Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15778 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28235-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TRASPEDIS S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2503/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’accertamento eseguito sulla base del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 36 bis e 54 bis per l’anno di imposta 2008 a carico della Traspedis s.r.l.

La parte intimata non si è costituita in giudizio.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura proposta dall’Agenzia, correlata alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, è manifestamente fondata, posto che detta disposizione consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza – Cass. n. 22776/2015 -.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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