Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15775 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17025-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 778/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI TORINO, depositata l’11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 /05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, fondato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, contro la sentenza resa dalla CTR del Piemonte indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione avanzata dall’Ufficio contro la sentenza resa da altra sezione della stessa CTR, pubblicata il 5.2.2013. Con tale ultima decisione la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al giudizio promosso dalla società C.F. s.r.l. già CF snc di C.F., contro l’avviso di accertamento nr. (OMISSIS) – riunito ad altro procedimento, già riunito al primo, promosso dal legale rappresentante della stessa società CF di C.F., al quale era stato notificato altro accertamento relativo alla quota dei maggiori redditi imputati ai sensi dell’art. 5 TUIR – valorizzando l’intervenuta definizione della lite per effetto dell’intervenuto condono regolarmente presentato.

La CTR, in sede di revocazione, riteneva che non ricorressero i presupposti invocati dall’ufficio – rappresentati dall’assenza della definizione lite in favore della società che non aveva presentato domanda di condono, a differenza del socio C.F.- posto che il tema del condono fra le parti in ordine alle sanzioni era stato oggetto di giudizio di appello, impedendo il riesame in sede di revocazione della decisione adottata dalla CTR.

Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate. L’Agenzia ha depositato memoria.

Il procedimento, acclarata la ritualità della notifica del ricorso alla parte contribuente per effetto del deposito della cartolina di ricevimento, può essere definito con motivazione semplificata.

La censura esposta dall’Agenzia ricorrente prospetta l’errore della sentenza impugnata che aveva considerato come controversa nel giudizio di appello la questione relativa al condono da parte della società, richiamando le difese delle parti in ordine alla definizione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, senza considerare che tale questione non riguardava, per l’un verso, le imposte (ma unicamente le sanzioni) e, in ogni caso, era autonoma rispetto alla condonabilità della pretesa in forza del D.L. n. 98 del 2011, che non era stata mai operata dalla società, ma unicamente dal socio C..

La censura è manifestamente fondata.

Dall’esame della sentenza resa dalla CTR Piemonte n. 27/36/12, depositata il 5.2.2013, contenuta nel fascicolo di merito acquisito da questa Corte, emerge che in sede di appello la società snc C.F. di C.F. non aveva mai sostenuto di avere condonato le imposte oggetto dell’accertamento notificatole, essendosi limitata a sostenere di avere definito in via agevolata le sanzioni, mentre l’Ufficio aveva dedotto che la definizione lite aveva riguardato le sole sanzioni del socio C.F.. La CTR, decidendo l’appello proposto dalla società, ritenne di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla comunicazione di regolarità della definizione lite depositata dall’Ufficio.

Fermi questi elementi va detto che la CTR Piemonte, investita del giudizio di revocazione, per ritenere l’inammissibilità della domanda proposta dall’Agenzia, ha richiamato i passi della sentenza impugnata nei quali il giudice di appello aveva dato atto della posizione assunta dalla società in ordine alla definizione della lite “sulle sanzioni”, alla quale si era opposto l’Ufficio deducendo che solo il C. aveva definito la lite “sulle sanzioni”, per poi concludere nel senso che l’intervenuto condono ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, imponeva la cessazione della materia del contendere. Da ciò ha poi tratto il convincimento che il tema della definizione a mezzo condono della pretesa fiscale – ulteriore rispetto al tema “sanzioni” avanzata con l’accertamento notificato alla società fosse stato oggetto del contendere nel giudizio reso dalla CTR in sede di appello e, dunque, avesse costituito un punto controverso sul quale si era pronunziato il giudice di merito, con effetto impeditivo della domanda di revocazione in relazione al tenore letterale dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Orbene, le censure esposte dall’Agenzia ricorrente appaiono fondate, avendo il giudice della revocazione erroneamente considerato come oggetto di discussione la questione relativa al condono delle imposte che, al contrario, non era stata nemmeno prospettata dalla società contribuente.

La successiva conclusione alla quale è pervenuta la CTR in sede di revocazione, laddove ha escluso di potere esaminare il vizio revocatorio prospettato dall’Agenzia sul presupposto che la questione del condono fosse stata oggetto di controversia nel giudizio di appello è dunque errata.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte che pure deve provvedere sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte che pure deve provvedere sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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