Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15771 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8626-2013 proposto da:
A.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
V.ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato JACOPO GIACOMINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO FIORILLO giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
OTTO SPICCHI SRL, in persona del suo legale rappresentante sig.
F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA, 63,
presso lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALFONSO LANDI giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 708/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 24/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, letto il ricorso proposto da A.L. nei confronti della società “Otto Spicchi s.r.l.” per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno, depositata il 24 settembre 2012;
letto il controricorso notificato da “Otto Spicchi s.r.l.”, in persona del suo legale rappresentante, sig. F.M.; rilevato che con atto notificato alla controparte in data 4 aprile 2016 la ricorrente A.L. ha rinunciato al ricorso;
rilevato che parte resistente “Otto Spicchi s.r.l.” ha notificato in data 21 aprile 2016 atto di accettazione della rinuncia;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione n. 8626/13; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016