Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15774 del 02/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di BARANO D’ISCHIA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso,
dall’Avv. PELOSI Pierpaolo, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
VILLA ORIZZONTE di MATTERA LUIGI SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. DI
MEGLIO Giuseppe, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta
Pinciana, 4 presso lo studio dell’Avv. Mario Santaroni;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 236/50/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli, Sezione n. 50, in data 18.12.2006, depositata il
02.04.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dr. MARINELLI Vincenzo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 14842/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 236/50/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 50, il 18.12.2006 e DEPOSITATA il 02 aprile 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello del Comune e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione degli avvisi di liquidazione, relativi ad ICI degli anni dal 2000 al 2002, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3, nonchè della L. n. 342 del 2000, art. 74.
3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione e ne ha chiesto, comunque, il rigetto.
4 – La preliminare questione prospettata dalla controricorrente, sembra debba risolversi in base all’affermato principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, inserito dalla Legge di Conversione 31 maggio 2005, n. 88, nel prevedere, sostituendo con efficacia anche nei giudizi pendenti – il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, che l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, si applica solo ai giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, soltanto ai quali evidentemente si riferisce l’art. 11, e non anche, pertanto, al ricorso per cassazione, cui si applicano, invece, esclusivamente le norme dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, e l’inesistenza, in tale D.Lgs., di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso.
(Cass. n. 6727/2007, n. 1915/2007).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, proponendosi declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;
Considerato che le spese del presente giudizio vanno posto a carico della parte ricorrente e liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro 1.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Comune al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, in ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010