Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1577 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1577 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 11965-2008 proposto da:
INTESA SANPAOLO SPA quale incorporante della SPA SAN
PAOLO IMI, già incorporante il BANCO DI NAPOLI SPA,
in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE
ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA
DARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PALMARINI
EZIO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 27/01/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FEDERICO II;

sul ricorso 13592-2008 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CAMILLO
SABATINI 150, presso lo studio dell’avvocato
CEPPARULO ANTONIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato AMATUCCI ANDREA giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 12/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;

– intimato –

udito per il ricorrente l’Avvocato PALMARINI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale.

\

accoglimento ricorso incidentale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.11 Banco di Napoli, in data 26 luglio 1997, cedeva all’Università degli Studi di Napoli Federico II
con separati contratti di compravendita due distinti complessi immobiliari siti in Napoli,
rispettivamente in Via Toledo 402 ed in via S.Biagio dei Librai 113assoggettando l’operazione
all’IVA del 10 per cento, ancorchè le parti si fossero riservate di richiedere la parziale restituzione
del tributo in applicazione dell’art.3 comma 7 del D.L. n.497/96, conv.nella 1.n.588/96 recante

cui tenore taluni tipi di contratti erano soggetti ad un unico tributo, sostitutivo di ogni altro, pari a
£.1.000.000.
2.L’Istituto bancario oltre al prezzo di cessione riceveva a titolo di IVA per i due immobili
l’importo complessivo di £.8.051.993.200- pari ad attuali euro 4.158.507,44- versandolo all’erario.
3.Successivamente, l’Università, che aveva dapprima presentato, in data 23/3/1998, istanza di
rimborso all’Ufficio rimasta inevasa quale soggetto inciso economicamente dal pagamento del
tributo e successivamente proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto innanzi alla CT? di Napoli
avanzava, in data 23.9.1998, alla Direzione Centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle
Entrate richiesta di parere al fine di comprendere se le operazioni negoziali concluse con il Banco di
Napoli potessero fruire dell’agevolazione introdotta dalla 1.n.588/96.
4.A tale richiesta l’Agenzia rispondeva con nota 61193/2001 del 3 maggio 2001, riconoscendo
l’esistenza del presupposto per la concessione del rimborso in favore del Banco di Napoli, unico
soggetto legittimato, nei confronti del quale l’Università si sarebbe potuta rivalere e sempre che
l’istanza fosse state presentata nel termine di cui all’art.21 d.lgs.n.546/92.
5.11 Banco di Napoli avanzava quindi istanza di autotutela e, successivamente, due domande di
rimborso, rispettivamente il 16.7.2001 ed il 30.4.2003.
6.Venivano quindi instaurati due procedimenti contro il silenzio rifiuto serbato dall’Ufficio su
istanza del Banco di Napoli e la CTP di Napoli, dopo l’intervento in giudizio dell’Università
Federico II di Napoli, con sentenza rese in data 17.3.2005, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo
la legittimazione dell’Università ad intervenire in quanto soggetto direttamente interessato all’esito
del procedimento e riconoscendo il diritto all’agevolazione fiscale prevista dalla 1.n.588/96, in
quanto il presupposto per la restituzione si era verificato solo con la risposta, fornita all’Università
dall’Agenzia, al quesito in ordine al diritto di godere dell’agevolazione, sicchè da quella data
doveva farsi decorrere il termine di due anni, non potendosi invece a tali fini considerare il
momento del pagamento del tributo.
7.L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione di primo grado innanzi alla CTR della Campania
che, con sentenza n.70/33/07, depositata il 12.6.2007, decidendo anche sull’appello incidentale

Disposizioni urgenti per il risanamento, la ricostruzione e la privatizzazione del Banco di Napoli, a

proposto dal San Paolo Imi -nelle more subentrato al Banco di Napoli- accoglieva l’appello
dell’Agenzia, dichiarando inammissibile l’intervento dell’Università.
7.111 giudice di appello riteneva che l’Università non fosse legittimata a partecipare al giudizio, non
ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
7.2 Nel caso di specie il Banco di Napoli non assumeva la veste di sostituto d’imposta, mentre i
rapporti fra Banco di Napoli ed Università in ordine alla devoluzione a favore di quest’ultima

7.3 Aggiunge, nel merito, che l’istanza di rimborso era tardiva, essendo stata prodotta oltre i termini
di legge. Peraltro, la decorrenza del termine era da agganciare alla data del versamento e non a
quella di emanazione del parAre della Direzione centrale che era stato richiesto dalla parte privata.
Del resto, la legge agevolativa non conteneva alcuna previsione in tal senso nè alcun rinvio
all’emanazione del parere del Ministero per l’applicazione dell’agevolazione.
8.Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione la SPA Intesa San Paolo,
quale incorporante della spa Sanpaoloimi, già incorporante del Banco di Napoli spa, affidato a tre
motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
9.L’Università degli Studi Federico II di Napoli ha proposto ricorso incidentale, affidato a due
motivi, al quale ha resistito l’Agenzia con altro controricorso. La ricorrente principale ha depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale,
trattandosi d’impugnazione della stessa sentenza.
11. Occorre esaminare con priorità, attenendo una questione processuale che ha natura preliminare
rispetto all’esame del ricorso della parte ricorrente principale, il primo motivo di ricorso incidentale.
12.Con tale motivo ha dedotto la violazione dell’art.14 d.lgs.n.546/92, in relazione all’art.360
comma 1 n.3 c.p.c.
12.1 Premette di avere proposto domanda di rimborso IVA per i contratti conclusi con il Banco di
Sicilia e di avere presentato, avverso il silenzio rifiuto formatosi, ricorso innanzi alla Commissione
tributaria e deduce di avere formulato apposito quesito all’Agenzia delle Entrate che, con la nota
n.61193 del 3.5.2001 aveva riconosciuto l’esistenza dei requisiti oggettivi e temporali richiesti dalla
legge n.588/96 chiarendo che era il Banco di Napoli ad essere dotato di legittimazione rispetto alla
richiesta di rimborso in quanto soggetto passivo rispetto al pagamento del tributo.
12.2 Deduce che la CTR aveva escluso la legittimazione della stessa ad intervenire nel
procedimento, erroneamente riferendosi all’ipotesi di litisconsorzio necessario che non era
pertinente rilevando, piuttosto l’art.14 d.lgs.n.546/92 e l’intervento adesivo dipendente al quale si

dell’imposta versata e chiesta in rimborso esulavano dalla sfera pubblica.

era correttamente riferita la CTP in primo grado evidenziando come essa Università fosse, quale
acquirente degli immobili venduti dal Banco di Napoli, la reale beneficiaria dell’eventuale recupero
dell’IVA indebitamente versata e perciò stesso titolare di uno specifico interesse alla partecipazione
al processo.
12.3 Formulava il seguente quesito di diritto:Dica codesta Suprema Corte se, ai sensi dell’art.14
d.lgs.n.546/92 l’Università quale reale beneficiaria del rimborso IVA richiesto dal Banco di Napoli

nel presente giudizio.
13. L’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, ha ribadito le ragioni espresse nel controricorso
presentato avverso il ricorso principale proposto dalla Banca Sanpaolo IMI spa, ritenendo per
l’effetto l’assorbimento del ricorso incidentale dell’Università.
14. La censura è fondata.
14.1 Ed invero, giova ricordare che secondo la tesi tradizionale l’intervento adesivo dipendente nel
processo tributario è da ritenere inammissibile (cfr.Cass.n.24064/06; conf. Cass.nn.16937/07,
18541/03, 181/04, 17934/04, 1907/082
14.2 E’ vero, tuttavia, che questa sezione-da ultimo, Cass.13461/12 e Cass.n.20883/13- ha
modificato tale indirizzo allineandosi ai principi, di segno contrario, espressi da Cass. n.255/12 (ed
in precedenza da Cass. n. 7462/09) che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art. 14 d.lgs.n.546/92, aveva esteso al processo tributario i principi contenuti nell’art. 105 c.p.c.
considerando, dunque, ammissibile l’intervento adesivo dipendente anche nel processo tributario.
14.3 A questo indirizzo il collegio intende aderire, ragion per cui ha errato la CTR nel considerare
l’Università non legittimata ad intervenire nel giudizio promosso dal Banco di Napoli, nel quale si
controverteva del diritto al rimborso dell’IVA corrisposta dalla stessa Università in dipendenza dei
contratti di compravendita e che lo stesso Banco di Napoli aveva considerato come soggetto inciso
economicamente e parte interessata- cfr.pag.4 ricorso-.
14.4 È ineludibile, per conseguenza, il riconoscimento dell’efficacia, sia pure indiretta o mediata,
della sentenza resa nel procedimento tra il Banco di Napoli e l’Agenzia delle Entrate, risultando
l’Università titolare non già di un interesse di fatto, bensì di un interesse giuridicamente rilevante e
qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale con il cessionario
e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze
dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato.
14.5 Ha quindi errato la CTR nell’escludere la legittimazione processuale dell’Università degli
Studi di Napoli, nemmeno rilevando la vicenda relativa all’istanza di rimborso avanzata
autonomamente dall’Università e rigettata sia in primo che in secondo grado dal giudice tributario

nella qualità di acquirente dei beni immobili venduti da quest’ultimo era legittimata ad intervenire

per come indicato dalla contro ricorrente, la stessa riguardando la legittimazione passiva della
Università ma non la controversia instaurata dal Banco di Napoli avente ad oggetto la medesima
istanza di rimborso nella quale l’Università era intervenuta in via adesiva dipendente.

15.Passando all’esame del primo motivo la parte ricorrente principale deduce il vizio di omessa

motivazione su alcune domande in relazione all’art.360 corna 1 n.5 c.p.c. o comunque l’insufficiente
o apparente motivazione su altri punti della domanda.

omettendo di rispondere alle numerose questioni dibattute nel corso del giudizio in ordine alla
rilevanza, ai fini del decorso del termine di decadenza, dell’epoca della dichiarazione annuale o
comunque del giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione.
15.2 Nemmeno la CTR aveva chiarito l’impossibilità di applicare altri diversi regimi normativi più
favorevoli al contribuente- art.57 dpr n.633/72, artt.2039 e 2946 c.c., art.38 dpr n.602/73 come
modificato e prorogato dalla 1.n.133/99-.
15.3 Carente era poi la motivazione in ordine alla ritenuta assenza, nella legge 588/96, di un
richiamo al parere del Ministero circa la spettanza dell’agevolazione, nemmeno la CTR indicando se
la data di decorrenza del termine coincidesse con quella dell’emissione della dichiarazione ovvero
con quella dei versamenti infrannuali.
15.4 In sostanza, secondo la ricorrente era mancata una valutazione sufficiente sui fatti decisivi del
giudizio. La ricorrente principale formulava autonomi momenti di sintesi rispetto alle censure
esposte.
16.Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa
pronunzia su punti decisivi della domanda.
16.1 La ricorrente ripropone le medesime censure esposte nel primo motivo, sotto il profilo
dell’omessa pronunzia da parte del giudice di appello sulle domande proposte nel corso del giudizio,
ancora una volta correlate alla decorrenza del termine di decadenza, al regime normativo
applicabile, al rilievo delle proroghe del termine ed alla necessità di un provvedimento integrativo
di natura amministrativa ai fini della decorrenza del termine.
16.2 Ha formulato i seguenti quesiti:Dica la S.C. se la sentenza della CTR- che non si è
pronunciata- ad avviso della scrivente- su specifici punti e cioè:sull’art.38/603/73 sulla 11 parte
dell’art.21 del d.lgs.n.546//92; sulla applicabilità dell’art.3 della I.n.588/96, in assenza di una norma
integrativa anche sott’ordinata o di un pronunciamento della p.A.;sulle norme del c.c. citato o
sull’art.57 /633/72- possa dirsi avere trattato tutto quanto forma oggetto dell’azione(petitum e causa
petendi) accordando alla parte le utilità spettanti. In tale eventualità, se la risposta è negativa, voglia
la S.C., eventualmente, anche con esame diretto degli atti processuali, dichiarare la sussistenza della

15.1 Lamenta che la CTR aveva reso una decisione apodittica e sostanzialmente immotivata,

violazione dell’art.360 n.4 cpc per mancata pronuncia: a) relativamente all’art.3 della 1.n.588/96, ad
avviso della banca, richiedente per la sua applicabilità un intervento integrativo legislativo o
amministrativo;b) relativamente all’art.21 del d.lgs.n.546/92 nella parte in cui impone che la
domanda sia presentata nei due anni “dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la
restituzione” chiarendo che la locuzione non può riferirsi ai versamenti ma ai vizi della volontà,
integrazioni normative o amministrative, a riconoscimento del diritto; c) relativamente all’art.38 del

1.n.588/96, attribuendo alle norme suindicate il significato fatto proprio dalla Banca e sopra
esplicitato come quesito di diritto;d)relativamente all’applicabilità dei termini degli art.2039 e 2946
c.c.;e) relativamente ai termini dell’art.57 dpr n.633/72; f)relativamente al dies a quo della domanda
di rimborso per l’art.21, d.lgs.n.546/92; g)relativamente al dies a quo per l’art.38 dpr n.602/73.
17. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.21 del
d.lgs.n.548/2002 e 38 dpr n.602/73, in relazione agli artt.17,19,27 e8 e 30 DPR n.633/72, art.3 c.VII
1.n.588/96, art.57 DPR n.633/72, art.2039 e 2946 c.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c..
17.1 Lamenta che la CTR aveva erroneamente ricondotto il versamento dell’imposta alla fattispecie
regolata dall’ultima parte dell’art.21 del d.lgs.n.546/92 in cui si fa cenno al “giorno in cui si è
verificato il presupposto per la restituzione”, nemmeno indicando il dies a quo ed il dies ad quem
del termine di decadenza.
17.2 Se, infatti, fosse stata considerata l’epoca della dichiarazione annuale la domanda di rimborso
sarebbe stata tempestiva in ragione dell’art.38 della 1.n.133/99, il quale aveva esteso a 48 mesi i
relativi termini.
17.3 Parimenti erronea era stata l’interpretazione dell’art.3 della 1.n.588/96 circa l’accertamento che
l’atto compiuto rientrasse tra le finalità che la legge c.d. “salva Banco” aveva perseguito, avendo la
CTR ritenuto che la stessa era applicabile senza la mediazione di un intervento normativo
sott’ordinato o comunque da un pronunciamento della P.A. in ordine alla decorrenza dei termini di
decadenza del rimborso.
17.4 In questa direzione, del resto, militavano anche alcuni precedenti di questa Corte.
Formulava i seguenti quesiti:Se l’art.3 c.VII della legge 588/96, i cui contenuti agevolativi sono
indistinti, visto il riferimento alla finalità della legge, possa trovare immediata applicazione in
assenza di normativa integrativa anche sott’ordinata o di un atto specificativo sott’ordinato,
considerate le circostanze del riconoscimento su atti anteriori alla legge; è opinione del ricorrente
che l’art.3 della legge salva banco non possa avere applicazione in assenza di atti specificativi
legislativi,regolamentari,amministrativi e che l’interpretazione della CTR, sul punto, sia errata. Se la
Risoluzione del Ministero 2001/61193- che riconosce il diritto all’agevolazione- possa considerarsi

DPR 602/73, come modificato dalla 1.n.133/99 e alla sua eventuale correlazione con l’art.3 della

come il DM del Tesoro per le cessioni di crediti 14.10.1006 atto specificativo idoneo ad integrare il
contenuto implicito della legge n.588/96;è opinione della ricorrente che la Risoluzione del
Ministero come il D.M. del Tesoro 14.10.1996 possa considerarsi atto idoneo e che l’interpretazione
della CTR, sul punto, sia errata; se il parare del Ministero sia comunque sufficiente a dare alla parte
consapevolezza dell’errore, consentendo la rettifica della dichiarazione, come lo scrivente ritiene,
almeno nei termini previsti per la rettifica da parte della A.F.(art.57 DPR n.633/72); se i termini

l’IVA decorre dal versamento infi -annuale o da quello annuale, quale che sia la norma che si ritiene
applicabile e cioè l’art.21 d.lgs.n.546/92 o 38 DPR 602/73;è opinione della ricorrente che il dies a
quo del versamento debba decorrere almeno dalla dichiarazione che ingloba il debito della società
di cui ai versamenti(mensili e trimestrali) rateali; se in materia di IVA il termine per rettificare la
dichiarazione o per proporre domanda di rimborso, a favore del contribuente, debba essere come
per la A.F., quello dell’art.57 del DPR n.633/72(Cass.n.4236/2004)- come ritiene la società
scrivente con il conforto della sentenza di Cassazione citata e di altra di analogo contenuto in
materia di imposte dirette(4238/2004) e come risulta, ex adverso, dalla legislazione più recente
citata che consente la rettifica della dichiarazione favorevole al contribuente in tempi brevi
diversamente dal passato, in cui, in caso di errore a danno del contribuente, la rettifica era
consentita( ed è questo il caso) in termini almeno pari a quelli riconosciuti all’A.F. per rettificare la
dichiarazione; se in via ordinaria debba ritenersi applicabile il biennio di cui all’art.21 del
d.lgs.n.546/92, con relativa decorrenza dalla dichiarazione, o in alternativa nella specie la
decorrenza debba partire dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione con
esplicitazione del contenuto di detta locuzione, per chiarire se la Risoluzione sia atto specificativo
della legge, atto di riconoscimento, atto da cui la parte deduce l’errore da considerarsi tutti
momento di decorrenza dei termini della domanda di rimborso, come la scrivente ritiene; se in
alternativa ulteriore possa ritenersi applicabile in materia l’art.38 del dpr n.602/73, con indicazione
se, la modifica di detto articolo- con allungamento dei termini di domanda da 18 a 48 mesi, di cui
alla legge 133/99, entrata in vigore il 18.5.1999- intervenuta durante il decorso e prima della
scadenza dei diciotto mesi dell’art.38, ante modifica, possa far ritenere tempestiva la domanda di
rimborso del 2001 per la dichiarazione IVA presentata nel ’98- come la società ritiene di poter
sostenere se viene riconosciuta vera la tesi della Agenzia- peraltro non condivisa- che l’art.3 della
1.n.588/96 possa trovare immediata e diretta applicazione pur essendone indistinti i contenuti
relativi al termine finalità-; se in alternativa ulteriore possono ritenersi applicabili in materia di
rimborsi erronei versamenti IVA i termini previsti dal c.c.(art.2039 per il caso di indebito e art.2946
c.c.).

siano quelli del c.c.(2039 e 2946); se il termine per la proposizione della istanza di rimborso per

18.L’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, ha chiesto il rigetto dei motivi proposti dal Banco di

Napoli, evidenziando preliminarmente l’inammissibilità della domanda risultando l’unico rimedio
per sopperire all’erronea emissione di una fattura quello disciplinato dall’art.26 dpr n.633/72,
determinando altrimenti l’accoglimento della pretesa avanzata dalla contribuente un indebito
arricchimento in favore della Banca San Paolo che aveva già ricevuto l’importo versato
dall’Università per effetto della rivalsa.

versamento e non dalla definizione del procedimento innanzi all’Agenzia delle Entrate che,
diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non poteva avere alcun valore integrativo della
legge n.588/96.Era poi infondata la pretesa di applicare i termini per la rettifica della dichiarazione,
occorrendo riferirsi alla disciplina di cui al ricordato art.21, non potendosi nemmeno riconoscere la
possibilità di rettifica della dichiarazione che era stata presentata in conformità alle fatture
presentate.
19. I motivi di ricorso principale, che meritano un esame congiunto essendo tra loro tutti connessi,
sono infondati, risultando la sentenza impugnata, corretta nel dispositivo, meritevole di mera
integrazione nella parte motiva, secondo quanto disposto dall’art.384 c.p.c., alla stregua di quanto si
dirà.
19.1 Va anzitutto rammentato che nel presente procedimento viene in discussione la pretesa al
rimborso del tributo IVA corrisposta a dire del contribuente indebitamente.
19.2 Orbene, il giudice di appello ha ritenuto tardiva l’istanza di rimborso presentata dal cedente in
quanto presentata “oltre i termini di legge”.
19.3 Tale statuizione è, per converso, giuridicamente immune da errori in diritto.
19.4 Va ricordato che, vertendosi in tema di IVA, spetta all’ordinamento interno la regolazione dei
termini lor della materia in mancanza di precisa e vincolanti indicazioni all’interno del quadro
eurounitario che disciplina detto tributo.
19.5 Sul punto, la Corte di Giustizia ha infatti chiarito che proprio in mancanza di una disciplina
eurounitaria in materia di ripetizione imposte nazionali indebitamente riscosse, spetta
all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro regolare le procedure per l’esercizio dei
diritti suindicati stabilendo i relativi termini di decadenza o di prescrizione, purchè ragionevoli, per
la presentazione delle domande di rimborso e non lesivi dei principi di effettività e non
discriminazione (cfr. Corte Giust., 17 novembre 1998, causa C- 228196,Aprile srl, Corte giust., 11
luglio 2002, causa C-62/00, Marfa & Spencer, Corte giust., 8 maggio 2008, causa C-95/07 e
96107,Ecotrade spa, secondo la quale un termine di decadenza di due anni, come quello in

discussione, è da ritenersi ragionevole; Corte Giust. 21 gennaio 2010, causa C- 472/08, Alstom

18.1 Aggiunge in ogni caso che il termine di cui all’art.21 d.lgs.n.546/92 decorreva dalla data del

Power Hydro;Corte giust. 15 dicembre 2011, causa C-427/10, Banca Antoniana Popolare Veneta
.spa).
19.6 Ciò posto, questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini dell’IVA indebitamente versata rileva,
quale termine di decadenza quello fissato dall’art.21 comma 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, a cui tenore
la domanda di restituzione di un’imposta non dovuta “in mancanza di disposizioni specifiche, non
può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è

di prescrizione decennale previsto per l’indebito oggettivo (artt. 2033 e 2946 c.c.)cfr.Cass.n.9818/2012; conf. Cass. n. 526/2007-.
19.7 Si è ancora precisato, sempre in tema di rimborso di IVA, che nei casi in cui si faccia
applicazione della disciplina generale prevista dal ricordato art.21 comma 2 il termine di due anni
per la presentazione della domanda di restituzione dell’imposta versata in eccedenza decorre “dal
pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”,
e quindi non dalla data di emanazione di risoluzioni dell’amministrazione finanziaria interpretative
della normativa, inidonee a costituire un diritto prima insussistente – se non nei casi in cui la legge
stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa -, e atte soltanto a vincolare
l’operato interno degli uffici” (Cass. n. 813/2005, n. 16477/2004, n.
11020/1997;Cass.n.12447/2011).
19.8 Nè a diverse conclusioni può giungersi, nel caso di specie, valorizzando il parere reso
dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’Università degli Studi di Napoli che, ad onta di quanto
prospettato dalla ricorrente principale, non può assurgere a “presupposto per la restituzione”,
successivo ed autonomo rispetto al mero indebito versamento dell’imposta.
19.9 A tal proposito, questa Corte ha già avuto modo di stabilire, sempre in tema di rimborso di
IVA, che nei casi in cui si faccia applicazione della disciplina generale prevista dall’art.21 c.2 il
termine di due anni per la presentazione della domanda di restituzione dell’imposta versata in
eccedenza decorre “dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il
presupposto per la restituzione”, e quindi non dalla data di emanazione di risoluzioni
dell’amministrazione finanziaria interpretative della normativa, inidonee a costituire un diritto prima
insussistente – se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità
amministrativa -, e atte soltanto a vincolare l’operato interno degli uffici” (Cass. n. 11020/1997; n.
16477/2004, n. 813/2005; Cass. S.U. 23031/07;Cass.n.12447/2011; Cass. n. 23042/12;Cass.n.
20526/2013, quest’ultima resa, addirittura, con riferimento all’ipotesi di interpello del contribuente
ai sensi dell’art.11 1.n.212/2000).
19.10 Orbene, il caso di specie e segnatamente la richiesta di parere avanzata dall’Università degli

verificato il presupposto per la restituzione”, non trovando applicazione il diverso termine ordinario

Studi di Napoli all’Agenzia delle Entrate non sembra potersi inquadrare nelle ipotesi residuali ai
quali l’indirizzo sopra ricordato ha dato rilievo ai fini della decorrenza del termine.
19.11 Ed invero, l’agevolazione fissata dall’art.3 c.7 della 1.n.588196 di conversione del d.l.n.497196
sanciva che “Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e di
rapporti giuridici, anche individuabili in blocco, posti in essere per le finalità di cui al presente
decreto dal Banco o dalle società del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997,

19.12 Orbene, deve escludersi che dal tenore letterale di siffatta disposizione emerga la
legittimazione dell’intervento, ai fini del riconoscimento del diritto all’agevolazione fiscale, di una
determinazione amministrativa che avesse certificato la ricorrenza del presupposto; presupposto
che, a ben considerare, è invece direttamente ricondotto dalla legge all’effettuazione di un atto di
cessione di beni- per quel che qui rileva- operato nell’ambito delle finalità indicata nel complessivo
disegno normativo. Del resto, proprio l’autonoma proposizione, in data 23.3.1998, dell’istanza di
rimborso da parte dell’Università di Napoli, della quale ha dato atto l’Agenzia a pag.3 del
controricorso, costituisce conferma evidente della piena ed immediata operatività della legge c.d.
salva Banco già subito dopo la conclusione delle cessioni immobiliari di cui si discute.
19.13 Dacchè, è agevole comprendere che, in assenza di precise indicazioni contenute all’interno
della ricordata disposizione, non poteva in alcun modo considerarsi possibile che il riconoscimento
anzidetto fosse sospensivamente condizionato all’accertamento delle finalità dell’atto da parte di
un’autorità amministrativa, semmai incombendo sui soggetti coinvolti nell’atto medesimo la verifica
della ricorrenza delle finalità specificate nel d.l. e nella legge di conversione ad esso conseguente.
19.14 Corretto appare, pertanto, il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate laddove evidenzia
l’erroneità della tesi difensiva della ricorrente principale, nella parte in cui assume l’inconducenza
della tesi del Banco di Napoli che vorrebbe attribuire al parere dell’Agenzia delle Entrate il valore di
presupposto costitutivo del diritto al rimborso.
19.15 Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, ancorchè stringata, appare corretta,
anche nella parte in cui valorizza la circostanza che il parere al quale la ricorrente principale
vorrebbe agganciare il decorso del termine non solo non trovava alcuna formale previsione nella
legge, ma era stato per di più sollecitato da soggetto non legittimato a pretendere il rimborso.
19.16 E’ infatti ferma questa Corte nel ritenere che nella disciplina dell’IVA, soggetto passivo del
tributo, e quindi legittimato a richiederne il rimborso, ove il pagamento non sia dovuto è, ai sensi
dell’art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente del bene o il prestatore del servizio, non già
il cessionario o il committente, i quali ultimi, come semplici soggetti d’IVA, cioè soggetti solo
economicamente incisi e consumatori finali, rimangono estranei al rapporto con l’amministrazione

sono soggetti ad unico tributo, sostitutivo di ogni altro, nella misura fissa di lire un milione.”

finanziaria-cfr.Cass. n. 3306 del 19/0212004,Cass.n.28177/2008-.
19.17 Parimenti fuori bersaglio appaiono le difese della società ricorrente principale nella parte in
cui evocano precedenti di questa Corte- Cass.n.7116/2003 e Cass.n.11053/1998- che, diversamente
dal caso qui all’esame della Corte, hanno statuito su ipotesi – in tema di Ilor – in cui la legge di
agevolazione “imponeva” al contribuente di inoltrare una domanda all’amministrazione finanziaria
al fine di ottenere l’agevolazione stessa.

dell’istanza di rimborso proposta dal Banco di Napoli- coincidente, per stessa ammissione della
ricorrente principale con il 13 luglio 2001- l’ha considerata proposta oltre il termine biennale di cui
all’art.21 d.lgs.n.546/1992.
19.19 A nulla vale la circostanza che non sia stato indicato con precisione il dies a quo per la
decorreva del termine anzidetto che, stando agli atti depositati, deve farsi certamente decorrere da
epoca anteriore all’istanza di rimborso della somma avanzata dall’Università degli Studi di Napoli,
risalente al 23.3.1998.
19.20 Resta solo da precisare che tanto il vizio di insufficiente od omessa motivazione che quello di
omessa pronunzia prospettati con i motivi uno e due sono palesemente infondati.
19.21 Quanto al primo, infatti, è appena il caso di evidenziare che le censure trasmodano spesso in
una vera e propria critica in diritto della decisione impugnata, non potendosi ipotizzare il vizio di
cui all’art.360 comma n.5 c.p.c. quando la parte contesti non l’insufficiente motivazione di una
questione di fatto controversa e decisiva per il giudizio, ma il mancato esame di una tesi giuridica
esposta dalla stessa in ricorso che il giudicante, per contro, mostra di disattendere accogliendo una
soluzione che quella tesi implicitamente disattende rigettando la pretesa spiegata dalla parte.
19.22 E’ noto, del resto, che secondo questa Corte la deduzione di un vizio di motivazione della
sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di
riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà
di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così,
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della
omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo
quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o

19.18 In definitiva, corretta si appalesa la decisione del giudice di appello che, considerando la data

insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di
ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate,
tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della
decisione-cfr., fra le altre, Cass. n. 2357 del 2004; n 7846 del 2006; n. 20455 del 2006; n 27197 del
2011;Cass.n. 12699/2012-.
19.23 Analogamente, il vizio di omessa pronunzia, per costante giurisprudenza di questa Corte,

domanda, ma non certo nelle ipotesi in cui lo stesso abbia omesso di esaminare specificamente gli
argomenti esposti dalla parte a sostegno della domanda, valendo il principio per cui una tesi
difensiva od un’eccezione può considerarsi implicitamente respinta quando il suo accoglimento sia
incompatibile con la struttura logico giuridica della sentenza-cfr.Cass.n. n. 14486 del 29/07/2004-.
20.Passando all’esame del secondo motivo di ricorso incidentale l’Università degli Studi di Napoli
ha dedotto la violazione dell’art.21 II comma d.lgs.n.546/92, deducendo l’errore in cui era incorsa la
CTR nel considerare la tardività dell’istanza di rimborso proposta dal Banco di Napoli che,
risultando titolare del diritto all’agevolazione solo . dopo la nota n.61193/2001 che ne aveva
riconosciuto la validità, era da ritenere tempestiva. Formulava il seguente quesito di diritto:Dica
codesta corte se ai fini della decorrenza del termini per il rimborso da parte del Banco di Sicilia
debba considerarsi ai sensi dell’art.21 II comma d.lgs.n.546/92, quale dies a quo il momento
dell’emanazione del parere dell’Amministrazione finanziaria con il quale si è cristallizzato il diritto
all’agevolazione e si è verificato il presupposto per la restituzione.
20. L’esame del motivo sopra esposto, riproduttivo delle ragioni poste a base del ricorso principale
della parte ricorrente rimane assorbito in relazione all’esito del ricorso principale.
19. In conclusione va accolto il primi motivo di ricorso incidentale, e rigettato il ricorso principale,
assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va quindi cassata limitatamente al primo
motivo di ricorso incidentale
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia ed a carico della spa
Intesa Sanpaolo come da dispositivo, mentre ricorrono giusti motivi per compensare le spese fra
Agenzia e Università degli Studi di Napoli.
P.Q.M.
la Corte, riuniti il ricorso principale e quello incidentale.
Accoglie il primo motivo di ricorso incidentale e cassa la sentenza in parte qua.
Rigetta il ricorso principale, assorbito il 2^ motivo di ricorso incidentale.
Condanna la società ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in favore
dell’Agenzia delle Entrate in euro 25.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

ricorre nelle sole ipotesi in cui il giudice di merito abbia tralasciato di esaminare un capo della

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Compensa le spese fra Università ed Agenzia.

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