Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15770 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.A.M. res.te a Rieti, rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del controricorso, dall’Avv. BOGINO Carlo, nel cui

studio in Roma, Viale Ippocrate, 104, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/01/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n. 01, in data 22.05.2007, depositata il

20.06.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, pure, l’Avv. C. Bogino per la controricorrente;

Presente il P.M., Dr. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 27641/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 242/01/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 01, il 22.05.2007 e DEPOSITATA il 20 giugno 2007.

Con tale, decisione, la Commissione di merito, ha respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo infondata la pretesa fiscale.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, per IRPEF, IVA ed ILOR dell’anno 1998, si articola in due motivi con cui si deduce omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

3 – Resiste, giusto controricorso, la contribuente.

4 – Il primo mezzo appare fondato, essendo principio consolidato e condiviso, quello secondo cui, pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente, rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, allorquando i dati in comparazione raggiungano livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di attendibilità (Cass. n. 26388/2005, n. 5870/03, n. 6337/02, n. 17038/02, n. 1531/00).

Costituisce, pure, condivisivo principio quello secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento del reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), il quale consente di desumere l’esistenza di ricavi non dichiarati anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (Cass. n. 7680/2002, n. 10802/02, 111645/01).

Nel caso, il Giudice a quo, si è discostato da tali orientamenti giurisprudenziali, non avendo considerato e valutato gli elementi concreti su cui era basato l’accertamento, quali: a) la differenza tra i prezzi di acquisto – desunti dalla documentazione fiscale – e quelli risultanti dai cartellini di vendita, che evidenziava come la percentuale di ricarico media dichiarata (11,95%) fosse di gran lunga più bassa di quella desumibile dai dati in esame (89,93%), al punto da rendere il dato del tutto inattendibile, per abnormità ed irragionevolezza, e tale da incrinare la correttezza della contabilità nel suo complesso e, d’altronde, che ai fini della legittimità dell’accertamento induttivo i dati di riscontro possono essere ricavati anche da alcuni beni, ritenuti sintomatici e caratterizzanti (Cass. 25684/2006, n. 1286/2003); b) la sproporzione tra l’utile dichiarato ed i costi sostenuti, specie per il personale dipendente; c) l’ubicazione strategica dell’esercizio ed i marchi di prestigio commercializzati; d) l’abnormità dei dati economici esposti; e) il notevole impegno finanziario sopportato per l’acquisto di un immobile, non ragionevolmente giustificabile a fronte dei ricavi dichiarati. In buona sostanza, la CTR ha ritenuto di rigettare l’appello dell’Agenzia nella dichiarata condivisione dell’operato dei giudici di primo grado, senza dare adeguata contezza dell’iter decisionale e senza prendere in esame e valutare quegli altri elementi, offerti specificamente dalla fattispecie, quali anzi indicati, che, in ipotesi, avrebbero potuto indurre a diversa decisione.

5 – La sentenza impugnata sembra, dunque, porsi in contrasto con il consolidato principio secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), nonchè di quell’altro alla cui stregua è configurabile il vizio di motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, le memorie della controricorrente in data 14.10.2009 e 04.05.2010, e tutti gli altri atti di causa;

Rilevato che dall’esame del contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione Sezione 5^ n. 24543/2006, n. 17214/2009, 17215/2009, in atti, rese tra le stesse parti in giudizi occasionati da unico e comune verbale della Guardia di Finanza, dalle quali, fra l’altro, si desume, in relazione ad analoghe censure, che l’accertamento di fatto operato dai Giudici di merito, è stato considerato “congruamente e logicamente motivato” e che le dedotte censure si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio esaminato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso di che trattasi va deciso alla stregua delle statuizioni contenute nelle precitate pronunce, ed in conformità alle stesse va rigettato;

Considerato che, avuto riguardo al numero dei procedimenti occasionati dall’unico verbale ed alla complessità delle questioni trattate nei vari gradi del processo, le spese del giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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