Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15775 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. I, 02/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6888/2006 proposto da:

P.E. (c.f. (OMISSIS)), C.A.

(C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di Sindaci

effettivi componenti il Collegio Sindacale dell’Impresa Costruzioni

Bonetti S.p.a. (p.i. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso l’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI

Maria Teresa, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BROGLIO GUIDO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.D., IMPRESA COSTRUZIONI BONETTI S.P.A., B.

F., BO.DA., B.M., B.A.,

B.M.T.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il

11/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione per

rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che i sigg.ri P.E. ed C.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso un decreto emesso in data 11 gennaio 2006 dalla Corte d’appello di Brescia, col quale cui era stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto un reclamo avverso un precedente decreto pronunciato dal Tribunale di Crema su un ricorso ex art. 2409 c.c.;

rilevato che, prima dell’udienza di discussione, è stato depositato nella cancelleria di questa corte un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dai ricorrenti e dai loro difensori;

considerato che la rinuncia appare conforme alla previsione dell’art. 390 c.p.c., essendo intervenuta entro il termine indicato dal primo comma di detto articolo;

ritenuto che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli art. 306 e 391 c.p.c.;

atteso che non occorre provvedere sulle spese, non avendo gli intimati spiegato difese in questa sede.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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