Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15772 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7109-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.R., EQUITALIA NORD SPA C.F. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 7174-2015 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (incorporante Equitalia Nord

s.p.a.),in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio

dell’avvocato GIULIO MUNDULA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTO RENZELLA;

– ricorrente –

contro

M.R., AGENZIA ENTRATE DIREZ. PROV. 2 MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4618/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA,depositata il16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 11/05/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.R. di cartella di pagamento portante imposta di registro dell’annualità 2003, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo nei confronti del contribuente e del concessionario (che non resistono) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Lombardia, accogliendo l’appello proposto dal contribuente e in riforma della decisione di primo grado di rigetto del ricorso, aveva dichiarato la nullità della cartella ritenendo inesistente la notificazione(siccome effettuata direttamente dal Concessionario a mezzo posta.

Avverso la stessa sentenza ha proposto autonomo ricorso per cassazione, su unico motivo, Equitalia Nord s.p.a. la quale ne ha chiesto la riforma anche in punto di spese.

M.R. e l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di proposte ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Equitalia Nord s.p.a. ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente trattandosi di ricorsi avverso la stessa sentenza ne va disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione.

2. L’unico motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e del ricorso proposto da Equitalia Nord s.p.a., prospettanti entrambi violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sono manifestamente fondati alla luce del costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 6395 del 19/03/2014, id n. 6198/2015) per cui “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.

3. La sentenza impugnata, nel ritenere nulla la cartella impugnata per l’inesistenza della notificazione effettuata direttamente a mezzo posta da parte del Concessionario, si è discostata dai superiori principi e merita la cassazione.

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

5. La particolarità della vicenda processuale e le peculiarietà della fattispecie nonchè il recente intervento di questa Corte in materia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

Riuniti i ricorsi, in accoglimento degli stessi, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Condanna M.R. alla refusione delle spese liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate in complessivi Euro 1.200 oltre le spese prenotate a debito, ed in favore di Equitalia Servizi riscossione s.p.a. in complessivi Euro 1.209 oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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