Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15774 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15774

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13252-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

251, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SIBILLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO ANGELO SCARANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2150/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTP di Massa Carrara riuniva i due ricorsi presentati dal Notaio D.L. avverso due avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate in seguito alla stipula di due distinti contratti di compravendita di usufrutto e di nuda proprietà relativi ad alcuni cespiti rispettivamente riferibili a M.G. e alla società Soluzioni Edili s.r.l., i quali in un unico atto alienavano la nuda proprietà e l’usufrutto. La CTP accoglieva i ricorsi e l’Agenzia presentava appello, respinto dalla CTR Toscana.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a due motivi, al quale il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

Il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo per dar modo di acquisire il fascicolo di merito e può essere deciso con motivazione semplificata.

Con il primo motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR non si era pronunziata sul giudicato formatosi rispetto ad uno dei due avvisi che il Notaio D.L. aveva separatamente impugnato innanzi alla CTP di Massa Carrara che aveva rigettato il ricorso con decisione passata in giudicato come risultava dall’attestazione della segreteria apposta il 22 gennaio 2015.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21. La CTR Toscana aveva erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie il comma 2 dell’art. 21 che prevede la possibilità di applicare una sola volta l’imposta di registro nelle ipotesi di negozio complesso, intendendosi per negozio complesso quell’unico contratto contenente più disposizioni unite da una connessione nata esclusivamente da un vincolo di natura obiettiva correlato giuridicamente e concettualmente alle convenzioni stesse.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

L’Agenzia delle entrate non ha dimostrato di avere espressamente eccepito in fase di gravame il giudicato esterno prodottosi per effetto della sentenza della CTP di Massa Carrara, essendosi limitata a prospettare, nella parte in fatto dell’impugnazione, siffatta circostanza, senza tuttavia formulare alcuna richiesta specifica sul punto ed ha anzi allegato in questa fase, per la prima volta, l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della CTP rilasciato in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza di appello. La censura che è stata quindi prospettata dall’Agenzia non concerne pertanto l’omesso esame della CTR che non risulta essere stata sollecitata ad esaminare il giudicato nè messa in condizioni di verificarne l’esistenza.

Il secondo motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla parte contribuente anche in memoria.

E’ stato molteplici volte affrontato da codesta Corte il tema che concerne le nozioni di negozio complesso e negozio collegato.

Non prevedendo il nostro ordinamento un elenco tassativo di negozi ricomprendibili nell’uno o nell’altro gruppo, è l’interprete a dover decidere se calare il fatto concreto in una fattispecie astratta o nell’altra, alla luce dei criteri indicati al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, e ai principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo le prescrizioni legislative, alla fattispecie del negozio complesso è applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, in base al quale “se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”. Mentre il primo comma è riservato ai negozi cosiddetti collegati, “se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”.

La Corte si è più volte occupata della distinzione tra le due fattispecie di negozi, e una giurisprudenza ormai consolidata è orientata nel senso di ritenere che “il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili” (Cassazione 19245/2014 e 19246/2014). Più precisamente, secondo i Supremi Giudici, la connessione derivante “dall’intrinseca natura” delle disposizioni deve consistere in un vincolo di compenetrazione immediata e necessaria che non dipenda dalla mera volontà delle parti, ma sia, in virtù della legge o per esigenza obbiettiva del negozio giuridico, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (Cass., sez. un., n. 406 del 1973 e, più recentemente, Cass. 10180/2009; Cass. 18374/2007).

Nel caso di specie con un solo negozio sono stati trasferiti a soggetti diversi la nuda proprietà e l’usufrutto di un unico cespite. La CTR, nel ritenere che un tale negozio potesse configurarsi come negozio complesso, come tale assoggettabile ad unitaria tassazione, non si è uniformata ai principi sopra espressi, dal momento che non è possibile ravvisare alcuna necessaria concatenazione di carattere obbiettivo tra la vendita del diritto di nuda proprietà ed il contestuale trasferimento del diritto di usufrutto a due beneficiari diversi, bensì una connessione derivante esclusivamente dalla volontà delle parti, con conseguente autonoma tassazione delle disposizioni costituenti il negozio.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, infondato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il secondo motivo e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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