Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15777 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 369/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

REGIONE PIEMONTE, T.D.;

– intimati –

sul ricorso 3152/2007 proposto da:

T.D., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LESCA ADRIANO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

REGIONE PIEMONTE;

– intimata –

sul ricorso 4168/2007 proposto da:

REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE A GIULIO CESARE 14 A-4,

presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAVA ALESSANDRA, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, T.D.;

– intimati –

sul ricorso 6853/2007 proposto da:

REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliatagli ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso

lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAVA ALESSANDRA, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, T.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1349/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/09/2006 R.G.N. 54/06 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato MARINA ROSSO (per Avvocatura dello Stato);

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per: a nuovo ruolo in attesa

SS.UU., in subordine rigetto ricorso principale, assorbiti gli

incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.D., deducendo di aver subito un’infermità a causa di somministrazioni infette, ha convenuto in giudizio con distinti ricorsi il Ministero della Salute e la Regione Piemonte per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992.

Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda nei confronti del Ministero e l’ha respinta nei confronti della Regione, con decisione che la Corte di Appello di Torino, riuniti i procedimenti in appello, ha confermato rigettando sia il gravame del Ministero della Salute sia quello della T..

Avverso questa pronuncia l’Amministrazione appellante propone ricorso per cassazione con un unico motivo cui resistono con controricorso T.D. e la Regione Piemonte proponendo entrambi ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Il Ministero della Salute ha resistito con controricorso al ricorso incidentale della Regione.

Il Ministero e la Regione hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve disporsi la riunione del ricorso principale e di quelli incidentali, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

1.- Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 7, 114 e 123 e chiede a questa Corte di stabilire se “nei giudizi aventi ad oggetto istanze di concessione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, presentate in via amministrativa in data successiva al 1.1.01 ovvero al 21.2.01 – la legittimazione passiva spetti al Ministero della Salute ovvero alla Regione”.

2.- Va preliminarmente rilevato che il motivo è ammissibile, perchè la questione della legittimazione del Ministero della salute (nella specie dallo stesso sollevata per la prima volta in appello) è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

E’ infatti giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis, Cass. n. 14468 del 30 maggio 2008) che “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite”.

Nella specie, pertanto, senz’altro ammissibile era il motivo di appello del Ministero ed altrettanto ammissibile è il motivo di ricorso per cassazione.

3.- Il quesito proposto dal ricorrente principale deve trovare risposta nel principio enunciato in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui in tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123, nel conservare “allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f), prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alle disposizioni di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 (Cass. 13.10.2009, nn. 21703, 21704, 21706, 21707; Cass. 19.10.2009, n. 22111; Cass. 20.10.2009, n. 22166; Cass. 3.11.2009, nn. 23216 e 23217; Cass. 5.11.2009, n. 23434; Cass. 6.11.2009, n. 23588, cui adde Cass. 17.2.2011, n. 3864 e Cass. 21.2.2011, n. 4166).

Tale orientamento è stato più di recente confermato dalle Sezioni unite, che con la sentenza n. 12538 del 9.6.2011 hanno osservato, in sintesi, che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nel D.P.C.M. 26 maggio 2000, D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche una regola processuale sulla legittimazione passiva, nè potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la L. n. 210 del 1992, art. 5, continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato). Deve pertanto concludersi, secondo la citata sentenza, che, come il Ministero della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo.

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza di cui sopra è il seguente: “nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute”.

4.- Il ricorso non merita pertanto accoglimento e va rigettato. I ricorsi incidentali, entrambi condizionati all’accoglimento del ricorso principale, restano assorbiti dal rigetto di quest’ultimo. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbiti gli incidentali; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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