Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1577 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8923/2018 proposto da:

G.M., a titolo personale, quale erede/successore (in qualità

di sorella), G.M. in qualità di amministratrice di sostegno

di I.E., quale eredelsuccessore (in qualità di

madre), G.V. a titolo personale quale erede/successore

(in qualità di fratello), domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FEDERICO GHIDOTTI;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE DETTO ANCHE ISTITUTO PALAZZOLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.M., quale tutrice dell’interdetta G.A., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo l’Istituto delle Suore delle Poverelle (detto Istituto Palazzolo) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla degente G.A., già portatrice dalla nascita della sindrome di Down, in relazione a due distinti episodi traumatici, verificatisi presso strutture del detto Istituto in data (OMISSIS) e (OMISSIS) a causa di negligenza, imprudenza ed imperizia del personale.

Il convenuto Istituto chiese il rigetto della domanda.

Con sentenza 2403/2011 l’adito Tribunale condannò l’Istituto al pagamento della somma di Euro 46.393,00.

Con sentenza 228/2017, depositata il 13-2-2017, la Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento del gravame proposto da G.M. nella sua qualità, ha condannato l’Istituto al pagamento della somma di Euro 65.800, oltre interresi legali e spese.

Avverso detta sentenza G.M., sia quale erede della deceduta sorella G.A. sia quale amministratrice di sostegno di I.E. (madre di G.A. ed anch’essa erede di quest’ultima), nonchè G.V., quale erede della sorella G.A., hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

L’Istituto delle Suore delle Poverelle (detto Istituto Palazzolo) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con atto 16-7-2019 i ricorrenti hanno comunicato che tra le parti era intervenuto accordo transattivo, comprendente la regolamentazione sia del capitale residuo sia delle spese, ed hanno quindi dichiarato di rinunciare al ricorso per Cassazione, sicchè, essendo venuta meno la ragione del contendere, hanno chiesto l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del giudizio (rinunzia notificata anche alla parte rimasta intimata).

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, accertata la ritualità della rinuncia, in applicazione degli artt. 306 e 390 c.p.c., va dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè è intervenuta la detta rinuncia e la conseguente accettazione ed il giudizio è stato dichiarato estinto, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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