Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15773 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13103-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

78, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SPAGNUOLO, rappresentato

e difeso dagli avvocati DOMENICA PETRONE e RAFFAELE VITTORIO CARLO

PETRONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/28/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che M.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Campania indicata in epigrafe che, nella contumacia del contribuente, aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di rettifica relativo ad imposte ipotecarie e catastali per l’anno 2007;

Rilevato che si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate con controricorso;

Rilevato che questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d’ufficio;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorso per cassazione proposto il 12 maggio 2015 dal ricorrente avverso la sentenza di appello pubblicata il 26 giugno 2012 deve ritenersi comunque tardivo, ancorchè la parte abbia premesso di avere avuto conoscenza della sentenza impugnata all’atto della notifica dell’avviso di liquidazione, avvenuta il 27.3.2014, contenente le imposte dovute in dipendenza della sentenza resa dalla CTR Campania n. 182/278/12 del 4.6.2012, depositata il 20.6.2012;

Considerato, infatti, che il M. assume l’inesistenza della notificazione dell’atto di appello che sarebbe stata effettuata presso la parte personalmente e non presso il di lui difensore e che ciò determinerebbe l’inesistenza della notificazione;

Considerato che, acquisito il fascicolo d’ufficio, è emerso che l’atto di appello non risulta notificato al difensore del M., essendo agli atti solo la distinta di consegna dell’atto raccomandato indirizzato al difensore ma non la cartolina di ricevimento;

Considerato che, ciononostante, non ricorrono i presupposti per ritenere tempestiva la proposta impugnazione;

Considerato che questa Corte è ferma nel ritenere che al fine di stabilire se, nel processo tributario, sia ammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, l’impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere l’ipotesi specifica di notificazione inesistente rispetto all’ipotesi di mera nullità della notificazione. E nel primo caso la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, sicchè rimane onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante aveva avuto contezza del processo;

Considerato che solo se la notificazione è nulla si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, per cui è quest’ultimo tenuto a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto (v. Cass. n. 2817-09, nonchè, per il processo ordinario, Cass. n. 18243-08).

Considerato, altresì, che l’impugnazione tardiva di cui all’art. 327 c.p.c., è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l’incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l’atto di appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto ex art. 170 c.p.c., non può avvalersi della impugnazione tardiva ex art. 327 c.p.c., – cfr. Cass. n. 12004/2011; Cass. n. 17236/2013;

Considerato che è poi acquisito il principio secondo il quale ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, nell’ipotesi in cui ricorra, non l’inesistenza, ma la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che fonda una presunzione “iuris tantum” di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio – Cass. n. 19574/2015;

Considerato che, pertanto, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per ritenere la tempestività dell’impugnazione della sentenza di appello, in relazione all’avvenuta notifica del ricorso in appello alla parte personalmente e all’assenza di prova che il contribuente non avesse contezza del contenuto dell’atto, invero pienamente idoneo a dimostrare – come si desume dall’esame dello stesso, consentito a questa Corte in relazione alla questione concernente l’ammissibilità del ricorso per cassazione – la volontà dell’appellante di contestare la legittimità della sentenza di primo grado resa dalla CTP di Napoli;

Considerato che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e che le spese seguono la soccombenza, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma bis dello stesso art. 13.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, commi 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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