Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15771 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4677-2020 proposto da:

B.C., in qualità di esercente la patria potestà sulla

figlia minore M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3898/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE

MARINIS NICOLA.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 25 settembre 2019, il Tribunale di Foggia in relazione all’atto di dissenso depositato dall’INPS all’esito positivo dell’accertamento tecnico preventivo nei confronti dell’Istituto promosso da B.C. relativo alla ricorrenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento dalla data della domanda, rigettava l’opposizione accertando il diritto della ricorrente alla prestazione richiesta non già dalla data della domanda ma dal 30.10.2017 data della visita specialistica, con compensazione delle spese di lite;

– che, per la cassazione di tale decisione ricorre la B., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e della L. n. 794 del 1942, art. 24, comma 1, del D.M. n. 585 del 1994, art. 4, comma 1, e della L. n. 1051 del 1957, lamenta a carico del Tribunale la non conformità a diritto della disposta compensazione delle spese; che il motivo deve ritenersi infondato, avendo il Tribunale congruamente motivato la compensazione delle spese in relazione alla soccombenza reciproca, che ricorre anche nell’ipotesi di accoglimento parziale, anche solo quantitativo, dell’unica domanda proposta in giudizio (cfr., da ultimo, Cass. n. 10113/2018);

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per fruire la ricorrente dell’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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