnerabilità rispetto a quelli giudicati non attendibili, o fattori diversi, nè erano stati raggiunti livelli significativi di integrazione sociale; inoltre, ai fini del permesso umanitario, non era rilevante il soggiorno in Libia, durato pochi mesi.

Il N. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che il Tribunale abbia omesso l’esame esame di uno dei due profili per i quali egli aveva richiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. b) e cioè il pericolo di subire torture o trattamenti inumani o degradanti a causa della sua fede cristiana.

Al riguardo, il ricorrente lamenta anche l’omesso espletamento dei poteri istruttori ufficiosi da parte del Tribunale circa l’accertamento degli atti persecutori a danno dei cittadini nigeriani che professano la religione cattolica.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè degli artt. 2, 3 e 5 Cedu, e art. 14 dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, in quanto il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti del permesso umanitario sulla base dei medesimi fatti per cui aveva escluso le altre due protezioni.

Il primo motivo è fondato. Al riguardo, premesso che il ricorrente aveva dedotto il suddetto pericolo già nel ricorso introduttivo del procedimento, va osservato che il Tribunale, nel valutare i presupposti della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b), ha del tutto omesso l’esame di una delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno dell’istanza di protezione sussidiaria, in ordine alla fattispecie di cui del citato art. 14, lett. b), relativamente al pericolo di subire persecuzioni di matrice religiosa per la sua fede religiosa cristiana.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso, costituendosi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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