Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15776 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21066-2013 proposto da:

G.G. (OMISSIS), D.M. (OMISSIS) in proprio

e quale padre esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore

D.M., D.M. (OMISSIS) gli ultimi tre eredi di

S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DEI NAVIGATORI

7, presso lo studio dell’avvocato ADA D’AREZZO, rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCESCO SALADINO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti-

contro

CURATELA FALLIMENTO IMMOBILIARE MALASPINA;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il

03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato FRANCESCO SALADINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 28.10.2001 il Tribunale Ordinario di Palermo, rilevato che il curatore del Fallimento di Immobiliare Malaspina s.r.l. aveva esercitato, ai sensi dell’art. 72 L. Fall. e con effetto dalla data della notifica dell’atto di citazione (22.4.2005), il diritto potestativo di scioglimento unilaterale del contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un appartamento sito in (OMISSIS), stipulato in data 16.4.1982 tra la società in bonis, promittente alienante, e G.G., promissario acquirente, accoglieva la domanda del Fallimento e condannava al rilascio dell’immobile il G. e S.A., che risultava detenere il bene, dichiarando infondata la domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione ventennale – in quanto la immissione nell’immobile costituiva adempimento connesso al preliminare e veniva a configurarsi come detenzione qualificata fondata su titolo obbligatorio, e non era stata fornita alcuna prova della interversione della detenzione in possesso ex art. 1141 c.c. – e condannando altresì i convenuti al risarcimento del danno da occupazione sine titulo commisurato al valore locativo del bene determinato – in seguito a c.t.u. – in relazione all’importo dei canoni dovuti a decorrere dalla data di scioglimento del contratto e fino all’effettivo rilascio.

L’atto di appello proposto dal G. e dagli eredi della S. veniva dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., con ordinanza della Corte d’appello di Palermo emessa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c..

Il Giudice di appello rilevava: che le richieste istruttorie reiterate con l’atto di appello rimanevano precluse dalla rinuncia alle stesse determinata dalla mancata formulazione di tali istanze nelle precisate conclusioni in primo grado; che in difetto di stipula del definitivo o di sentenza che tenga luogo al contratto definitivo, non vi erano ostacoli al legittimo esercizio del potere unilaterale di scioglimento del preliminare, essendo irrilevante tanto il pagamento del prezzo quanto la anticipata immissione nella detenzione del bene trattandosi di effetti prodromici condizionati alla stipula del definitivo; che il Giudice di prime cure non doveva pronunciare lo scioglimento del preliminare, ma soltanto accertare il valido esercizio del diritto potestativo al quale conseguiva l’effetto risolutorio; che i convenuti non avevano fornito alcuna prova volta a contrastare la presunzione di sfruttamento locativo dell’immobile da parte della curatela del Fallimento ove fosse entrata immediatamente nella disponibilità dell’immobile, essendo coerente quale criterio equitativo di liquidazione del danno il riferimento al canone locativo di mercato.

Con ricorso per cassazione notificato in data 16.9.2013 al Fallimento presso il difensore domiciliatario, G.G., D.M. (in proprio e n.q. di rapp.te legale della minore D.M.) e D.M., n.q. di eredi di S.A., hanno impugnato la ordinanza della Corte d’appello nonchè contestualmente la sentenza di prime cure deducendo nei confronti dell’ordinanza vizi processuali, errori di giudizio e vizi di motivazione, e nei confronti della sentenza violazioni di norme di diritto sostanziale.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza della Corte d’appello di Palermo emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e depositata in Cancelleria in data 3.7.2013: la parte ricorrente non specifica tuttavia se la ordinanza sia stata o meno comunicata o notificata, allegazione indispensabile onde consentire la verifica della tempestività della impugnazione atteso che, il rinvio disposto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3 all’art. 327 c.p.c. “in quanto compatibile”, implica che il termine lungo sia applicabile limitatamente ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015). La parte ricorrente ha depositato copia conforme all’originale dell’ordinanza, senza allegare la relata di notifica o l’attestazione della comunicazione di Cancelleria, da cui decorre il termine di decadenza per la impugnazione (art. 348 ter c.p.c., comma 3). Tuttavia nel caso di specie la indicata omissione non impedisce l’accertamento della verifica della tempestività della impugnazione, che la Corte è chiamata a compiere ex officio, atteso che la ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. risulta depositata in data 3.7.2013, e quindi – tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale ai sensi della L. n. 742 del 1969 – il ricorso per cassazione notificato in data 16.9.2013 è da ritenersi in ogni caso tempestivamente proposto, non essendo ancora decorso, a tale data, il termine di decadenza di gg. 60 previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2 anche nella ipotesi in cui la comunicazione fosse stata eseguita alla stessa data di deposito della ordinanza dichiarativa della inammissibilità.

2. Tanto premesso la ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Palermo che contiene una decisione prognostica sfavorevole dell’accoglimento della impugnazione proposta dal G. e dagli eredi della S. viene impugnata con ricorso per cassazione con il quale si deducono i seguenti vizi di legittimità.

2.1 Primo motivo (violazione dell’art. 348 bis c.p.c. e art. 348 ter c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.): la ordinanza viene impugnata per carenza assoluta di motivazione in quanto non avrebbe confutato singolarmente i motivi di gravame dedotti con l’atto di appello.

2.2 Il motivo è infondato.

Questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016) ha precisato che un vizio di “omessa pronuncia” per violazione dell’art. 112 c.p.c. non è neppure astrattamente configurabile nei confronti della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la funzione della verifica di ammissibilità della impugnazione attribuita dalla norma al Giudice di appello si risolve in un giudizio probabilistico negativo espresso “necessariamente” in relazione al complesso di tutti i motivi di gravame dedotti con l’atto di appello, sicchè una eventuale “incompletezza o lacuna” di tale giudizio potrà al più ridondare nel vizio di carenza assoluta di motivazione del provvedimento che, avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012) applicabile “ratione temporis”, deve essere verificato alla stregua del requisito minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6come elemento costitutivo di validità del provvedimento giurisdizionale “decisorio” (anche se non definitivo), venendo in rilievo pertanto il vizio di invalidità soltanto nei casi della mancanza della parte motiva considerata sotto il profilo dell’elemento grafico-materiale, ovvero della assoluta inidoneità della motivazione ad esprimere ed individuare la “ratio decidendi” (idest la correlazione tra il fatto controverso come rilevato dal Giudice di merito e la “regula juris” ad esso applicata), inidoneità che deve emergere direttamente dall’esame del testo della motivazione – senza quindi attingere ad elementi o dati estranei al contenuto del provvedimento giurisdizionale – e che si configura nei casi di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o ancora di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

2.3 Nella specie tale vizio di invalidità non ricorre, essendo corredata la ordinanza di un proprio apparato motivazionale dal quale emerge la coerenza logica – interna al provvedimento – tra le premesse argomentative e il conclusivo giudizio prognostico negativo.

Deve peraltro aggiungersi che la censura, per come genericamente formulata, risulta altresì priva del requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che, in relazione ai passaggi argomentativi posti a fondamento della ordinanza, i ricorrenti neppure individuano quali siano le singole questioni, dedotte con l’atto di appello, che la Corte territoriale avrebbe del tutto pretermesso di valutare.

3. Occorre, prima di esaminare gli altri motivi, richiamare le coordinate, stabilite dalle SS.UU. di questa Corte in ordine ai limiti della impugnazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., trattandosi ordinanza “decisoria” ma non definitiva del giudizio di merito, stante la ricorribilità avanti la SC della decisione di primo grado, come espressamente disposto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3.

Dalla peculiare disciplina impugnatoria dettata dalla norma processuale, le SS.UU. ne hanno derivato che censure in fatto od in diritto attinenti al merito (id est: attinenti alla valutazione prognostica sfavorevole compiuta dalla Corte d’appello, che si risolve nell’accertamento in limine della manifesta infondatezza dell’appello) non possono essere fatte valere nei confronti della ordinanza di inammissibilità dell’appello, mentre nei confronti della stessa possono essere fatti valere eventuali vizi di nullità processuale per insussistenza delle condizioni legali richieste per la sua pronuncia o per vizi inerenti alle fasi del procedimento che regolano i tempi (prima della trattazione) e le modalità (sentite le parti) della pronuncia dell’ordinanza (è la questione su cui erano state chiamate a risolvere il contrasto le SS.UU. della Corte), alla stregua della norma di chiusura dell’art. 111 Cost., comma 7 che presuppone una nozione di definitività del provvedimento ricorribile in via straordinaria, intesa come non modificabilità/impugnabilità e non come attitudine a “definire” la situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Corte cass. SU n. 1914/2016, cit., in motivazione paragr. 3, pag. 12), non essendo tuttavia neppure astrattamente configurabile un vizio per error in procedendo determinato dalla violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) in quanto essendo chiamato il Giudice di appello ad esprimere un giudizio di manifesta infondatezza (nel merito) della impugnazione, la ordinanza adottata non può che riguardare, sempre e comunque, il complesso dei motivi di gravame (ibidem, paragr. 4, pag. 18).

3.1 Tanto premesso, osserva il Collegio che la Corte d’appello accanto alla valutazione complessiva dei motivi di gravame compiuta in funzione della pronuncia di manifesta infondatezza del gravame (nell’ambito della quale va collocato anche il giudizio espresso in ordine alla “ininfluenza ai fini del decidere” delle prove orali non ammesse in primo grado e riproposte dagli appellanti con l’atto di impugnazione), ha inteso aggiungere, “ad abundantiam”, un’ulteriore statuizione di inammissibilità concernente le istanze istruttorie formulate dai convenuti in primo grado, affermando che le prove in questione – disattese dal primo giudice – non erano state espressamente reiterate alla udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, e dunque dovevano intendersi rinunciate.

3.2 Risulta del tutto evidente come tale ulteriore statuizione, qualora implicante un accertamento estraneo a quello compiuto dal giudice di prime cure, viene ad introdurre un nuovo elemento di decisione sul gravame, che esula dall’ambito riservato alla valutazione di merito sulla “manifesta infondatezza” che il Giudice è chiamato ad effettuare con la ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., ponendo a confronto gli argomenti che reggono le statuizioni del primo giudice oggetto di impugnazione e le censure prospettate con l’atto di appello, senza poter in tale sede estendere la verifica ad altre questioni pregiudiziali relative al grado di appello, che debbono essere pronunciate con sentenza (in tal modo, infatti, è delineata dalla norma la disciplina dell’istituto, che trova applicazione ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1″Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza la inammissibilità o la improcedibilità dell’appello”) e neppure ad altre questioni preliminari “nuove”, rilevate ex officio, che non hanno costituito oggetto della pronuncia di primo grado, in quanto, se ciò fosse consentito, il sistema di impugnazione per cassazione della “decisione di primo grado” da parte dell’appellante, previsto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, si paleserebbe del tutto inutile, atteso che l’appellante non potrebbe censurare nel merito tali ulteriori statuizioni del Giudice di appello attraverso la sola impugnazione per cassazione della decisione di prime cure, e nè attraverso la impugnazione per cassazione della ordinanza di inammissibilità (avuto riguardo ai ristretti limiti di censurabilità della stessa, individuati dalle SS.UU. n. 1914/2016 esclusivamente nel difetto dei requisiti legali di validità del provvedimento o nella violazione delle norme processuali che ne regolano la emissione), dovendo riconoscersi allora, in tal caso, alla ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. il carattere sostanziale di sentenza, venendo a sovrapporsi, le questioni rilevate ex novo dal Giudice di appello, alle ragioni della decisione di primo grado, in applicazione della efficacia sostitutiva proprio della sentenza di appello, impugnabile, quindi, con l’ordinario ricorso per cassazione.

3.3 Osserva il Collegio che, nel caso di specie, la pronuncia “aggiuntiva” resa dalla Corte d’appello non è, tuttavia, suscettibile di alterare la fisionomia della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., non integrando una autonoma “ratio decidendi” idonea a supportare un provvedimento equipollente – nella sostanza – alla sentenza avente efficacia sostitutiva della decisione di prime cure, tanto in considerazione dei seguenti rilievi:

a) tale pronuncia si “aggiunge”, ma non esaurisce, nè tanto meno elide, la valutazione di merito della “manifesta infondatezza” dell’appello, essendo diversi gli oggetti di tali pronunce: in quest’ultimo caso la pronuncia investe il complesso dei motivi di gravame; nel primo soltanto la limitata questione delle istanze probatorie;

b) la statuizione di inammissibilità della istanze probatorie, a ben vedere, non è neppure correlata all’esame uno specifico motivo di gravame: risulta, infatti, dagli atti di causa che il Giudice di primo grado non aveva ammesso le prove orali dedotte dai convenuti, ritenendole irrilevanti ai fini del decidere. Tale giudizio di irrilevanza condiviso dalla Corte territoriale nell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. – era fondato sulla allegazione in fatto degli stessi convenuti secondo cui il G. aveva consegnato l’immobile alla S. “in adempimento della stessa promessa di vendita” e dunque la posizione di quest’ultima era quella di detentore e non di possessore “invito domino” ai fini della usucapione. Tale statuizione è oggetto di autonomo motivo di gravame (con il quale gli appellanti mirano a far valere l’asserita contraddittorietà della motivazione della decisione di prime cure nella parte in cui viene affermata la insussistenza della prova di un accordo di cessione alla S. dei diritti derivanti dal contratto preliminare), motivo esaminato unitamente a tutti gli altri dalla Corte d’appello e dunque ritenuto, con giudizio prognostico di manifesta infondatezza, inidoneo a scalfire le ragioni della sentenza di primo grado. Pertanto, essendo la questione della rilevanza delle prove – richieste a dimostrazione della compiuta usucapione del bene – meramente dipendente dalla previa risoluzione della asserita incompatibilità logica degli argomenti (secondo cui: non vi era prova dell’accordo di cessione dei diritti derivanti dal preliminare e comunque tale accordo non avrebbe potuto attribuire alla S. maggiori diritti sul bene di quelli di cui era titolare l’alienante-detentore qualificato) addotti dal primo giudice in punto di rigetto della eccezione di usucapione, argomenti che secondo la Corte d’appello resistono al gravame, ne segue che tale pronuncia “aggiuntiva” si risolve in un “obiter dictum” indifferente rispetto alla pronuncia di inammissibilità dell’appello fondata sulla valutazione prognostica negativa della capacità del gravame di sovvertire l’argomento della decisione di prime cure volto ad escludere la usucapione del bene in relazione, sia alla ipotesi di un accordo traslativo a titolo derivativo tra il G. e la S., che alla diversa ipotesi della inesistenza di un tale accordo, “non essendo stata offerta alcuna prova di un mutamento del titolo di detenzione ndr della S. nè per causa proveniente da terzo, nè in forza di opposizione fatta e rivolta specificamente contro il possessore ndr la società promittente-alienante “(cfr. sentenza di primo grado, in motivazione, pag. 6).

3.4 In relazione alle considerazioni sopra svolte:

deve dichiararsi inammissibile per difetto di interesse – non incidendo sui requisiti di validità, nè essendo rivolta a far valere vizi di nullità del procedimento disciplinato dall’art. 348 ter c.p.c., tali da rimuovere la ordinanza della Corte d’appello, consentendo l’accesso dei motivi di gravame al grado di appello – la censura mossa dai ricorrenti, con il secondo motivo di ricorso, alla ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., in relazione alla dedotta violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., con la quale si denuncia l’errore processuale in cui è incorso il Giudice di appello nel ritenere che le istanze istruttorie, disattese dal giudice istruttore in primo grado, non fossero state tempestivamente riproposte nelle conclusioni precisate in primo grado ex art. 189 c.p.c., quando invece le parti, alla udienza 11.11.2010 avanti il primo giudice, avevano concluso a verbale “riportandosi ai rispettivi atti difensivi” (verbale trascritto a pag. 15-16 ricorso) e dunque richiamando anche le istanze probatorie richieste nell’atto introduttivo (trascritto sub motivo 2^ ricorso) deve dichiararsi inoltre inammissibile la censura rivolta esclusivamente nei confronti della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., anzichè nei confronti della sentenza di primo grado, con il terzo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione degli artt. 244, 345 e 346 c.p.c. in punto di erronea dichiarazione di “ininfluenza e genericità” delle prove orali richieste ai fini dell’accertamento della intervenuta usucapione dell’immobile.

4. Quarto motivo (erroneamente numerato come 6^): i ricorrenti deducono la nullità della ordinanza per violazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., nonchè della sentenza del Tribunale per violazione degli artt. 1362 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’assoluta carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia.

4.1 Il motivo è inammissibile.

La dedotta violazione dell’obbligo di motivazione della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. (in tal senso specificata la censura nella parte espositiva del motivo), va incontro ad inammissibilità in quanto i ricorrenti si limitano a contestare la omessa valutazione da parte del Giudice di appello dei motivi di gravame, senza tuttavia specificare in quale errore sia incorsa la ordinanza, laddove il contenuto minimo costituzionale della motivazione, risulta assolto nel caso di specie attraverso il meccanismo della “relatio” alle argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza di prime cure, riassunte in modo sintetico nel “difetto di prova di un possesso utile ad usucapionem”.

4.2 La contestazione rivolta alla sentenza di prime cure, non consente invece di ritenere osservato il requisito della autosufficienza della censura, in quanto la critica viene a risolversi nella mera anapodittica affermazione che dalla fattispecie oggetto di causa emergevano “tutti i requisiti che si manifestano in concretizzazioni esteriori dalle quali si desume che la S.A. ha posseduto ad usucapionem”.

4.3 Laddove poi la censura proposta nei confronti della sentenza di primo grado dovesse ritenersi estesa anche alla valutazione nel merito della inconcludenza delle istanze istruttorie, compiuta dal primo giudice e ritenuta corretta dalla Corte d’appello (venendo ad impugnare i ricorrenti anche la statuizione secondo cui la “prova è stata illegittimamente disattesa”), osserva il Collegio che in alcun errore di diritto è incorso il primo giudice nel non ammettere i capitoli di prova orale.

4.4 Dagli atti del processo di primo grado, trascritti interamente nel ricorso per cassazione, emerge, infatti, che i convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta avevano dedotto l’intervenuto acquisto per usucapione dell’immobile da parte della S., allegando che questa era pervenuta nel possesso materiale del bene, trasferitole nell’anno 1984, “in base ad accordi nel frattempo intervenuti con il G.G.” dal quale “aveva acquisito… i diritti nascenti dal preliminare di compravendita obbligandosi, nel contempo, a formalizzare l’acquisto dell’appartamento dall’Immobiliare Malaspina s.r.l., mediante successivo atto pubblico” (cfr. ricorso pag. 10) e si erano riservati di fornire prova, in fase istruttoria, del possesso continuato ventennale e dell'”animus possidendi”, formulando in calce alla comparsa tre capitoli di prova orale della quale chiedevano l’ammissione.

4.5 La sentenza di prime cure fondava la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione sui seguenti argomenti:

non era stata fornita prova della cessione del contratto preliminare alla S.; non era in contestazione che Immobiliare Malaspina s.r.l. avesse provveduto, in adempimento del contratto preliminare, alla consegna dell’immobile tanto al G., quanto alla S. attuale detentrice;

la relazione di fatto tra la S. ed il bene non poteva che configurarsi come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem”, essendo avvenuta la “traditio del bene in adempimento della promessa di vendita” e derivando da tale adempimento, quale effetto meramente obbligatorio, l’attribuzione di un diritto di comodato sul bene, inidoneo ad usucapire la proprietà immobiliare salvo “interversio possessionis”, nella specie non dimostrata.

4.6 Orbene nessuno dei capitoli di prova formulati nella comparsa di risposta in primo grado (cfr. ricorso per cassazione pag. 14-15: indipendentemente dal capitolo n. 1 volto a confermare un fatto incontestato, la stipula del preliminare di vendita tra Immobiliare Malaspina s.r.l. e G., con il capitolo n. 2 si intendeva provare la cessione del contratto preliminare alla S.; con il capitolo n. 3, unico reiterato nell’atto di appello, si chiedeva di provare che la S. fin dal maggio 1984 abitava l’immobile e pagava regolarmente gli oneri condominiali).

veniva ad inficiare l’argomento della motivazione della sentenza di primo grado secondo cui, derivando la relazione di fatto della S. con il bene immobile – nella ipotesi di “accordi” intervenuti con il G. – dal diritto del promissario acquirente – detentore qualificato – avente titolo nel contratto preliminare-, risultava esclusa dallo stesso fatto allegato dai convenuti l’acquisto di una situazione di “possesso uti domino” sul bene da parte della S., dovendo questa ritenersi investita, al più, della stessa posizione di detentore qualificato già rivestita dal G., con l’ulteriore conseguenza che, in difetto di prova della “interversio possessionis”, il solo fatto dell’accordo tra il promissario acquirente e la S. era privo di rilevanza ai fini della usucapione immobiliare (che se invece la “contradictio” si intendeva riconoscere nello stesso accordo traslativo dei diritti del preliminare immobiliare, è sufficiente considerare che – fermo il rilievo che la cessione del preliminare di vendita immobiliare è atto soggetto a forma scritta “ad substantiam”: Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1216 del 01/02/1993; id. Sez. 3, Sentenza n. 10498 del 01/08/2001; id. Sez. 2, Sentenza n. 13779 del 22/07/2004 – nel capitolato non è fatto alcun riferimento ad un contenuto di tale accordo diverso dal trasferimento dei medesimi diritti derivanti dal preliminare, e dunque dal trasferimento della stessa situazione di detenzione qualificata attribuita al promissario acquirente, come tale irrilevante ai fini della prova dei fatti costitutivi dell’acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 1141 c.c., comma 2 e art. 1158 c.c.: cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 21690 del 14/10/2014).

Tale argomento in diritto svolto nella sentenza di prime cure non è affatto contrastato ed anzi trova conferma nella prova testimoniale volta a dimostrare che alla S. erano stati trasmessi i diritti derivanti dal contratto preliminare, con la conseguenza che va esente da errore la valutazione del Giudice di appello di “ininfluenza” della prova.

4.7 Nè coglie nel segno la censura mossa, con il motivo di ricorso in esame, al giudizio di irrilevanza del terzo capitolo di prova.

Se, infatti, la prova orale doveva ritenersi rivolta – come affermano i ricorrenti – a dimostrare i presupposti legali della intervenuta usucapione, priva di concludenza era la dimostrazione del pagamento degli oneri condominiali da parte della S., in quanto non forniva alcuna indicazione specifica delle concrete modalità di esercizio di poteri corrispondenti al diritto reale in cui si sarebbe dovuta atteggiare la relazione di fatto tra la S. ed il bene, e dunque appariva inidonea a dimostrare la “contradictio” nei confronti del proprietario – promittente alienante, essendo sufficiente appena rilevare come anche il conduttore (detentore qualificato) sia tenuto al pagamento degli oneri accessori relativi all’uso dei servizi comuni (L. n. 392 del 1978, art. 9), trattandosi quindi di circostanza non probante.

5. Quinto motivo (erroneamente indicato in ricorso come motivo 4): i ricorrenti deducendo la violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c. nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata valutazione delle risultanze probatorie, ed ancora il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, contestano alla Corte territoriale di non avere esaminato la doglianza mossa alla sentenza di prime cure laddove dalla mancata prova dell’accordo stipulato dal G. con la S. aveva tratto – erroneamente, secondo i ricorrenti – il convincimento della equiparazione della posizione della S. a quella del promittente acquirente, per escludere il possesso “ad usucapionem”.

5.1 Il motivo, di non agevole interpretazione, è inammissibile nella parte in cui intende far valere un vizio di “omessa pronuncia” ex art. 112 c.p.c. della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. (inconfigurabile con riferimento ai singoli motivi di gravame – Corte cass. SS.UU. n. 1914/2016 -, e nella specie inammissibilmente riferita alla valutazione di singoli elementi probatori) nonchè un vizio di legittimità (“insufficiente” e “contraddittoria” motivazione) non compreso, dopo la riforma legislativa dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012) nell’elenco tassativo dei vizi di legittimità ai quali soltanto è circoscritto il sindacato della Corte e, nella specie, circoscritto alla nullità per carenza assoluta del requisito della motivazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., vizio di invalidità che, come già verificato nel corso dell’esame dei precedenti motivi di ricorso, non è riscontrabile nell’impugnato provvedimento della Corte territoriale.

5.2 In ogni caso la questione prospettata con il motivo in esame è meramente anapodittica, atteso che dalla alternativa tra la ipotesi dell'”accordo” intervenuto tra il G. e la S., e quella della inesistenza di tale “accordo”, i ricorrenti intenderebbero “automaticamente” ravvisare, in quest’ultimo caso, una situazione di “possesso” riferibile alla S. ed il concreto esercizio di un potere di fatto sul bene immobile “contra dominum”, rimanendo invece del tutto indimostrato in difetto di prova vertente sulla immissione nell’immobile della S. l’assunto dei ricorrenti secondo cui – in assenza di cessione del preliminare – la posizione di quest’ultima fosse necessariamente quella di possessore anzichè di mero detentore a titolo precario.

6. Sesto motivo (erroneamente indicato come motivo 5^). I ricorrenti censurano la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 72 L. Fall. nonchè per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed inoltre la nullità della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. “o del procedimento per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”.

6.1 La censura rivolta alla ordinanza della Corte d’appello è inammissibile per le ragioni già esposte nell’esame del precedente motivo.

6.2 La censura rivolta alla statuizione della sentenza di prime che avrebbe pronunciato la condanna al rilascio dell’immobile ed al pagamento della indennità di occupazione, sebbene il curatore del Fallimento della società non avesse dichiarato di voler sciogliere il contratto preliminare, è infondata.

6.2 Il Tribunale infatti, dopo aver rilevato che la lettera raccomandata in data 16.7.1985 con la quale il curatore comunicava la sua intenzione di sciogliere il contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 L. Fall. era stata spedita a soggetto diverso dal G., e dopo aver negato che gli effetti sostanziali di cui alla norma della legge fallimentare fossero riconducibili alla nota con la quale si dava avviso dell’inizio del giudizio, trasmessa al G. dal legale della curatela in data 25.1.2005, ha invece ritenuto che il curatore, mediante il conferimento della procura ad litem apposta sull’atto introduttivo del giudizio, aveva inequivocamente espresso la volontà di scioglimento del contratto.

6.3 La pronuncia è conforme al principio di diritto secondo cui l’esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita, ai sensi dell’art. 72 L. Fall. (nel testo, vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, nè un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di una prerogativa discrezionale del medesimo curatore, ed il diritto potestativo può essere esercitato, anche a mezzo del procuratore costituito, e dunque anche l’atto introduttivo del giudizio ed ancora, fino a che non sia passata in giudicato la sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., con l’atto di impugnazione (essendo in tal caso sufficiente la sottoscrizione del mandato ad litem che “costituisce idonea manifestazione, anche in assenza di una sua specifica sottoscrizione sull’atto con cui il gravame è concretamente formulato, della sua volontà di sciogliersi dal menzionato contratto”: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5298 del 04/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 18149 del 16/09/2015) e pure con la comparsa conclusionale o all’udienza collegiale del giudizio d’appello, senza che la controparte possa opporre la violazione dell’art. 345 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 05/12/2002; id. Sez. 1, Sentenza n. 542 del 13/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 33 del 07/01/2008).

Dall’atto di citazione proposto dal Fallimento della società (interamente trascritto a pag. 6-9 del ricorso per cassazione), risulta che il curatore fallimentare aveva inteso esercitare il diritto potestativo discioglimento del preliminare, sia nelle premesse, ove viene richiamata la lettera del 16.7.1985 in cui era stata manifestata tale volontà, sia nelle conclusioni ove si chiede di dichiarare lo scioglimento nei confronti della curatela del preliminare di vendita. Ne segue che il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, era pienamente investito dalla domanda della curatela anche in relazione all’accertamento del valido esercizio del diritto potestativo in questione, accertamento logicamente pregiudiziale alle pronunce di condanna, costituendo detto scioglimento “esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale e manifestazione di una scelta discrezionale spettante al curatore, che opera direttamente sul contratto”, non essendo condizionata la produzione dell’effetto risolutorio del contratto alla pronuncia del Giudice, non rivestendo pertanto la sentenza efficacia costitutiva, ma soltanto dichiarativa.

7. In conclusione il ricorso proposto avverso la ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. emessa dalla Corte di appello di Palermo deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale Ordinario di Palermo deve essere rigettato.

Non occorre provvedere sul regolamento delle spese di lite, non avendo svolto difese il Fallimento intimato.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la ordinanza in data 3 luglio 2013 della Corte d’appello di Palermo; rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Palermo in data 28 ottobre 2011 n. 4938. – dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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