Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15774 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 07/06/2021), n.15774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35638/2018 proposto da:

S.I., domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo

studio dell’avv. Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5222/2017,

depositata il 28/5/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Cons. Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.I., cittadino del Mali, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese anche per motivi economici, avendo subito un furto presso il distributore di benzina da lui gestito.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto dal richiedente asilo è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma, a spese compensate, con sentenza del 28 maggio 2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il richiedente asilo, svolgendo tre motivi, illustrati da memoria.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.a Con il primo motivo si deduce “un errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni personali del ricorrente”.

La Corte capitolina – anche violando i doveri di cooperazione istruttoria – non avrebbe considerato l’impossibilità per il richiedente di trovare protezione da parte delle autorità del proprio paese di origine, a fronte di una situazione di crescente insicurezza di quell’area geografica, confermata dalle fonti ufficiali consultabili, tale da far ritenere esistente una ipotesi di protezione sussidiaria.

1.b Con il secondo mezzo si sostiene che nella sentenza impugnata sarebbe stata erroneamente valutata la condizione di pericolosità e di violenza generalizzata esistente in Mali, in quanto, pur avendo la Corte citato una fonte qualificata, avrebbe omesso di “rendere edotto il ricorrente su quale sia stata la valutazione di queste fonti” e di evidenziare “la corrispondenza logica tra fonte consultata e valutazione effettuata”.

1.c La terza censura attiene ancora al mancato riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, derivante da un’insufficiente valutazione delle condizioni del paese di origine del ricorrente, quali emergenti dallo stesso rapporto, che non sarebbe stato considerato nella sua interezza nella decisione impugnata, nonchè da altra fonte richiamata dal ricorrente (sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Affari Esteri).

2. I motivi sopra esposti, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro intimamente connessi, sono in parte inammissibili, ed in parte infondati.

La Corte territoriale ha evidenziato, citando il rapporto Amnesty International 2017/2018 e il rapporto aggiornato ONU riferito al nord del Mali, che nella parte meridionale di tale Paese (ivi compresa la capitale (OMISSIS), zona di provenienza del richiedente), non si registrano situazioni di conflitto armato o violenza generalizzata rilevanti ai fini della tutela invocata.

Come questa Corte ha già più volte affermato, il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, nel senso che “il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. n. 5675/2021; Cass., 18306/2019).

Nella sentenza impugnata, con una motivazione del tutto congrua, è stata esclusa la ricorrenza di un rischio rilevante nei termini sopra indicati con riferimento alla zona di provenienza del richiedente: le diverse valutazioni espresse nel ricorso, basate non già su diverse e più aggiornate fonti, ma sullo stesso rapporto considerato dalla Corte di appello (oltre al sito (OMISSIS), sulla cui inadeguatezza, per i fini che qui interessano, questa Corte si è già espressa: Cass., 12 maggio 2020, n. 8819), si risolvono in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

Quanto all’adombrata questione concernente il c.d. internai flight alternative, deve richiamarsi il principio, già affermato da questa Corte (Cass., 24 dicembre 2020, n. 29621), secondo cui on sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), nel caso in cui il pericolo di minaccia grave, derivante da violenza indiscriminata non sia presente nella regione di provenienza del richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese.

3. Con il quarto motivo si critica il rigetto della domanda di protezione umanitaria, essenzialmente sotto il profilo della pretermissione dello stato di instabilità del paese di provenienza, nonchè delle condizioni politiche ed economiche del Mali. La censura è inammissibile, sia perchè ripropone, in termini assolutamente generici, senza alcun riferimento alla situazione del richiedente, nonchè all’assenza del requisito della vulnerabilità affermata nella decisione impugnata, le circostanze già dedotte in relazione alla protezione sussidiaria, sopra esaminate, sia perchè non allega alcun elemento che possa riferirsi alla condizione del ricorrente tanto in Italia, quanto nel paese di origine.

4: Non si adotta alcun provvedimento in ordine al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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