Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15772 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 23/07/2020), n.15772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20794/2015 proposto da:

U.I., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini 140,

presso lo studio dell’avvocato Lucattoni Pierluigi, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1098/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 460/2014 il Tribunale di Forlì, pronunciando sul ricorso depositato da U.I. diretto ad ottenere la pronuncia di separazione coniugale con addebito a carico di T.M., di assegnazione della casa familiare e di affidamento condiviso dei figli, rigettava la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal marito e la connessa domanda risarcitoria, rigettava la domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito proposta dalla moglie, assegnava la casa familiare a T.M., determinava in Euro 140 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto dall’ U. alla T. quale contributo per il suo mantenimento, disponeva a carico di ciascun genitore il pagamento del 50% delle spese straordinarie di natura scolastica, medica e ricreativa da sostenersi nell’interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e compensava interamente le spese di lite.

2. Con la sentenza n. 1098/2015 depositata l’11-6-2015, la Corte d’appello di Bologna, pronunciando sull’appello proposto da U.I. avverso la citata sentenza del Tribunale di Forlì, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.

3. Avverso la citata sentenza della Corte d’appello di Bologna U.I. propone ricorso, affidato a quattordici motivi, nei confronti di T.M., che è rimasta intimata.

4. Nelle more del giudizio sono intervenuti atto di revoca di data 253-2019 del mandato professionale conferito dal ricorrente all’avv. Carlo Zauli, nonchè atto di rinuncia al ricorso di data 10-12-2019 del ricorrente, patrocinato da nuovo difensore, per sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La rinuncia al ricorso per cassazione del ricorrente e del suo nuovo difensore è stata ritualmente effettuata ai sensi dell’art. 390 c.p.c., risultando detta rinuncia tempestiva (Cass. S.U. n. 34432/2019) e non necessitando la stessa di notifica o comunicazione per l’apposizione del visto all’avvocato della controparte, che è rimasta intimata.

Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), nulla dovendosi disporre in ordine alle spese di lite del presente giudizio.

2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

3. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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