Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15776 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5247/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA Maria Grazia,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE FRANCESCO

STEFANIA, giusta delega in atti e procura notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1971/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/12/2006 r.g.n. 1014/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato MARINA ROSSO;

udito l’Avvocato BATTAGLIA MARIA GRAZIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per: rinvio a nuovo ruolo in

attesa decidione SS.UU., in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G., deducendo di aver subito un’infermità a causa di somministrazioni infette, ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992.

Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda, con decisione che la Corte di Appello di Torino ha confermato rigettando il gravame del Ministero della Salute.

Avverso questa pronuncia l’Amministrazione appellante propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso F.G..

Il Ministero ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 7, 114 e 123 e chiede a questa Corte di stabilire se “nei giudizi aventi ad oggetto istanze di concessione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, presentate in via amministrativa in data successiva al 1.1.01 ovvero al 21.2.01 – la legittimazione passiva spetti al Ministero della Salute ovvero alla Regione”.

2.- Con il secondo motivo il Ministero denuncia l’insufficienza della motivazione in ordine alla riconducibilità del danno ad una delle infermità classificate in una delle categorie di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

3.- Il quesito di cui al primo motivo deve trovare risposta nel principio enunciato in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui in tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123, nel conservare “allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f), prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nei tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alle disposizioni di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 (Cass. 13.10.2009, nn. 21703, 21704, 21706, 21707; Cass. 19.10.2009, n. 22111; Cass. 20.10.2009, n. 22166; Cass. 3.11.2009, nn. 23216 e 23217; Cass. 5.11.2009, n. 23434; Cass. 6.11.2009, n. 23588, cui adde Cass. 17.2.2011, n. 3864 e Cass. 21.2.2011, n. 4166).

Tale orientamento è stato più di recente confermato dalle Sezioni unite, che con la sentenza n. 12538 del 9.6.2011 hanno osservato, in sintesi, che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nel D.P.C.M. 26 maggio 2000, D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche una regola processuale sulla legittimazione passiva, nè potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la L. n. 210 del 1992, art. 5, continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato). Deve pertanto concludersi, secondo la citata sentenza, che, come il Ministero della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo.

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza di cui sopra è il seguente: “nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute”.

11 primo motivo deve essere pertanto rigettato.

4.- Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con valutazione di fatto incensurabile in questa sede, accertato che la ascrivibilità dell’infezione contratta dal F. alla categoria Vili della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 era già stata riconosciuta dalla competente commissione medica – che aveva negato solo l’esistenza del nesso causale tra il trattamento sanitario e l’infezione contratta – ed avendo, inoltre, la stessa Corte rilevato che tale giudizio non aveva formato oggetto di contestazioni delle parti nel giudizio di primo grado, nel quale era rimasta in contestazione, per l’appunto, solo l’esistenza del predetto nesso causale; e tutto ciò a prescindere dalla pur assorbente considerazione che non sono state riportate nel ricorso per cassazione, neppure per riassunto – con violazione, quindi, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio alle quali si fa genericamente riferimento nell’ultima parte della censura e che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere tenute in considerazione ai fini della decisione.

5.- Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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