Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15776 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11972/2019 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38,

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – S.I. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto dell’8 marzo 2019 con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della Commissione territoriale competente, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti, ossia la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Bangladesh.

Il secondo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente.

Il terzo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitica del paese di origine, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, omesso esame delle fonti informative, omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

Il quarto mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’errore commesso dal tribunale a non applicare al ricorrente la protezione umanitaria, omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso è difatti totalmente carente dei requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6: manca invero totalmente una comprensibile narrazione delle ragioni che avrebbero indotto il richiedente a lasciare il proprio paese, non soltanto nel paragrafo dedicato allo svolgimento del processo, ma anche nel corpo dei motivi, dai quali riesce a comprendersi una sola cosa, e cioè che egli proviene dal Bangladesh, ma non si sa neppure da quale zona in particolare; manca un resoconto anche minimo delle dichiarazioni che sarebbero state rese dinanzi alla Commissione territoriale e, d’altronde, il relativo verbale non è neppure localizzato ai sensi del citato art. 366, n. 6; manca una spiegazione, per quanto sommaria, delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a respingere la domanda, sia sotto il profilo della protezione internazionale, sia sotto il profilo della protezione sussidiaria, nelle diverse ipotesi normativamente contemplate, sia sotto quello della protezione umanitaria; in ordine alla situazione del Bangladesh si fa riferimento a fonti informative (in particolare un rapporto Amnesty International), che neppure si sa se acquisite o prodotte nella fase di merito.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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