Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15777 del 23/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22133-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO DI

LESINA 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CORATELLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, – C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1414/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania meglio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di rettifica relativo ad IVA per l’anno 2010 emesso dall’Ufficio delle dogane di Napoli relativo a vari tributi per l’irregolare introduzione di merce.

L’Agenzia delle dogane, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito con ordinanza n. 2583/2017.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Occorre premettere che rispetto al prospettato contrasto del riformato art. 380 bis c.p.c., nella versione introdotta dalla L. n. 197 del 2016, con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. lo stesso è manifestamente infondato, come già chiarito da questa Corte con l’ordinanza 10 gennaio 2017 n. 395, nelle motivazioni alle quali è sufficiente rinviare.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del giudicato esterno sull’inesistenza di elementi idonei a confermare la partecipazione dello stesso alle frodi che starebbero alla base dei molteplici avvisi di rettifica (23) emessi a carico del C. nel periodo 2005/2006 per effetto della definitività della sentenza resa dalla CTR Liguria n.151/02/14, nella quale era stata accertata la carenza di legittimazione passiva del predetto considerando che l’operazione doganale non era stata posta in essere nè direttamente nè indirettamente dal contribuente. Peraltro, in assenza di prova circa l’esistenza di rapporti commerciali con gli altri soggetti destinatari dell’atto impugnato e del coinvolgimento del C. nel sistema fraudolento esposto dall’Agenzia delle dogane, il giudice di appello ligure aveva confermato la decisione di primo grado.

L’Agenzia delle dogane ha dedotto l’infondatezza della censura, rilevando che i due procedimenti attenevano a provvedimenti impositivi diversi e si riferivano ad obbligazioni tributarie generate da distinte dichiarazioni doganali e dunque originale da situazioni fattuali distinte. Ciò escludeva l’identità oggettiva del rapporto giuridico. Da ciò doveva conseguire che le statuizioni adottate su identiche questioni di diritto all’interno di una causa non potevano spiegare efficacia vincolante sull’altra. Andava poi esclusa l’esistenza di un elemento preliminare invariato e comune per tutte le operazioni, in quanto il fatto generatore del tributo andava individuato per ciascuna operazione di importazione e immissione in libera pratica, non assumendo il carattere della periodicità alcuna valenza.

Il motivo, come già ritenuto da questa Corte – Cass. n. 23537/2016 -è inammissibile.

Ed invero, l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla parte ricorrente per la prima volta in questo giudizio non risulta proposta innanzi alla CTR ed è inammissibile in sede di legittimità, risultando il giudicato al quale si riferisce la parte ricorrente formatosi in epoca antecedente alla sentenza di appello (anzi, per stessa ammissione della ricorrente, nel corso del giudizio di appello e prima della celebrazione dell’udienza in cui la CTR Campania pose la causa in riserva primo grado (pag. 15 ricorso) – cfr. Cass. n. 5360/2009 e Cass. n. 22506/2015; Cass. n. 25401/2015 -. Tali conclusioni resistono ai rilievi difensivi esposti dalla parte ricorrente in memoria, al cui interno vengono indicati per la prima volta ed inammissibilmente elementi fattuali non esposti in ricorso e comunque inidonei a confutare quanto appena esposto in ordine all’assenza di prova circa la dedotta eccezione di giudicato in fase di appello.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza che, rinviando per relationem alla pronunzia di primo grado, non aveva fornito risposta alle doglianze esposte nell’atto di appello.

Il motivo è infondato. Ancorchè la parte ricorrente richiami puntualmente i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della motivazione c.d. per relationem, la censura prende come punto di riferimento soltanto la parte iniziale della motivazione della sentenza della CTR, tralasciando invece di considerare i periodi successivi nei quali la stessa ha esplicito in maniera compiuta gli elementi dai quali ha tratto il convincimento in ordine alla diretta responsabilità del contribuente nell’operazione di importazione, richiamando la sentenza di primo grado nella quale erano stati puntualmente indicati, come risulta dall’esame della stessa, consentito a questa Corte in relazione alla tipologia del vizio prospettato, gli elementi sui quali si era fondato l’accertamento. Ciò che esclude la fondatezza della censura.

Con il terzo motivo la parte ricorrente ha dedotto la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per mancata allegazione al verbale di accertamento dell’intero processo verbale. L’Agenzia controricorrente ha dedotto l’infondatezza della censura.

La censura è manifestamente infondata, avendo questa Corte chiarito che L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione – cfr. Cass. n. 407/2015 -. Ed a tale principio si è uniformata la CTR rinviando a quanto fatto dal giudice di primo grado a proposito della previa notifica del pvc.

Con il quarto motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 201, 202, 203 e 213 codice doganale comunitario. Secondo la parte ricorrente la CTR aveva richiamato, a sostegno della decisione, una documentazione generica e vaga, comunque inidonea a spiegare il legame fra il C. e la società coinvolta nell’esportazione. Malgrado l’assenza di elementi chiari la CTR, con decisione del tutto illogica, aveva ritenuto che il C. fosse debitore doganale. E poichè la normativa doganale richiedeva, per la ricorrenza della qualifica di debitore solidale, che il soggetto avesse fornito un contributo all’attività di importazione della merce, la CTR si era astenuta dall’indicare gli elementi che l’avevano condotta a ritenere la responsabilità del C. per l’importazione. Peraltro, non erano state dimostrati elementi di presunzione gravi, precisi e concordanti.

L’Agenzia ha dedotto l’infondatezza del motivo.

La censura è manifestamente inammissibile e infondata.

La parte ricorrente contesta, sotto il paradigma della violazione della disciplina doganale in tema di responsabilità del debitore doganale e dei principi in tema di presunzione, le valutazioni compiute dalla CTR in ordine al ritenuto coinvolgimento del C. nell’attività frodatoria al cui interno si collocava l’operazione doganale oggetto di contestazione, specificamente indicando gli elementi fattuali sui quali tale valutazione si fondava. Orbene, risulta evidente che la contestazione riguardi l’attività valutativa della CTR e l’esistenza stessa degli elementi indicati dalla CTR, senza avvedersi della circostanza che tale censura non integra una violazione di legge, ma piuttosto una contestazione sull’attività valutativa del giudice di merito che avrebbe richiesto la deduzione del vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso è consentito.

Peraltro, la censura è infondata laddove ipotizza un errore del giudice di merito in ordine alla qualità di debitore doganale attribuita al C.. Ed infatti, questa Corte, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, è ferma nel ritenere che in tema di dazi all’importazione, l’art. 202 codice doganale comunitario, comma 3 di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, applicabile “ratione temporis”, qualifica come debitori per l’obbligazione doganale sorta in seguito all’irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, oltre a colui o coloro che vi hanno proceduto anche le persone che ad essa hanno partecipato “sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare”, con la conseguenza che tali soggetti rispondono, solidalmente con questi, dell’obbligazione doganale, quando si possa ragionevolmente presumere che sapessero o dovessero ragionevolmente sapere che l’introduzione era irregolare – cfr. Cass. n. 11181/2010; Cass. n. 5159/2013 -.

Orbene, nel caso di specie la CTR, rinviando alla decisione di primo grado, ha specificamente collegato la responsabilità del C. all’operazione doganale, individuando quest’ultimo come soggetto direttamente coinvolto nell’organizzazione transnazionale che, utilizzando società di comodo per il trasferimento del denaro in Cina per alcune delle quali (Punti Cardinali s.r.l. e Mark.Pro.Com. s.r.l.)aveva formalmente ricoperto la carica di rappresentante legale, importava merci dalla Cina dichiarandone un valore nettamente inferiore a quello reale realizzando poi i pagamenti effettivi attraverso altre società dislocate in Cina. Ha poi specificamente indicato gli elementi dai quali ha tratto il convincimento che il C. fosse corresponsabile dell’intero sistema di operazioni di importazione in frode alla legge, ivi compresa quella risultante dall’avviso di rettifica, individuandoli specificamente-effettivo trasferimento del denaro all’estero mediante società, necessario per pagare la merce giunta in Italia sulla base della documentazione bancaria sequestrata presso la sede in (OMISSIS), dalla quale era emerso il ruolo svolto all’interno dell’organizzazione del C. – unitamente a quello di D.L. – indicato col suo nome di battesimo, al quale erano riferibili le società di comodo che eseguivano le operazioni di importazione -.

Nel far ciò, pertanto, la CTR non è incorsa nel prospettato error iuris, nè ha male applicato la disciplina in tema di presunzioni. Ed è appena il caso di aggiungere che spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. – cfr. Cass. n. 22801/2014 -.

Ora, nel caso di specie la parte ricorrente disconosce la valenza indiziaria degli elementi esaminati dalla CTR e vorrebbe che questa Corte si sostituisce al giudice di merito nell’apprezzamento della valenza indiziaria dei fatti, senza avvedersi che siffatta attività trasmoda dal sindacato riservato al giudice di legittimità quando il giudice di merito ha dapprima analiticamente selezionato gli elementi riconosciuti dotati di potenziale efficacia probatoria ed ha successivamente vagliato complessivamente tutte le emergenze precedentemente isolate.

Certo, va riconosciuto che permane il sindacato per violazione di legge di cui all’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 tanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, che quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell’art. 2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della “fattispecie astratta”, ma erroneamente applicata alla “fattispecie concreta” – cfr. Cass. S.U. n. 8054/2014 -. Ma nel caso di specie gli elementi valorizzati dal giudice di merito, dai quali lo stesso ha tratto il convincimento che le singole operazioni di importazione fossero tutte riconducibili al C..

Sulla base di tali considerazioni, idee a resistere alle prospettazioni difensive esposte anche in memoria, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte,

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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