Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15776 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17803-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BIG SHOP S.R.L. già GRUPPO SICILIANO S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS),

in persona dell’amministratore legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO BIZZARRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/51/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata l’8/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe con la quale, respinto l’appello dell’ufficio, è stato accolto il ricorso introduttivo della società Gruppo Siciliano srl ed annullato l’avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all’anno 2009;

Ritenuto che la società contribuente si è costituita all’esito della rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione disposto con ordinanza interlocutoria n. 22495/2016, alla quale l’Agenzia ha prontamente ottemperato;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5 e L. n. 241 del 1990, art. 3 ritualmente articolato, è manifestamente fondato;

Considerato che questa Corte ha già ritenuto che la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ultimo periodo, si limita a richiedere, ai fini della legittimità della motivazione per relationem degli atti dell’amministrazione finanziaria, l’obbligo di allegare solo gli atti da essi richiamati che siano necessari a far comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, sempre che di tali atti non venga riprodotto il contenuto essenziale (ex plurimis, Cass. n. 1906 del 2008; n. 6914 del 2011; n. 9032 del 2013; n. 25296 del 2014; n. 422 del 2015) ovvero il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione o notificazione (ex plurimis, Cass. n. 18073/2008; n. 15327/2014; n. 1567/2015) o comunque gli atti richiamati non siano legalmente conoscibili o pubblici – Cass. n. 5645/2013 e n. 25296/2014, Cass. n. 5389/2015 -;

Considerato che la CTR ha fatto scorretta applicazione dei superiori principi, tralasciando di considerare che, come risulta dall’accertamento riprodotto nel ricorso per cassazione, l’avviso si fondava su elementi raccolti nel pvc comunicato alla società contribuente e riportati nei loro contenuti essenziali nello stesso accertamento;

Considerato che il ricorso va, pertanto, accolto e che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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