Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15773 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

NOFDAM SPA con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del

ricorso, dagli Avv.ti GITTO Giuseppe e Lucrezia Ranieri,

elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma, Via Virgilio,

38;

– ricorrente –

contro

A.SER. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso,

dall’Avv. DI BENEDETTO Pietro, nel cui studio è elettivamente

domiciliata in Roma, Via Cicerone, 28;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/28/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma Sezione n. 28, in data 09.05.2007, depositata il

23.05.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentiti, pure, l’Avv. Claudio Conchietto per delega del difensore

della ricorrente, nonchè l’Avv. P. Di Benedetto per la

controricorrente;

Presente il P.M., Dr. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 14393/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 94/28/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 28, il 09.05.2007 e DEPOSITATA il 23 maggio 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di liquidazione, relativi ad I.C.I. per l’anno 1998, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

2 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto della impugnazione.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso, privo di quesiti, non risulta formulato in coerenza all’indicata normativa ed a consolidato orientamento giurisprudenziale.

4 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che venga trattato in Camera di consiglio, e dichiarato inammissibile.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Considerato che le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate in complessivi Euro tremilacento, di cui Euro 3.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, in ragione di complessivi Euro tremilacento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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