Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15777 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. I, 02/07/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 02/07/2010), n.15777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24280/2008 proposto da:

C.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TUSCOLANA 16, presso l’avvocato CARAVELLA LORENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIMMANO’ Francesco, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI, 39, presso l’avvocato

ANNECCHINO MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA PIETRA

Lelio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

L.G., L.F., PROCURATORE GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,

A.M., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 945/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DELLA PIETRA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno (OMISSIS) venne pubblicato il testamento olografo di L.M. contenente il riconoscimento del figlio naturale C.F., figlio legittimo di C.G. e A.M., e disposizioni patrimoniali in favore delle eredi legittime, S.R. coniuge superstite, e F. e G. figlie, nonchè del riconosciuto figlio naturale.

La S., con citazione 18.6.98 rinnovata il 22.3.99, chiese al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di dichiarare l’inammissibilità del riconoscimento della paternità naturale contenuto nel testamento del proprio coniuge e la nullità delle disposizioni testamentarie a favore del C..

Pendente tale lite, il C., con atto (OMISSIS), promosse giudizio contro i propri genitori legittimi per accertare la effettiva paternità naturale e quindi, ove fosse risultata accertata la sua incompatibilità genetica con il padre legittimo anche a mezzo prove genetiche, ottenere il disconoscimento della paternità di quest’ultimo.

Intervennero in giudizio la S. e L.G. e F., che eccepirono l’inammissibilità dell’azione per essere l’attore incorso in decadenza avendo proposto la domanda oltre l’anno dalla conoscenza del fatto che la rendeva ammissibile, rappresentato dall’adulterio della madre. Su ordine del giudice intervenne anche il P.M..

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 245 depositata il 10 marzo 2008 e notificata il 14 luglio 2008, confermando la precedente decisione del Tribunale di S. Maria C.V. n. 2933/2004 impugnata da C.F., ha dichiarato quest’ultimo decaduto dall’azione di disconoscimento della paternità per aver proposto la domanda oltre il termine annuale previsto dall’art. 244 c.c., decorrente dalla notizia del fatto che lo aveva legittimato al disconoscimento, di cui era venuto a conoscenza alla data della pubblicazione del testamento olografo del presunto padre naturale, o quanto meno alle date del 18.6.98 ovvero del 22.3. 99 in cui erano state notificate le domande giudiziali della S., aventi ad oggetto l’illegittimità del riconoscimento effettuato da L.M..

Ha dichiarato inammissibile l’azione d’accertamento della paternità naturale poichè, ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 e 253 c.c., non è ammesso riconoscimento in contrasto con lo status di figlio legittimo. Questa statuizione è stata impugnata per cassazione da C.F. in base a due motivi resistiti con controricorso da S.R.. Gli altri intimati- A.M. e C.G., G. e L.F. non hanno invece svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c. e degli artt. 235 e 244 c.c., e correlato vizio di motivazione. Ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell’omesso esame dell’eccezione d’inammissibilità dell’intervento volontario spiegato in causa da S.R. e da G. e L.F. nonchè dal P.M., non aventi titolo ad intervenire, sull’errato presupposto che la questione, oltretutto rilevabile d’ufficio, non fosse stata devoluta con i motivi d’appello, laddove era stata invece proposta nell’atto d’appello e ribadita in comparsa conclusionale. A conclusione del motivo, chiede a questa Corte se le norme in rubrica consentano l’intervento autonomo di terzi e, in caso negativo, se l’inammissibilità dell’intervento sia rilevabile d’ufficio.

La resistente replica alla censura rilevandone anzitutto l’inammissibilità discendente sia dall’introduzione di questione nuova, sia dalla generica formulazione del quesito di diritto, e nel merito l’infondatezza.

Col secondo motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale errata individuazione del fatto la cui conoscenza rende ammissibile l’azione, da cui decorre il termine di decadenza, riferito alla dichiarazione del testatore che eseguì il suo riconoscimento, che doveva invece correlarsi all’accertamento della sua condizione di figlio naturale, ancora sub judice. Assume che non spiega rilevanza a tal fine l’introduzione della causa promossa dalla S., in quanto volta a tutelare interessi di natura meramente patrimoniale. Nè risulta confermato l’adulterio della propria madre A.M.. Il dato che nella presente controversia, introdotta dal figlio e non dai genitori, assume rilievo decisivo, rendendo ammissibile l’azione, è rappresentato dalle caratteristiche genetiche che non sono state ancora accertate.

Formula conclusivo quesito di diritto con cui chiede se il dies a quo del termine previsto dall’art. 244 c.c., laddove l’azione sia intentata dal figlio, deve decorrere dalla raggiunta certezza negativa sulla paternità biologica ovvero se sìa sufficiente la mera dichiarazione di un terzo.

La resistente deduce inammissibilità, nonchè infondatezza anche di questo motivo. Con riferimenti ai precedenti giurisprudenziali citati, osserva che la consapevolezza e non la certezza dell’adulterio segna il momento iniziale del decorso del termine decadenziale, rispetto al quale l’accertata incompatibilità genetica col genitore legittimo non assume rilievo.

Quest’ultima censura, avente logica priorità e perciò meritevole d’esame preliminare, è priva di pregio. Il caso di specie è regolato dal disposto dell’art. 235, comma 1, n. 3 che prevede che l’azione per il disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita “se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio”. L’art. 244 c.c., corretto a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 134 del 1985 che estese all’adulterio la soluzione prevista per il celamento della nascita, al comma 3 legittima il figlio a proporre l’azione entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che la rendono ammissibile. La lettura delle norme in combinato disposto consente d’affermare che il termine di decadenza stabilito per l’introduzione dell’azione da parte del figlio decorre dalla data dell’acquisizione della conoscenza dell’adulterio e non certo da quello della sua raggiunta certezza negativa della paternità biologica.

Il principio è consolidato nell’esegesi consacrata nell’orientamento di questa Corte – cfr. Cass. n. 4090/2005, n. 25623/2008, che si condivide ed alla quale s’intende dare continuità, che individua il dies a quo del termine annuale nel momento anzidetto, considerando che il differimento correlato alla raggiunta certezza della paternità, in quanto indeterminato ed indeterminabile perchè rimesso a momento successivo sostanzialmente affidato all’arbitrio della parte interessata, sacrifica in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità dello status di figlio legittimo e dei rapporti familiari, che la previsione del termine decadenziale mira palesemente a tutelare. Ai fini della decorrenza del termine annuale non rileva pertanto la prova dell’adulterio ma la sua scoperta, il che vuoi dire la sua conoscenza da non oltre un anno, non necessariamente accompagnata anche dalla conoscenza certa dell’incompatibilità genetica. Il momento della conoscenza dell’adulterio inerisce quindi ad un dato cronologico ed oggettivamente neutro il quale va autonomamente dimostrato in via prioritaria con ogni mezzo di prova consentito dall’ordinamento e prescindendo dalle prove relative alla sussistenza del rapporto procreativo, quale evento condizionante l’ammissibilità dell’azione e quindi estraneo alla materia attinente allo status.

Il ricorrente per confutare questa ratio legis assume che non potrebbe ritenersi giustificata la scelta di condizionare la ricerca della verità biologica a fatto soggettivo, qual è la mera dichiarazione di un terzo dell’adulterio della madre, nella specie del testatore che effettuò il riconoscimento della paternità naturale che non può per forza di cose neppure confermarla, perchè svaluterebbe la stessa esigenza di acquisizione della verità che solo l’esame ematologico consente di accertare con sicurezza, e in quanto tale può far decorrere il termine per il disconoscimento.

La fondatezza giuridica dell’argomento trova smentita nella considerazione, già espressa nei precedenti di questa Corte n. 2001/1264, ord. n. 2004/737, n. 20254/2006n. 8356/2007, n. 15088 e 15089/2008, 25623/2008 cui si presta adesione, che la giusta esigenza di assicurare adeguata protezione al favor veritatis, in quanto sotteso alla conformità dello status alla realtà della procreazione, non ne giustifica tuttavia la preminenza assoluta rispetto alla verità legale. La salvaguardia del valore costituzionale della ricerca della paternità è affidata dall’art. 30 Cost., comma 4, al legislatore ordinario, che ha deputato a fissarne “norme e limiti” rimettendogli la scelta del rango preferenziale da attribuire alla paternità legale rispetto a quella naturale, in armonia e coerenza col principio enunciato nel comma 3 dello stesso art. 30, che, in quanto stabilisce che “la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”, esprime la tutela preferenziale attribuita alla famiglia “come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.)”. L’esito di questa scelta si traduce nella previsione di condizioni e modalità che, pur nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, nella sua discrezionalità, il legislatore ha ritenuto idonee alla realizzazione dell’interesse dei figli. Il combinato disposto degli artt. 235 e 244 c.c., letto alla luce dell’esegesi riferita, rappresenta l’espressione dell’esercizio dell’anzidetto potere d’opzione.

Questo contesto ricostruttivo non è scalfito dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 235 c.c., comma 1, n. 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2006/266 con riguardo alla parte che, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie. La decisione, come si legge nel corpo della sua motivazione, corregge l’interpretazione che della norma era stata data da questa Corte, che subordinando all’indagine sul verificarsi dell’adulterio la prova della sussistenza o meno del rapporto procreativo, comportava che questa, anche se espletata contemporaneamente alla prova dell’adulterio, poteva essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di quest’ultima, e al diverso fine di stabilire il fondamento del merito della domanda, sicchè, in difetto di prova dell’adulterio, non poteva pronunciarsi il disconoscimento neppure se fosse risultata dimostrata l’incompatibilità genetica o del gruppo sanguigno del figlio rispetto al presunto padre. Nell’affermata chiave esegetica l’intervento del giudice delle leggi consente l’accesso alle prove ematiche anche a prescindere dalla previa prova dell’adulterio, perchè la contraria interpretazione viola i principi di libero accesso alla prova e della pienezza del diritto di difesa. Il corollario, che ammette la possibilità di dimostrare lo stesso adulterio anche ricorrendo alla prova tecnica, non incide però, come suggestivamente propone invece il ricorrente, sul momento iniziale del decorso del termine previsto dall’art. 244 c.c., in quanto non interferisce sulla disciplina dettata in tema di decadenza. Rilevano a tal fine solo la scoperta del fatto “adulterio” ed il momento in cui il figlio ne sia venuto a conoscenza, quale che sia stata la fonte che lo abbia reso edotto, prescindendo dall’accertamento della sua corrispondenza alla verità sia che egli ha il potere processuale di dimostrare, ove non sia incorso in decadenza attraverso ogni opportuna indagine tesa ad accertare le incompatibilità idonee a dimostrare la sua paternità.

Nel caso in esame la Corte di merito, seppur con scarna motivazione, ha fondato la sua conclusione su percorso argomentativo conforme a tale enunciato. Pacifico, in punto di fatto, che il C. ha introdotto l’azione di disconoscimento della paternità oltre il termine dell’anno dalla data in cui venne data lettura del testamento del L. che lo riconosceva suo figlio naturale ed anche alle date di notifica delle domande giudiziali proposte dalla S. ha ritenuto tali eventi idonei e sufficiente a rendergli noto l’adulterio della madre. Trattasi di un apprezzamento di fatto che, in quanto sufficientemente motivato, non è scrutinabile in questa sede. Il suo rilievo assorbente rende conto dell’irrilevanza di ogni altro argomento speso in sentenza che, seppur assunto a fondamento della conclusione, è comunque irrilevante nella sua economia.

Al quesito di diritto formulato dal ricorrente deve rispondersi affermando che, in tema di azione per il disconoscimento di paternità esercitata dal figlio ai sensi dell’art. 235 c.c., il termine di decadenza previsto dall’art. 244 c.c., rilevabile d’ufficio, decorre dal momento non già della certezza negativa circa la compatibilità genetica col presunto genitore, ma dalla data della “scoperta” dell’adulterio che sia avvenuta con acquisizione certa della conoscenza di un fatto la cui idoneità a darne contezza è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito.

Ne discende il rigetto del motivo.

Resta travolta l’indagine sul primo motivo, con cui, deducendo violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c. e degli artt. 235 e 244 c.c., e correlato vizio di motivazione, il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte territoriale non abbia rilevato l’inammissibilità degli interventi spiegati da S.R. e dalle figlie G. e L.F. che era stata ritualmente dedotta con l’atto d’appello, e rappresentava ad ogni buon conto questione rilevabile d’ufficio.

Tutto ciò premesso, il ricorso devesi rigettare con compensazione delle spese del presente giudizio in considerazione della natura degli interessi coinvolti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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