Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15775 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 19/07/2011), n.15775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18706/2007 proposto da:

C.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI Sabina, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICHELE GIAMPIETRO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/04/2007 R.G.N. 856/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato CICCOTTI SABINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bassano del Grappa, provvedendo sul ricorso proposto dalla prof. C.M.A. contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rigettava la domanda con cui la medesima aveva impugnato il provvedimento dell’Ufficio scolastico provinciale di Vicenza in data 27.2.2003 con cui era stato disposto il suo trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale dal liceo-ginnasio G.B. Brocchi di Bassano del Grappa al Liceo scientifico “Da Ponte” della medesima città; dichiarava invece illegittima la sanzione disciplinare disciplinare della censura irrogata alla medesima con provvedimento in data 15.11.2002, per avere portato un registratore ad una riunione di programmazione del dipartimento di matematica, fisica e informatica senza autorizzazione ed averlo utilizzato per registrare detta riunione nonostante l’ordine in senso contrario del dirigente scolastico.

A seguito di appello della prof. C., la Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione.

La medesima C. ricorre per cassazione con due motivi.

Il Ministero dell’istruzione resiste con controricorso.

Memoria della ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del controricorso perchè esso contiene esclusivamente rilievi e argomentazioni totalmente mancanti di connessione con l’effettivo oggetto della causa.

La ricorrente, dopo avere segnalato un errore materiale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, consistente nell’indicazione, per l’inizio del suo servizio di ruolo, della data dell’1.1.1997 invece di quella dell’1.1.1987, denuncia con il primo motivo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 21, comma 2, mantenuto in vigore dall’art. 142, comma 1, lett. f), n. 3, del c.c.n.l. del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005, e dell’art. 1362 c.c., e segg. e art. 1375 c.c..

Censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui a norma del cit. D.P.R. n. 399 del 1988, art. 21, non è richiesto, nell’ambito del procedimento per il trasferimento d’ufficio del docente, nè una comunicazione all’interessato della sua possibilità di richiedere un supplemento di indagine, nè un termine per l’adozione del provvedimento.

Il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, ripropone in sostanza la stessa tematica, lamentando in particolare che la Corte di merito non abbia affrontato il problema delle garanzie di difesa del lavoratore, in relazione alla pluralità e diversità dei diritti di difesa che l’art. 21, comma 2, cit. prevede.

Il ricorso, i cui due motivi sono esaminati congiuntamente stante la loro connessione, non merita accoglimento.

Nello stesso ricorso si precisa che l’amministrazione datrice di lavoro, in relazione al procedimento per il trasferimento d’ufficio, diede un termine per la visione degli atti e contro deduzioni.

Ne consegue che, delle doglianze della ricorrente sulla tematica del diritto di difendersi nella medesima procedura, l’unica a poter avere concreta rilevanza e quella sulla mancanza dell’avvertenza che la ricorrente stessa aveva la facoltà di chiedere, a norma di legge, accertamenti suppletivi.

Una simile doglianza però è priva di fondamento, in quanto l’obbligo di un avvertimento in tal senso non è previsto dalla legge, nè risulta riavvisabile alcun principio di carattere generale da cui il medesimo obbligo possa desumersi. Infatti il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 21, comma 2, prevede, a proposito del trasferimento d’ufficio per incompatibilità, che il dipendente proposto per tale trasferimento “ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi (…)”. E’ evidente che al fine di rendere concreto il diritto del dipendente a prendere visione degli atti e a controdedurre, è necessario che l’amministrazione avvisi il medesimo del deposito degli atti e gli assegni un termine per l’esame degli stessi ed per le eventuali controdeduzioni. Ma certo non è necessario che il dipendente sia espressamente informato di tutte le facoltà difensive riconosciute dalla legge in suo favore. D’altra parte, certamente il termine per controdedurre si riferisce appunto a tutte le possibili iniziative difensive, compresa quella di chiedere accertamenti suppletivi.

Neanche con riferimento ai procedimenti amministrativi è ravvisatale un principio che imponga all’amministrazione di elencare al possibile destinatario di un provvedimento tutte le facoltà riconosciutegli dalla legge.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese stante la mancanza di valida attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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