Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15773 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 23/07/2020), n.15773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26142/2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. Morgagni

2/a, presso lo studio dell’avvocato Segarelli Umberto, rappresentato

e difeso dall’avvocato Zingarelli Luigi, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio

Pellico 24, presso lo studio dell’avvocato Valvo Giuseppe,

rappresentata e difesa dall’avvocato Trabalza Folco, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 436/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 436/2015 depositata il 16-7-2015 e notificata il 18-8-2015 la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Terni, determinava l’assegno divorzile dovuto da P.M. a M.F. nell’importo mensile Euro 1.200, con rivalutazione annua in base agli Indici Istat. La Corte territoriale, dopo avere esaminato la documentazione fiscale delle parti, evidenziava la maggiore potenzialità economica del P. rispetto a quella dell’ex coniuge, che si era dedicata esclusivamente alla cura dei figli per tutta la durata del matrimonio, per decisione o comunque con il consenso di quest’ultimo. In base all’istruttoria testimoniale espletata e alla documentazione prodotta dalle parti, riteneva dimostrato l’elevato tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, considerato che le ingenti disponibilità patrimoniali dell’ex marito avevano consentito alla M., per tutta la durata del matrimonio, di astenersi dal lavoro per dedicarsi alla cura dei figli. Rilevava la Corte d’appello che la M., dopo lunghi anni di inattività, non si era potuta costruire nel tempo una posizione lavorativa e qualifiche professionali spendibili, avendo solo in tempi recenti acquisito quella per l’attività di agente immobiliare, e si trovava in una situazione di maggiore debolezza economica rispetto a quella del P., non rilevando, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario in quanto dettata unicamente nell’interesse della prole e quindi solo temporanea perchè collegata al raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte dei figli.

2. Avverso questo provvedimento P.M. propone ricorso, affidato a cinque motivi, nei confronti di M.F., che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., commi 1 e 3, art. 132 c.p.c. e L. n. 898 del 1970, art. 5)”. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale si è soffermata esclusivamente sulla verifica delle capacità economiche delle parti, senza effettuare una valutazione bilanciata dei vari “indici” descritti dall’art. 5 della legge sul divorzio. Rileva che la M. si è separata allorchè aveva 36 anni, la coabitazione era cessata quando non ne aveva neppure 48 e non aveva contribuito in alcun modo alla formazione del patrimonio del P., che derivava totalmente da successioni ereditarie in suo favore.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360, commi 1 e 3, L. n. 898 del 1970, artt. 5,6 e 9)”. Deduce, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’attribuzione del diritto di abitazione nella casa familiare rappresenta un vantaggio economico di cui il giudice deve tenere conto nella quantificazione dell’assegno divorzile.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360, commi 1 e 3, L. n. 898 del 1970, art. 5 – con specifico riferimento alla valutazione della possibilità o meno per la M. di reperire un’occupazione)”. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non ha accertato se la M. fosse in grado di procurarsi un’occupazione e così di eliminare o quantomeno alleviare la sua situazione di bisogno.

4. Con il quarto motivo lamenta “Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Si duole il ricorrente della mancata considerazione da parte della Corte territoriale del fatto decisivo e controverso relativo alla mancanza di occupazione della ex moglie per impossibilità di reperirla, o, invece, per una specifica volontà di non cercarla, avendo, in particolare, la M. un diploma magistrale spendibile come insegnante ed essendosi altresì iscritta all’albo degli agenti immobiliari sin dal 18-2-2006.

5. Con il quinto motivo lamenta “Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Si duole il ricorrente della mancata considerazione da parte della Corte territoriale del fatto decisivo e controverso relativo all’effettiva idoneità a produrre reddito delle unità immobiliari di cui il P. era intestatario, di cui una in comproprietà con un terzo. Deduce che la Corte d’appello nulla ha specificato al riguardo e neppure risultava precisato nella sentenza impugnata quali e quanti fossero gli immobili presi in considerazione per la liquidazione in concreto dell’assegno, considerato che la successione testamentaria relativa ad alcuni immobili era venuta meno per annullamento del testamento avente firma apocrifa. Doglianza di analogo tenore è espressa in relazione al “parco autovetture”, assunto quale indice di capacità reddituale. Lamenta omessa motivazione, infine, con riferimento alle sue gravissime condizioni di salute, che non gli consentivano di svolgere neppure modeste attività professionali e che erano state documentate (doc. n. 18 e 19 del fascicolo di primo grado).

6. I motivi primo, terzo, quarto e quinto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini di seguito precisati.

6.1. La giurisprudenza più recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).

6.2. Occorre, altresì, precisare che sull’elevato tenore di vita coniugale non può ritenersi affatto formato il giudicato interno, contrariamente a quanto sostiene parte controricorrente.

La giurisprudenza più recente di Corte ha chiarito, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass. n. 2217/2016 e Cass. n. 24783/2018).

Ciò posto, nel caso che si sta scrutinando, l’elevato tenore di vita coniugale si è posto nel giudizio d’appello, nonchè si pone nel presente giudizio come un elemento della suddetta sequenza logica, che dovrà essere nuovamente valutato dai Giudici di merito in virtù dell’innovativo orientamento interpretativo di cui si è detto, che ha reimpostato i termini giuridici della controversia.

6.3. Passando all’esame della censure inerenti alla fattispecie concreta, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e dei principi suesposti, avendo incentrato la decisione essenzialmente sul parametro – escluso dall’indirizzo suindicato – del mantenimento di un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio, reputando, a tal fine, insufficiente l’assegno di mantenimento di Euro 650,00 stabilito dal Tribunale ed elevandolo ad Euro 1.200,00. La Corte d’appello ha fatto esclusivamente riferimento al patrimonio, certamente notevole, del P., senza operare un’adeguata comparazione con quello della ex moglie. Quest’ultima viene, peraltro, indicata come “comproprietaria con altri soggetti di alcuni immobili”, ma non ne viene precisato nè il numero, nè la tipologia e l’ubicazione, nè con quanti soggetti la medesima sia comproprietaria. Manca, inoltre, l’indicazione delle obiettive ragioni che avrebbero impedito alla M., una volta che i figli sono divenuti maggiorenni, di svolgere un’attività lavorativa, sebbene la stessa Corte abbia accertato che la medesima aveva conseguito l’abilitazione per l’attività di agente immobiliare, e sebbene il suo impegno per la crescita dei figli sia diminuito negli anni. Manca, altresì, la considerazione dell’apporto effettivo dato dalla M. alla costituzione del patrimonio familiare e di quello del coniuge, con riferimento in special modo al notevole patrimonio immobiliare del marito, non essendo stato chiarito se questo si sia formato in costanza di matrimonio, con il contributo della moglie, o se sia di provenienza ereditaria.

Ricorrono, pertanto, i vizi di violazione di legge e motivazionali denunciati, dovendosi precisare che la censura sul vizio motivazionale espressa con il quinto motivo merita accoglimento limitatamente alla mancata considerazione della posizione patrimoniale della ex moglie e con riferimento alla necessità di effettuare il giudizio di comparazione secondo i criteri precisati.

Resta da aggiungere che, come di recente pure precisato da questa Corte (Cass. n. 11178/2019), la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perchè si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio.

7. Anche il secondo motivo è fondato.

7.1. L’assegnazione della casa coniugale, anche se dovuta alla presenza di figli maggiorenni non autosufficienti, in ogni caso si traduce in un risparmio di spesa che incide sulla situazione economica del coniuge assegnatario (Cass. 26197/2010; Cass. 408/2005; Cass. 7865/1994) e che deve, perciò, essere valutato nella determinazione dell’assegno. La Corte territoriale ha, invece, affermato, in contrasto con i suindicati principi, che l’assegnazione della casa coniugale non rivestiva alcuna incidenza ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, nei limiti precisati in ordine al quinto motivo, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

9. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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