Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15776 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. I, 02/07/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 02/07/2010), n.15776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27068/2008 proposto da:

M.P. (c.f. (OMISSIS)), M.V.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

CARSO 14, presso l’avvocato OLANDA LUIGI, rappresentati e difesi

dall’avvocato AMOROSI Domenico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.O. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 106, presso l’avvocato VALORI GUIDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ZOMPI’ Francesco, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 588/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 15.5.1982, P. e M.V. proposero opposizione all’ingiunzione emessa nei loro confronti dal Presidente del Tribunale di Lecce in accoglimento del ricorso proposto dall’Architetto C.O. per il pagamento del compenso per prestazioni professionali nell’importo di L. 9.172.270. Dedussero che il decreto ingiuntivo era illegittimo poichè si basava sulla sola parcella redatta dal professionista, e che il compenso doveva invece essere commisurato alle sole attività espletate, che avevano riguardato progettazione di immobile a rustico e direzione dei lavori per la realizzazione della costruzione a rustico e dei soli infissi esterni, d’importo inferiore.

Nel contraddittorio dell’opposto, che chiese la condanna degli opponenti al pagamento della somma controversa, il Tribunale, espletata istruttoria anche a mezzo c.t.u., con sentenza dell’11 dicembre 2002 respinse l’opposizione assumendo che l’attore si era adoperato nella progettazione e direzione delle opere commissionate dai convenuti, e la parcella era elaborata in base a computo metrico estimativo ad esclusiva discrezione del progettista.

Gli ingiunti impugnarono la decisione innanzi alla Corte d’appello di Lecce che, con sentenza n. 588 depositata il 24 settembre 2007 ha dichiarato inammissibile l’appello.

Avverso questa decisione P. e M.V. hanno proposto il presente ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo, illustrato anche con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., l’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., e censurano l’impugnata sentenza assumendo che il motivo d’appello, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, esponeva critica specifica nel merito della precedente statuizione, le cui ragioni la Corte territoriale aveva individuato, come del resto è reso palese dalla stessa esposizione in fatto esposta in sentenza. La prima decisione venne peraltro impugnata per assoluto difetto di motivazione, e non conteneva perciò statuizione di merito che potesse essere contestata mediante impugnazione specifica. Era insomma sufficiente, in tale evenienza, denunciare l’erroneità della decisione e richiamare l’atto introduttivo, che il giudice del gravame ha il potere d’esaminare, unitamente agli altri atti processuali.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha dichiarato la nullità della decisione impugnata per assoluto difetto di motivazione, e nel contempo ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto gli appellanti si erano limitati alla denuncia di nullità e non avevano dedotto le questioni di merito sulle quali sarebbe dovuta intervenire la decisione in sede impugnatoria.

Tale conclusione è affetta dal vizio denunciato.

Laddove l’appello investa una pronuncia per motivi di rito che abbia negato il diritto alla decisione di merito, l’accoglimento dell’impugnazione comporta comunque l’integrale devoluzione al giudice dell’appello di tutte le questioni dedotte nei giudizio di primo grado (Cass. n. 5031/2005 sul solco di S.U. n. 17631/2003).

La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tale enunciato. Ha risolto il nodo controverso travisando, e senza neppure farne menzione, il principio espresso nei precedenti di questa Corte n. 1505/2007 e S.U. n. 12541/1998 inapplicabile nel caso di specie, secondo cui la mera denuncia di nullità del giudizio per motivi di rito senza contestuale gravame contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado comporta l’inammissibilità dell’appello. Il vizio di assoluta carenza della motivazione della sentenza impugnata, riscontrato dalla Corte territoriale, esclude ex se la definizione della questione di merito da parte del primo giudice e preclude per l’effetto il potere della parte soccombente d’interloquire a riguardo chiedendo la rinnovazione del giudizio di merito mediante riproposizione dei suoi tratti con la specificità postulata dall’art. 342 c.p.c.. La Corte d’appello, che ha ravvisato violazione di tale norma per essersi gli appellanti limitati a richiamare gli scritti difensivi depositati nel precedente giudizio, è perciò a conclusione errata.

Gli appellanti, non essendo in grado d’individuare le statuizioni da investire col gravame, non erano in condizione di formulare censure specifiche alla sentenza impugnata. in modo da rendere possibile desumere le argomentazioni contrapposte a quelle evincibili dalla sua motivazione. Era perciò ammissibile l’appello in quanto richiamava le deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi, non potendo di contro, stante l’assenza dì motivazione della sentenza impugnata, porre l’esigenza al giudicante di correlare le difese da essi svolte nel precedente grado a ben preciso decisum espresso nella sentenza appellata.

La Corte territoriale, che del resto in narrativa ha riferito le difese svolte dalla parte impugnante nel precedente grado di giudizio, era tenuta a riesaminare il merito ed ad esprimere a riguardo il suo giudizio.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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