Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15770 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/06/2017), n. 15770
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12533-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
O.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO,
2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2022/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 13/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ricorre, su due motivi, nei confronti di O.O. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Toscana, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento portante maggiore IRPEF relativa all’anno di imposta 2006, aveva dichiarato l’illegittimità dell’atto impositivo per carenza di firma del soggetto delegato alla sottoscrizione che non risulta nell’elenco dei dirigenti.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo -con il quale si deduce la violazione di legge commessa dalla C.T.R. per avere deciso la controversia sulla base di eccezione (relativa alla mancata qualifica dirigenziale del sottoscrittore l’atto impositivo) non ritualmente introdotta sin dal primo grado di giudizio- è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo.
1.1. Nella specifica materia questa Corte ha, infatti, ribadito che tale questione per la particolare natura del processo tributario deve trovare rituale ingresso solo con l’originario ricorso (cfr. Cass. 18.9.2015, n. 18488 richiamata da Cass. 16/10/2015, n. 20984).
2. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana che provvederà al riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017