Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15770 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3056-2020 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

ACACIE 13 15 (CENTRO CAF), presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

DI GENIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO GUGLIELMOTTI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 6185/2017 del TRIBUNALE di SALERNO,

depositato l’01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE

MARINIS NICOLA.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con decreto ex art. 445 bis c.p.c., del 1^ luglio 2019, all’esito dell’accertamento tecnico preventivo promosso da M.C. nei confronti dell’INPS, il Tribunale di Salerno, omologava l’accertamento negativo del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta data dall’assegno di invalidità, con condanna dell’istante alle spese avendo ritenuto invalida la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa dall’istante nella procura alla lite;

– che, per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, e dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in una con il vizio di motivazione, lamenta a carico del Tribunale la non conformità a diritto della statuizione relativa all’attribuzione al ricorrente delle spese di lite e di CTU fondata sulla ritenuta invalidità della dichiarazione resa ai sensi delle norme invocate;

– che il motivo merita accoglimento essendo sufficiente, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte che la dichiarazione di esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali (cfr., da ultimo, Cass. n. 12364/2019) risulti richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio, come è nel caso di specie ove la dichiarazione posta nella procura a margine del ricorso e sottoscritta dalla parte risulta topograficamente acclusa al testo dell’atto.

– che, pertanto, il ricorso va accolto, il decreto cassato per quanto di ragione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, dichiarando la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese dell’ATP e ponendo definitivamente a carico dell’INPS le spese di CTU;

– che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa per quanto di ragione il decreto impugnato e decidendo nel merito dichiara la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese dell’ATP, pone definitivamente a carico dell’INPS le spese di CTU. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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