Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15773 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 07/06/2021), n.15773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21516/2018 proposto da:

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

A.S.A., domiciliato in Roma, via Prizzi, n. 7, presso lo studio

dell’avv. Simonetta Tellone, rappresentato e difeso dall’avv.

Sabatino, per procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 909/2018 del Tribunale di L’Aquila, depositata

il 16/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Cons. Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di L’Aquila ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria proposte da A.S.A., cittadino del Bangladesh, riconoscendo la ricorrenza dei presupposti per la protezione umanitaria.

2. Il Ministero dell’Interno ricorre per la cassazione dell’indicato provvedimento, deducendo unico motivo.

3. L’intimato si è costituito con controricorso, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso, e sostenendone, in subordine, l’infondatezza.

4. Con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2020 questa Corte ha disposto l’acquisizione di copia del provvedimento impugnato, con la documentazione attestante la data di comunicazione al ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Assume prioritario rilievo la verifica della tempestività della proposizione del ricorso, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nel testo risultante dall’integrazione operata dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, della L. n. 46 del 2017, applicabile ratione temporis, il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni, decorrenti, quanto al Ministero dell’Interno, dalla data della notifica eseguita, ai sensi del medesimo art. 35-bis, comma 6, presso la commissione territoriale che ha adottato l’atto impugnato.

2. Dalla documentazione acquisita emerge l’inammissibilità del ricorso, in quanto il decreto in esame venne notificato alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona in data 15 maggio 2018, mentre il ricorso risulta avviato alla notifica in data 9 luglio 2018, ben oltre la scadenza del suindicato termine di giorni trenta.

3. Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

4. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo (Cass., Sez. U., n. 9938 del 2014)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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