Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15778 del 10/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15778 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 19/03/14
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Davide
Palmieri,
in
proprio
quale
difensore
antistatario di Ida Parmigiani, Sergio LamperÚ. e Carlo
Lamperti, domiciliato in Roma, presso
la
Cancelleria
della Corte di Cassazione;
– ricorrente nei confronti di
Enrico e Massimo Lamperti;
– intimati avverso la sentenza n. 247/12 della Corte di appello di
Milano, emessa il
14 dicembre 2011 e depositata il 24
gennaio 2012, n. R.G. 1249/11;
Rilevato che in data 11 dicembre 2013 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis che qui si
riporta:
Data pubblicazione: 10/07/2014
–
Rilevato che
1. La Corte di appello di Milano con sentenza n.
247/12 del 14 dicembre 2011 – 24 gennaio 2012 ha
dichiarato improcedibile l’appello proposto da Ida
Parmigiani, Sergio e Carlo Lamperti avverso la
sentenza emessa
inter
partes dal Tribunale di
comparizione delle parti alle udienze del 4
ottobre e 13 dicembre 2011 e ha dichiarato
improcedibile l’appello in applicazione degli
artt. 348 comma 2 e 358 c.p.c.
2. Ricorre per cassazione l’avv. Davide Palmierí
quale difensore antistatario di Ida Parmigiani,
Sergio e Carlo Lamperti.
Ritenuto che
3. Il ricorso è inammissibile perché si limita a
riproporre le conclusioni di merito dei giudizio
di appello.
4. Sussistono pertanto i presupposti per la
trattazione della controversia in camera di
consiglio e se l’impostazione della presente
relazione verrà condivisa dal Collegio per la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Corte, rilevato che l’impugnazione per
cassazione della sentenza resa dalla Corte di appello
di Milano è stata effettuata in proprio dall’avv.
Davide Palmieri in giudizio svoltosi fra i suoi
assistiti Ida Parmigiani, Sergio Lamperti e Carlo
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Monza. La Corte di appello ha rilevato la mancata
Lamperti e Enrico e Massimo Lamperti; che non è stata
proposta con l’articolazione di uno o più motivi di
ricorso e si riferisce genericamente alla mancata
comunicazione delle udienze del 4 ottobre 2010 e del 13
ottobre 2011 attestata dalla sentenza impugnata; che le
ragioni della mancata partecipazione alle citate
contraddittoria e priva di autosufficienza;
ritiene che il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla
sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma l quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 marzo 2014.
udienze sono prospettate nel ricorso con esposizione