Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15769 del 23/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15769

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12460-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO, 2,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2021/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, su due motivi, nei confronti di P.D. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Toscana, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento portante maggiore IRPEF relativa all’anno di imposta 2006, aveva dichiarato l’illegittimità dell’atto impositivo per carenza di firma del soggetto delegato alla sottoscrizione che non risulta nell’elenco dei dirigenti.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo -con il quale si deduce la violazione di legge commessa dalla C.T.R. per avere deciso la controversia sulla base di eccezione (relativa alla mancata qualifica dirigenziale del sottoscrittore l’atto impositivo) non ritualmente introdotta sin dal primo grado di giudizio – è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo.

1.1. Nella specifica materia questa Corte ha, infatti, ribadito che tale questione per la particolare natura del processo tributario deve trovare rituale ingresso solo con l’originario ricorso (cfr. Cass. 18.9.2015 n. 18488 richiamata da Cass. 16/10/2015 n. 20984).

2. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana che provvederà al riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA