Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15769 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16167-2013 proposto da:

TRASIMENO SPA, (OMISSIS), in persona del suo Presidente Dott.

A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE CARLONI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANGELO PIETROSANTI, LUCA MARIA PIETROSANTI,

MARIO LAURO PIETROSANTI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AM.GE., AM.EM., am.an.;

– intimati –

Nonchè da:

AM.GE., AM.EM., am.an., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio

dell’avvocato EMILIANO AMATO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO CALDARERA, giusta procura speciale a

margine del ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

TRASIMENO SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2574/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato EMANUELE CARLONI per delega non scritta;

udito l’avvocato EMILIANO AMATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 1

motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi anche del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 settembre 1998 il Tribunale di Roma accolse le domande proposte da Trasimeno s.p.a. al fine di sentir dichiarare inefficaci nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., gli atti in data 19 dicembre 1990 e 18 marzo 1991, con i quali Am.Ge. aveva donato, rispettivamente, alla figlia am.an. e al figlio Am.Em., la nuda proprietà di immobili siti in (OMISSIS).

La società attrice aveva sostenuto che tali atti pregiudicavano la possibilità di soddisfazione del credito, ammontante a Lire 78.593.959, da essa vantato nei confronti del donante.

Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello, con la pronuncia ora impugnata, depositata in data 8 maggio 2013, ha invece respinto la pretesa attrice, compensando integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Il ricorso di Trasimeno s.p.a. è affidato a due motivi.

Si sono difesi con controricorso Ge., Em. e am.an., che hanno altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ai fini di una compiuta comprensione delle ragioni della scelta adottata in dispositivo e delle critiche formulate dalla società ricorrente, è opportuno ricapitolare i momenti salienti del complesso contenzioso in essere tra le parti.

A seguito di ricorso al giudice del lavoro proposto da Am.Ge. nei confronti di Trasimeno s.p.a. e di Oleifici Trasimeno s.r.l., per ottenere il pagamento di crediti vantati in dipendenza dell’attività di agente esclusivo per la zona di Salerno dall’attore asseritamente svolta in favore delle società convenute, il Pretore le condannò entrambe alla corresponsione della somma di Euro 78.593.959. Ma il Tribunale, in sede di appello, ritenne estranea Trasimeno s.p.a. al rapporto di agenzia, per l’effetto rigettando la domanda proposta nei confronti della stessa.

Trasimeno s.p.a. agì pertanto in via monitoria nei confronti di Am.Ge., al fine di recuperare la somma versata in esecuzione della sentenza di prime cure. Proposta opposizione dall’ingiunto, il Tribunale di Latina, revocò il decreto ingiuntivo, ma condannò l’opponente a corrispondere all’ingiungente l’importo dalla stessa preteso; si dichiarò poi incompetente sulla riconvenzionale spiegata dall’ Am. per il pagamento delle provvigioni vantate nei confronti dell’opposta, per essere competente il Pretore di Salerno.

Avendo peraltro nelle more l’ingiungente agito in revocatoria, la Corte d’appello di Roma sospese il giudizio di impugnazione proposto dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza resa dal giudice di prime cure, ritenendo pregiudiziale la definizione del giudizio di appello avverso la pronuncia del Tribunale di Latina nonchè di quello pendente innanzi al giudice del lavoro di Salerno, davanti al quale la causa volta ad ottenere il pagamento delle provvigioni era stata riassunta dall’ Am., in quanto procedimenti relativi all’accertamento delle situazioni creditorie fatte valere dal disponente o nei suoi confronti.

Riassunto il giudizio, a seguito della cassazione della sentenza che lo aveva dichiarato estinto, la Curia capitolina, con la pronuncia ora impugnata, depositata in data 8 maggio 2013, ha respinto le domande ex art. 2901 c.c. proposte da Trasimeno s.p.a.

2.1. Tanto premesso e precisato, partendo dal ricorso principale, con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 2901 c.c., nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Le critiche hanno ad oggetto l’assunto del giudice di merito secondo cui l’attrice in revocatoria nessuna prova aveva dato del pregiudizio, anche solo presuntivo, che le donazioni impugnate le avrebbero potuto procurare, non essendo stata neppure allegata la consistenza del patrimonio del debitore prima e dopo tali atti.

Sostiene l’esponente che l’affermazione farebbe malgoverno della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del vittorioso esperimento dell’azione pauliana, non è richiesta la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente il compimento di un atto che renda anche solo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, per effetto di variazioni meramente qualitative. Affatto irrilevante sarebbe poi la possibilità di Trasimeno s.p.a. di pignorare il credito vantato dall’ Am. nei confronti di Oleifici Trasimeno s.r.l., essendo ben più consistente la garanzia offerta dal patrimonio immobiliare dell’obbligato.

2.2. Con il secondo mezzo, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè mancanza o insufficienza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’impugnante contesta la rilevanza attribuita dal giudice di merito alla identità della persona dell’amministratore di Trasimeno s.p.a. e di Oleifici Trasimeno s.r.l., laddove l’autonomia delle due società non poteva essere posta in discussione, stante, tra l’altro, il rigetto della domanda volta a far valere la nullità, per simulazione, della costituzione di Trasimeno s.p.a.

3. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

La Corte territoriale, ricordato che, ai sensi del disposto dell’art. 2901 c.c., due sono gli elementi essenziali dell’azione revocatoria nei confronti degli atti di disposizione a titolo gratuito posti in essere dal debitore – il pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore e la consapevolezza che ne abbia avuto il disponente – ha rilevato che la società attrice nessuna prova, neppure presuntiva, aveva offerto in ordine all’eventus damni, tanto più che il donante vantava crediti nei confronti di Oleifici Trasimeno s.r.1.. Nè aveva pregio, secondo il decidente, l’assunto che si trattava di diritti di incerta soddisfazione, considerato che le due società, pur formalmente autonome, avevano tuttavia compagini ampiamente sovrapponibili ed erano amministrate dalla medesima persona fisica, di talchè il pregiudizio lamentato da Trasimeno s.p.a. era conseguenza anche, se non soprattutto, dell’inadempimento di Oleifici Trasimeno s.r.l., e cioè di se stessa.

Ha infine aggiunto che la complessa vicenda intercorsa tra le parti consentiva di ritenere non raggiunta la prova della conoscenza, da parte dell’ Am., al momento delle donazioni, del pregiudizio che gli atti arrecavano alle ragioni di Trasimeno s.p.a.

4. A giudizio del collegio, malgrado l’insufficiente approccio della Corte territoriale con le regole elaborate dal diritto vivente in punto di distribuzione degli oneri probatori nella revocatoria ordinaria, siffatto impianto motivazionale resiste alle critiche dell’esponente.

E invero, benchè la ricorrente abbia sicuramente ragione allorchè ricorda che, ai fini del vittorioso esperimento della pauliana, non è necessaria la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e che l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’eventus damni (cfr. Cass. civ. 3 febbraio 2015, n. 1902), l’astratto richiamo a siffatti (principi non le giova ai fini dell’accoglimento del ricorso, considerato che le proposte censure non si confrontano con i puntuali rilievi svolti nella sentenza impugnata in ordine alla particolare conformazione della fattispecie dedotta in giudizio. A ben vedere, infatti, dirimente, nella formazione del convincimento della Curia capitolina, è stata la considerazione che il credito vantato da Trasimeno s.p.a. era, al postutto, sufficientemente garantito, e anzi azzerato, dal credito, assolutamente speculare, che il debitore disponente vantava nei confronti di Oleifici Trasimeno s.r.l.: il che vuol dire che il giudice di merito ha in sostanza letto la non contestata contiguità tra le compagini di Trasimeno s.p.a. e di Oleifici Trasimeno s.r.l. in termini di accertata insussistenza dell’eventus damni.

Nè a scalfire la suggestione indotta dalla pacifica base fattuale di siffatte argomentazioni può valere il richiamo al “giudicato” formatosi in ordine alla autonomia delle due società, perchè la circostanza che si tratti di persone giuridiche affatto diverse, non è stata smentita dal giudice di merito, avendo semmai corroborato il negativo apprezzamento del requisito del “pregiudizio” richiesto per l’accoglimento della tutela invocata, in ragione della possibilità, altrimenti impredicabile, che l’attrice in revocatoria aveva ed ha di procedere al pignoramento, nelle forme di cui agli artt. 543 c.p.c. e segg., del credito vantato dal suo debitore nei confronti di Oleifici Trasimeno s.r.l. L’ineccepibile logicità dei criteri di valutazione adottati dal decidente rende l’esito del suo scrutinio insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso principale deve pertanto essere respinto.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale Ge., Em. e am.an. lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n 3. Sostengono che la decisione di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio, in ragione “della complessità del quadro dei rapporti tra le parti” farebbe malgoverno della consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di inidoneità del richiamo a generici motivi di equità e di opportunità a giustificare la compensazione.

6. Le censure non hanno pregio.

Mette conto rilevare che, con riferimento ai giudizi, come quello in esame, ai quali, ratione temporis, non si applica la L. 28 dicembre 2005, n. 263, che, modificando l’art. 92 c.p.c., ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare le ragioni della compensazione delle spese di lite, inaugurando un trend portato a ulteriore compimento dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 – che esige ora la ricorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione – la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la decisione di provvedere in tal senso non è censurabile in sede di legittimità, perchè la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione.

In tale prospettiva l’uso del potere di compensazione delle spese di causa è stato ritenuto sindacabile dalla Corte Regolatrice unicamente laddove le ragioni della scelta decisoria adottata non solo non siano espressamente indicate, ma neppure siano desumibili dal complesso della motivazione, e cioè dalle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione di merito (o di rito) adottata, costituendo la mancanza assoluta di motivazione violazione del disposto dell’art. 92 c.p.c. (confr. Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23993; Cass. civ. sez. un. 30 luglio 2008, n. 20598), ovvero laddove vengano enunciate ragioni palesemente e macroscopicamente illogiche, idonee cioè a inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass. civ. 8 settembre 2005, n. 17953; Cass. civ. 26 febbraio 2007, n. 4388; Cass. civ. 11 febbraio 2008, n. 3218; Cass. civ. 6 ottobre 2011, n. 20457).

7. Tanto premesso e precisato in ordine all’ambito del sindacato esercitabile da questa Corte, ritiene il collegio, a fronte delle ragioni addotte a sostegno della disposta compensazione, che la denunciata violazione dei principi giuridici che governano la materia non sia in alcun modo sostenibile: quelle ragioni sono invero basate su un dato di fatto assolutamente incontrovertibile, quale l’indubbia complessità dei rapporti tra le parti.

In definitiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

L’esito del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese tra le parti.

La circostanza che entrambi i ricorsi sono stati proposti in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, li rigetta entrambi; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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