Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15770 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15770
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28763-2013 proposto da:
H3G SPA, (OMISSIS) in persona dell’Avv. M. e del Dott.
MA.FA. nella qualità di procuratori speciali, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio
dell’avvocato FERRUCCIO MARIA DE LORENZO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RENATO DE LORENZO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ELDAPRO SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11510/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 25/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato RENATO DE LORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso (S.U. 627/2008).
Fatto
I FATTI
La Eldapro s.a.s conveniva in giudizio la HG3 s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per non aver dato seguito alla richiesta di portabilità di alcune utenze e per aver attivato con troppo ritardo le quattro numerazioni oggetto del contratto (OMISSIS) concluso con la società di telefonia, per poi sospenderle, senza apparente giustificazione, causando danni all’attività professionale svolta dall’attrice.
Si costituiva la HG3 spiegando anche domanda riconvenzionale per le fatture rimaste insolute, deducendo che l’attrice aveva esercitato il recesso dal contratto cui faceva riferimento e ne aveva concluso un altro, subito dopo, sempre con la HG3.
Il giudice di pace di Roma accoglieva la domanda di risarcimento danni dell’attrice ed in parte la riconvenzionale della convenuta, in relazione all’omesso pagamento di alcune fatture.
La HG3 proponeva appello, cui resisteva la EL.DA.PRO. s.a.s..
Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, rilevato che l’atto di appello era stato notificato a mezzo del servizio postale, che il notificante non aveva provveduto a depositare il relativo avviso di ricevimento, che la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento produce l’inesistenza della notificazione, che l’inesistenza fosse vizio non sanabile neppure con la tempestiva costituzione dell’appellata (che si era regolarmente costituita e nessuna eccezione aveva mosso in proposito), dichiarava l’inesistenza della notifica dell’atto di appello e la nullità dell’intero processo per mancata costituzione del rapporto processuale.
La HG3 s.p.a. propone ricorso nei confronti di EL.DA.PRO. s.a.s. per la cassazione della sentenza n. 11510/2013, depositata dal Tribunale di Roma quale giudice d’appello in data 25 maggio 2013, non notificata.
La EL.DA.PRO. s.a.s. non ha svolto attività difensive.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 54 osservando che il giudizio di appello si era svolto regolarmente, nel pieno contraddittorio della parte appellata regolarmente costituitasi la quale aveva anche prodotto l’atto di appello ricevuto in notifica mediante il plico raccomandato, e nulla aveva eccepito in relazione alla notifica. Sostiene che, pur a fronte dell’omessa produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata integrante la notifica a mezzo del servizio postale da parte dell’appellante, in presenza di costituzione dell’appellata, il giudice di appello non avrebbe potuto legittimamente dichiarare la nullità dell’intero procedimento.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La sentenza impugnata sostiene che in caso di notifica a mezzo del servizio postale la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento è adempimento previsto a pena di inesistenza della notifica stessa, non sanabile neppure in caso di raggiungimento dello scopo, e che la previsione contenuta nella L. n. 890 del 1982, art. 5, u.c. secondo la quale la causa non può essere messa in decisione, se non sia allegato l’avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca abbia il solo significato di indicare che in caso di costituzione del notificato si può giungere ad una decisione, ma che comunque la decisione può essere solo in rito, nel senso della inammissibilità della impugnazione.
Essa si pone in contrasto sia con la lettera della L. n. 890 del 1982 sopra riportato, art. 5, u.c., che con i principi più volte affermati in materia da questa Corte. Giova in proposito richiamare la pronuncia n. 16354 del 2007, la cui massima così recita: In materia di notificazione a mezzo posta l’avviso di ricevimento, pur non essendo elemento costitutivo del procedimento di notificazione, costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna dell’atto al destinatario che la data di questa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Ne deriva che l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta; se, invece, mancando il deposito dell’avviso (unitamente al ricorso o successivamente, in base all’art. 372 c.p.c.), l’intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma quale giudice di appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese e si atterrà al seguente principio di diritto: In caso di notificazione dell’atto di appello eseguita a mezzo del servizio postale, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento prescritto dalla L. n. 890 del 1982, art. 5costituisce l’unica prova idonea a documentare l’avvenuta esecuzione della notifica. Tuttavia, essendo la notificazione dell’atto di impugnazione volta alla regolare costituzione del rapporto processuale, non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello (nè la nullità del giudizio) in caso di omesso deposito dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto di impugnazione se l’appellato si è regolarmente costituito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016